TAR ABRUZZO-PESCARA
Il principio di rotazione vale anche per i servizi sociali sotto soglia
di Gabriella Sparano
Tuttavia, dal momento che gli affidamenti relativi ai servizi in questione sono assoggettati sia al principio generale di rotazione sia agli specifici principi e criteri previsti dall’articolo 128, il giudice amministrativo ritiene consentito che, per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, la stazione appaltante possa derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, anche al fine di osservare i principi e i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 128
Questo contenuto è riservato agli utenti con un abbonamento attivo per Diario dei Nuovi Appalti.
Per continuare nella lettura, abbonati ora!
Sei già registrato? Accedi per leggere l'articolo: