SICUREZZA DEL LAVORO/2
Per le imprese dotate di capacità tecniche e buona volontà un punto di riferimento nel Mare Magnum delle norme
In Italia il concetto di sicurezza sul lavoro è presente già nella Costituzione all’articolo 35. “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”. Questo concetto purtroppo è sempre stato duro da digerire da parte di alcune imprese edili meno virtuose, le quali lo hanno recepito più come una costosa scocciatura e un inutile orpello. Però nel corso degli anni, e a fronte di tragedie sul lavoro, nel nostro Paese si è iniziata a fare strada ogni anno di più la “cultura della sicurezza”. Il 19 marzo 1956 vede la luce il Dpr 303, Norme generali per l’igiene del lavoro. Negli anni successivi sono emanate altre leggi e decreti fino ad arrivare alla svolta del Dlgs 626/94 e del Dlgs 494/96. La prima volta in cui si affronta la sicurezza in modo organico, con l’introduzione di nuove figure professionali che affiancano il datore di lavoro nella sua programmazione della sicurezza. Nel 2008 arriva finalmente il Nuovo Testo Unico che abroga e rielabora tutte le precedenti norme, conosciuto come Dlgs 81/2008.
Si tratta di un ottimo decreto, scritto bene, anche se con molte lacune, che negli anni sono state piano piano colmate. L’ultima lacuna colmata riguarda l’articolo 27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” che già prevedeva nel comma 1-bis un sistema di qualificazione delle imprese di un sistema a punti, senza meglio specificarlo. L’articolo 27 è stato modificato dal recentissimo decreto 18 settembre 2024 n. 132, Regolamento attuativo patente a crediti. Si tratta in estrema sintesi di un sistema premiante per le imprese virtuose e sanzionatorio per quelle che invece non hanno questa virtù, ovvero quella di essersi dotati di un sistema della sicurezza per impedire il più possibile gli infortuni nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008.
Oggi le imprese dotate di capacità tecnica e di buona volontà sono molte, ma ciò che manca loro è un punto di riferimento per poter governare il Mare Magnum delle norme. Ogni datore di lavoro è teso alla valorizzazione della commessa dal punto di vista economico e realizzativo, mentre la Sicurezza viene percepita molto spesso come uno scoglio da superare.
Le richieste dei primi documenti della sicurezza iniziano con la gara, vinta la gara si deve passare al recepimento del PSC (Progetto della sicurezza in fase di progetto), preparato dal CSP (Coordinatore della sicurezza in progettazione) per poter preparare il proprio POS (Piano operativo della sicurezza) che è il piano di dettaglio del PSC che ogni impresa deve redigere. Il POS è sempre un enorme problema. Il CSE (Coordinatore della sicurezza in esecuzione) è obbligato a controllare e dichiarare idoneo ogni POS sia della Affidataria sia di ogni esecutrice che è in subappalto. Se il POS non è idoneo viene rimandato indietro con delle note. Nella nostra esperienza abbiamo potuto constatare che solo un POS ogni cento si può ritenere veramente idoneo. Questo la dice lunga sulla preparazione degli RSPP dell’Impresa.
Il RSPP, introdotto come consulente del datore di lavoro dal Dlgs 626/1994, è il tecnico esperto in sicurezza che affianca il datore di lavoro per organizzare e programmare la Sicurezza in azienda. Ma gli RSPP esperti di cantieri sono pochi, essi devono conoscere nel dettaglio tutte le lavorazioni in cantiere della loro azienda e devono saperle traslare nel POS. Ma non solo, devono anche scrivere come intendono farlo in sicurezza, e dividere in fasi le varie lavorazioni per indicare le procedure di esecuzione in sicurezza ai propri operai già scritte in modo generale nel PSC. Solitamente vengono usati software per preparare i POS. Nulla da dire sui software che in genere sono preparati bene, ma su come vengono usati si riscontrano enormi falle. Chi prepara i POS a volte, per fare prima, effettua un copia/incolla da propri precedenti POS, così a volte ci troviamo autogrù per dipingere una parete interna di un appartamento o indirizzi o Committenti di altri cantieri. Se il POS è preparato correttamente e rispetta tutti i requisiti dell’Allegato XV del Dlgs 81/2008 il CSE dichiara idoneo il POS. Nel contempo il RL (Responsabile dei lavori) presenta la sua check list per per la ITP (Idoneità tecnico professionale) che dal 1 ottobre 2024 comprende la Patente a crediti. Anche il CSE, in contemporanea con il RL, presenta la sua check list di richiesta documenti per dare la sua autorizzazione all’ingresso in cantiere e qui abbiamo spesso enormi difficoltà, i documenti arrivano solitamente incompleti o non aggiornati. Il tutto mentre il Committente preme per far iniziare i lavori.
La Patente a Crediti, in particolare, richiede attenzione e professionalità specifica. Non bisogna pensare che dato che basta un’autocertificazione per il possesso dei requisiti abbiamo risolto i nostri problemi. In caso di controllo dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) o in caso di infortunio in cantiere, i documenti verranno passati ai raggi x dagli organi ispettivi, e pensando che le sanzioni possono essere il 10% del valore dell’appalto e comunque non inferiori a 6000 euro, il datore di lavoro rischia davvero molto, senza pensare che la Patente può essere immediatamente revocata per almeno 12 mesi, perdendo quindi la capacità di poter operare nei cantieri.
Sul mercato ci sono consulenti della sicurezza esperti di cantiere e questi sono sicuramente quelli con esperienze da CSE. Consigliamo a ogni Datore di lavoro di Impresa Edile di riflettere su questo punto. Il RSPP aziendale può andare benissimo per la sicurezza negli uffici ma per quella dei cantieri serve un consulente specializzato con trascorsi di CSE. Solo lui saprà rispondere al collega CSE e preparare un POS come si rispetti e documenti della sicurezza preparati impeccabilmente.
Qui sotto indichiamo come arrivare a ottenere la Patente a Crediti attraverso i seguenti step:
- Sino alla data del 31 ottobre 2024, in luogo della suddetta documentazione, viene accettata copia dell’autocertificazione/Dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.lgs. 81/08 per il rilascio della patente a crediti inoltrata all’INL via PEC (l’indirizzo accettato sarà solamente dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it);
- Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani;
- questa documentazione NON E’ DOVUTA da parte di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come indicato dall’articolo 27, comma 1 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e dalla legge di conversione, legge 29 aprile 2024, n. 56; e dalle imprese che sono in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza;
- a partire dal 01 novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente a crediti tramite il portale.
Sottolineiamo che “qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000,00, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del Dlgs 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi”.
Entrando nel merito della logica del nuovo articolo 27, che alleghiamo a questo articolo, possiamo notare che il Legislatore ha finalmente iniziato a concepire il rapporto con le Imprese non più solo con sanzioni amministrative e penali, ma per la prima volta introduce un sistema premiale, anche se affiancato comunque da sanzioni, come accennavamo in precedenza. Il Premio è stato sempre un incentivo in qualsiasi campo, dai rapporti “in familia ratio”, ai rapporti scolastici, a quelli sportivi fino a quelli di carriera di qualsiasi attività. Il Premio spinge psicologicamente a “fare meglio” per poterlo ottenere. Questo concetto adesso viene introdotto nei cantieri, sotto forma di “Crediti” da aggiungere ai trenta iniziali sulla Patente che ogni impresa dal 1 ottobre deve possedere, fino ad arrivare a cento. Possedendone meno di quindici non si può più operare.
In questo nuovo sistema nell’art. 27 comma 6 “Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi…..” Mentre il comma 7 recita “Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, divenute definitive.” All’Ispettorato Nazionale del Lavoro vengono demandati i compiti di controllo e in particolare nel comma 8 si scrive “Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.”
Quindi in caso di infortunio mortale si può immediatamente avere la Patente sospesa per dodici mesi da parte dell’INL.
Nel decreto attuativo 132/2024 prima citato, nell’articolo 4 si spiega l’attribuzione dei crediti, mentre nell’articolo 5 si indicano i criteri di attribuzione di crediti ulteriori. In questo articolo risiede il fulcro del sistema premiale. Per prima cosa la storicità dell’azienda può far attribuire immediatamente fino a nuovi 10 crediti da aggiungere ai 30 di base. In mancanza di provvedimenti di decurtazione, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti. Poi si elencano una serie di ragioni e attività di investimento o innovazione nella sicurezza sul lavoro, attraverso le quali si accede fino a 40 ulteriori crediti, per un totale massimo di 100 crediti.
Si è previsto anche un recupero “accelerato” dei crediti eventualmente persi, fino ad un massimo di 15 con corsi di formazione o eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si spera così di incentivare le Imprese per convincerle a intraprendere un percorso virtuoso, grazie al quale si possono ridurre gli infortuni sul lavoro, dovuti in generale alla mancanza di “Cultura della sicurezza” da parte dei datori di lavoro, dei loro dirigenti, dei loro preposti e di ogni singolo lavoratore che deve essere il fulcro privilegiato del sistema aziendale della sicurezza e nello stesso tempo deve essere perfettamente consapevole dei rischi che comporta alla sua integrità fisica lo svolgersi ogni giorno delle sue mansioni.