La circolare dell'Inl
Patente a punti: fino al 31 ottobre si lavorerà senza presentare domanda, basta l’autocertificazione
Conto alla rovescia per la rivoluzione della patente a punti. L’obbligo scatta dal 1° ottobre, ma, dopo giorni d’attesa, arriva la circolare che, di fatto, dà più tempo, fino al 31 ottobre, ai soggetti interessati per presentare domanda sul portale dell’Inl. In queste settimane sarà sufficiente inviare un’autocertificazione via Pec che attesti il possesso dei requisiti. Con questo periodo transitorio di fatto si dovrebbero evitare ingorghi nella presentazione della domanda e paralisi dell’attività per le imprese non ancora pronte.

Marina Calderone, Ministra del Lavoro
IN SINTESI
Si parte il primo ottobre con la nuova patente a crediti. Ma per la domanda per il suo rilascio si apre una ‘finestra’ di un mese. Se la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre del decreto attuativo del ministero del Lavoro (18 settembre, n.132), rivisto e corretto dopo il parere del Consiglio di Stato, fissa il punto di non ritorno sulla scadenza a partire dalla quale scatta il nuovo obbligo, è la circolare dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, pubblicata ieri sera, a dare la risposta alla domanda che circolava da giorni sui ‘tempi tecnici’ indicati dal ministero guidata Marina Calderone per l’entrata a regime. Nessuna proroga, nessun rinvio, nessuna transizione: aveva perentoriamente asserito il dicastero nei giorni caldi in cui molte imprese denunciavano i tempi troppo stretti e, addirittura, forze della maggioranza presentavano un emendamento al dl Omnibus chiedendo una proroga al primo gennaio prossimo. Ecco, dunque, che arriva la circolare dell’Inl a esplicitare in cosa consistano questi ‘tempi tecnici’: la novità è un ampliamento – anche se per un tempo comunque ristretto, tutto il mese di ottobre – dei termini con l’indicazione di un altro canale percorribile, e cioè l’invio di una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite Pec, che attesti il possesso dei requisiti richiesti e che consentirà di continuare a lavorare. Ma entro il primo novembre la domanda di rilascio della patente andrà ncessariamente presentata sul portale dell’Inl.
Si può lavorare con un’autocertificazione (tramite Pec) fino al 31 ottobre ma va inviata la domanda sul portale entro quella data
La domanda, spiega la circolare, è rilasciata in formato digitale accendendo al portale dell’Inl, attraverso Spid personale o Cie. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con una nota tecnica di prossima emanazione. Il portale per effettuare la richiesta di rilascio sarà attivo dal primo ottobre prossimo. Ma “in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti” e “l’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite Pec, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it”. Segue poi una precisazione: “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante Pec ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro entro la medesima data”. Ma, avverte la circolare, “a partire dal primo novembre prossimo non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo Pec, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilancio della patente tramite il portale”.
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le novità che recepiscono i rilievi del Consiglio di Stato
Nelle sue dodici pagine, la circolare spiega poi tutti i contenuti dei 10 articoli del decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Decreto che recepisce i rilievi mossi dal Consiglio di Stato nel parere del 29 agosto scorso apportando elementi di novità sostanziali, e anche formali, rispetto alla precedente versione. Il primo riguarda la revoca della patente in caso di inadempimento degli obblighi formativi da parte dell’impresa. Cade l’omissione grave, inizialmente prevista, perché “la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o piu’ requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio”. Decorsi poi dodici mesi dalla revoca l’impresa o il lavoratore autonomo puo’ richiedere il rilascio di una nuova patente. I requisiti richiesti sono “l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”. La circolare poi spiega che l’adozione del provvedimento di revoca “non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente”.
Se così il nuovo testo del decreto imprime un giro di vite, con il recepimento di un altro rilievo diventa meno restrittivo. Nella precedente versione del provvedimento, era prevista, tout court, la sospensione della patente da parte dell’Inl in presenza di un infortunio mortale almeno a titolo di colpa grave dell’impresa, ora l’adozione della sospensione della patente “è obbligatoria fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata”. Su indicazione del Consiglio di Stato, il nuovo testo del decreto introduce il principio di discrezionalità in capo all’Inl. “Ne deriva – spiega la circolare- che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazione di grave rischio per i lavoratori o per terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell’Ufficio”.
I giudici di Palazzo Spada avevano chiesto anche interventi di riordino e razionalizzazione del testo in materia di assegnazione di ulteriori crediti ai 30 di partenza. La precedente formulazione (in due articoli) avrebbe rischiato di ingenerare confusione. Di qui, la nuova stesura in un unico articolo (l’articolo 5) della nuova disciplina. I crediti possono essere incrementati “in ragione della storicità dell’azienda”, con l’attribuzione fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente e’ incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti. Possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori di cui 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (come nel caso di investimenti nella formazione dei lavoratori stranieri, utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dai Rls e Rls territoriali , possesso del mastro formatore artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestamento formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza) e ulteriori 10 crediti per attività, investimenti (i casi previsti, tra gli altri, contemplano la dimensione dell’organico aziendale; possesso della qualifica di mastro formatore artigiano prevista dall’accordo di rinnovo contratto dell’edilizia, artigianato del 4 maggio 2022, applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale).
Altra novità, rispetto alla precedente versione è la lista delle persone autorizzate ad accedere al portale Inl per vedere se un’impresa abbia o meno la patente: ora è prevista l’autorizzazione anche ai committenti, che non figuravano nelle precedente versione. Come si legge nel testo dell’articolo 2, con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita’ di ostensione delle informazioni ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e “ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili”.