I contenuti del decreto attuativo interministeriale Mef-Mimit
Parte la corsa alle polizze Cat Nat. Pubblicato il decreto: l’obbligo scatta il 31 marzo, trenta giorni per prepararsi
E’ scattata l’ora x per quattro milioni imprese – secondo i calcoli della Cna – che dovranno obbligatoriamente assicurarsi sui rischi legati agli eventi catastrofali. Il 27 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che disciplina le modalità attuative del provvedimento introdotto dalla legge di bilancio 2024. Con l’approvazione del Dl Milleproroghe l’obbligo di stipula della polizze ‘Cat Nat’ viene confermato al 31 marzo. Nessun’altra proroga, dunque, come avevano chiesto molte associazioni imprenditoriali
IN SINTESI
Parte la corsa delle imprese, ad eccezione di quelle agricole, alle polizze ‘Cat Nat’. Il via libera del Parlamento al decreto Milleproroghe ha fatto sfumare qualsiasi possibilità di ulteriori proroghe – nonostante il forte pressing delle associazioni imprenditoriali – e ha detto, quindi, la parola definitiva sulla deadline del 31 marzo prossimo, giorno in cui scatta l’obbligo per assicurare i rischi catastrofali legati a eventi naturale. E’ poi finalmente arrivato il tanto atteso decreto attuativo ministeriale Mef- Mimit, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio (18/2025), che chiarisce tempi e modalità applicative e operative per attuare il provvedimento introdotto dalla legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213). Obbligo di assicurazione, tipo di eventi coperti, determinazione dei premi: sono questi, in sintesi, alcuni dei punti salienti del decreto. Obiettivo del provvedimento è quello di assicurare rapide condizioni di ripartenza e di resilienza al sistema imprenditoriale – e quindi arginando l’impatto sull’intera economia- in presenza di catastrofi naturali. Il rischio per le imprese che non ottemperano all’obbligo di dotarsi di una polizza catastrofale è quello di rimanere escluse da garanzie e agevolazioni pubbliche e di non poter partecipare a gare pubbliche.
I tempi: il 31 marzo scatta l’obbligo, ora 30 giorni per prepararsi
Innanzitutto, ecco i tempi fissati dal regolamento attuativo. Il decreto che entra in vigore il 14 marzo, impone una tabella di marcia serrata: “l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione” del decreto. Per le polizze già in essere “l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile” delle polizze.
L’obbligo per tutte le imprese iscritte nel Registro
L’obbligo scatta per tutte le imprese iscritte nel Registro imprese: “l’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”. Vengono coperte dall’assicurazione le immobilizzazioni impiegate a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Alluvioni, frane, terremoti: questi gli eventi catastrofali coperti dalla polizza
E’ l’articolo 3 del decreto a fornire la puntuale indicazione e definizione degli eventi catastrofali coperti dalle polizze: “a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione; b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro; c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione”.
La polizza assicurativa stipulata non copre invece “i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati da beni assicurati a seguito di eventi (ad esempio, il furto di macchinari che si verifica a seguito dell’evento catastrofale); i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquina- mento o contaminazione.
Determinazione e adeguamento periodico dei premi
Come si è detto, il decreto definisce le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi (articolo 4) nella polizza catastrofale: il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto: della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili, della letteratura scientifica in materia, adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici
E, ancora, il decreto chiarisce i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici: i limiti di tolleranza al rischio saranno aggiornati almeno con cadenza annuale e con riferimento all’intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, inclusa la cessione a SACE; le imprese che superano tale limite di tolleranza al rischio dovranno cessare l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale, dandone immediata informativa a IVASS e ai terzi con pubblicazione sul sito web della compagnia assicurativa.
Entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato
Quanto poi all’entità di danno indennizzabile a carico dell’assicurato, come indica il Dm, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile; per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, con riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Il decreto chiarisce, inoltre, i principi sulla fissazione dei massimali ed i limiti di indennizzo della polizza catastrofale: per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata, un limite di indennizzo pari alla somma assicurata, per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata, un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, ovvero per le grandi imprese con fatturato maggiore di 150 milioni di euro o con numero di dipendenti pari o superiore a 500, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti, per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Il ruolo di Sace
Nei giorni scorsi, Sace ha annunciato l’avvio dell’operatività per il rilascio della garanzia pubblica finalizzata ad aumentare la resilienza delle imprese italiane contro i danni provocati dalle catastrofi naturali, riducendo l’attuale gap assicurativo. La garanzia è rilasciata in favore degli assicuratori e dei riassicuratori abilitati in Italia all’assicurazione di rischi catastrofali naturali, prevedendo una copertura fino al 50% degli indennizzi assicurativi che le compagnie pagheranno alle imprese italiane assicurate a fronte del verificarsi degli eventi catastrofali naturali coperti dalla polizza assicurativa. In tale contesto, per contribuire all’efficace gestione del portafoglio delle compagnie assicurative, SACE concede la garanzia in forma di riassicurazione a condizioni di mercato, coprendo gli indennizzi fino al 50% per un importo complessivo non superiore al plafond stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, pari per il 2025 a 5 miliardi. La copertura prestata da SACE è garantita dallo Stato ed è regolata mediante un’apposita convenzione approvata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del made in Italy e pubblicata sul sito internet SACE. La compagnia di assicurazione o di riassicurazione che intende avvalersi della suddetta copertura potrà aderire alla misura scaricando dal sito internet www.sace.it lo schema di convenzione e il relativo modulo di adesione che dovrà essere trasmesso all’indirizzo saceriassicurazione@pec.it entro i termini previsti dalla convenzione. La messa a terra di tale nuova operatività, sottolinea Sace, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra diversi attori del Sistema paese che hanno contribuito a fattorizzare le rispettive competenze per venire incontro concretamente alle esigenze delle imprese, incrementandone la sostenibilità creditizia e determinando un efficientamento dei processi connessi agli eventi catastrofali. La legge di bilancio 2024 ha previsto che, al fine di contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni, SACE è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l’anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all’ importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell’anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo.
La protesta delle imprese, Cna: in 30 giorni dovranno essere stipulate 4 milioni di polizze
Dopo la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta non si è fatta attendere la reazione delle imprese. Il regolamento, afferma la Cna, “non risolve i tanti dubbi sollevati dal testo legislativo. Non possiamo che essere profondamente delusi, quindi, dall’atteggiamento del Governo che non ha accolto nel decreto Milleproroghe la richiesta di un rinvio dell’entrata in vigore del provvedimento, proposto da molte forze politiche. Prima di tutto – sottolinea la nota – il regolamento nasce senza un confronto nel merito con le rappresentanze delle imprese. Non contiene, inoltre, elementi che facilitino, se non disciplinino, il rapporto tra imprese e assicurazioni, senza dare attuazione ai principi di mutualità necessari nel momento in cui si varano provvedimenti che prevedono obblighi di così vasta portata. Ancora, non potrà essere disponibile il portale dell’Ivass, introdotto dal legislatore nella legge annuale della concorrenza, per confrontare le offerte e consentire di conseguenza alle imprese di sottoscrivere polizze efficaci consapevolmente. Non ultimo, rimane un mistero pensare in tutta ragionevolezza che in trenta giorni si possano stipulare quattro milioni di polizze, tante quante sono le imprese coinvolte nell’operazione”.