DECRETO OMNIBUS

Opere FOI, nuove compensazioni solo a chi non ne ha già usufuruito

L’applicazione della norma inserita nel decreto legge approvato dal Senato riguarderà un numero ristrettissimo di casi: potrà beneficiarne solo chi ha attinto alle risorse dal Fondo Opere Indifferibili ma poi non ha effettivamente adeguato il quadro economico della voce “lavori” dell’opera ai nuovi prezzari in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara. Stralciata la norma sui consorzi stabili per l’opposizione del Quirinale.

01 Ago 2025 di Giorgio Santilli

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Si definiscono i contorni della norma approvata dal Senato all’articolo 1 del decreto legge Omnibus che – derogando al principio generale – riconosce compensazioni a opere che hanno beneficiato del FOI. Si tratta di contorni ristrettissimi. Perché non soltanto la norma vale solo per le opere Pnrr e Pnc appaltate da comuni, province e città metropolitane, ma sembra costruita su un caso molto specifico. Dice infatti l’emendamento approvato che si applica a opere che risulti siano state beneficiare del contributo FOI, ma soltanto al verificarsi di altre due condizioni concomitanti: la prima, più rilevante, è che il contributo FOI ottenuto in passato non sia stato effettivamente utilizzato per aggiornare la voce “lavori” del quadro economico dell’opera sulla base dei nuovi prezzari vigenti al momento della pubblicazione del bando; la seconda è che l’opera presenti al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, “esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell’opera”.

Si tratta quindi neanche di una deroga al principio generale in quanto le compensazioni vengono riconosciute a quei lavori che non ne avessero effettivamente usufruito a monte. Il caso che sembra ricorrere qui è quello in cui il FOI sia stato assegnato ma poi non erogato concretamente oppure sia stato utilizzato per aggiornare il quadro economico di attività diverse dai lavori. Oppure, volendo provare a estendere la platea dei potenziali beneficiari, nel caso in cui un lotto di lavori di un’opera abbia beneficiato del FOI e un altro no. Ma certo non siamo di fronte a casi largamente diffusi.

I soggetti attuatori che dovessere rientrare nella casistsica ammessa dovranno sollecitare con apposita istanza l’amministrazione responsabile dell’attuazione della norma a presentare domanda alla Ragioneria generale entro il 10 dicembre prossimo per chiedere la rideterminazione del contributo nella misura massima dell’80% dell’importo già assegnato.

Intanto il Quirinale ha imposto lo stralcio dal decreto legge della modifica al codice dei contratti che avrebbe equiparato i consorzi stabili ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane nell’applicazione dell’articolo 67, comma 5, e all’allegato II.12 del codice. La norma avrebbe consentito ai consorzi di partecipare alla procedura di gara, utilizzando requisiti propri e “nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono”.

 

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