LE NOVITà DEL CORRETTIVO APPALTI
La nuova revisione prezzi copre dall’11% fino al massimo del 50% dei rincari in cantiere
Le simulazioni dell’Ance condivise con il ministero delle Infrastrutture prima dell’approvazione del decreto correttivo al codice danno la dimensione reale di quanto impatterà il nuovo meccanismo definito dall’articolo 60 con franchigia al 3% e rivalutazione del costo al 90%. Le ipotesi dei contratti a due, tre, quattro e cinque anni.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e la capa del suo ufficio legislativo, Elena Griglio
Dopo la pubblicazione del correttivo appalti in Gazzetta ufficiale (decreto legislativo 209/2024) una delle domande ricorrenti è capire come impatterà concretamente la riforma del meccanismo di revisione prezzi per i lavori, certamente la più importante delle riforme introdotte dal codice 36 che ha rischiato di essere di fatto azzerata dalla prima versione del correttivo, poi modificata in extremis con un chiarimento che salva di fatto il nuovo istituto: la franchigià viene ridotta dal 5% al 3% e la rivalutazione dei rincari alzata dall’80% al 90%.
Aiuta a capire quale sarà l’impatto effettivo le simulazioni che, prima dell’approvazione del decrteo legislativo in Consiglio dei ministri, il 23 dicembre scorso si sono scambiati l’Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) e il ministero delle Infrastrutture. Il documento, che è datato 13 dicembre, evidenzia l’impatto della revisione prezzi per varie formulazioni della norma, considerando in particolare l’ipotesi poi approvata e anche quella di una franchigia al 2% con rivalutazione ferma all’80%. La prima è quella che interessa perché consente di capire quale sarà l’impatto reale.
Il documento considera l’ipotesi di un aumento dei prezzi del 2% annuo e quattro ipotesi di durata contrattuale, da due a cinque anni. Ebbene, in caso di durata biennale del contratto, la revisione prezzi recupera appena l’11% dei rincari registrati (0,43% di revisione prezzi sul rincaro ipotizzato del 3,96%). Questa percentuale sale al 24% nel caso di contratto triennale (1,20% su 5%), al 34% nel caso di contratto di quattro anni (2,06% su 6,06%) e al 50% nel caso di contratto a cinque anni (per le opere evidentemente di maggiore importo). In questo ultimo caso, quindi, il rincaro viene “pagato” a metà fra impresa appaltatrice e stazione appaltante. Rovesciando il ragionamento, resterà comunque accollato all’impresa appaltatrice dal 50% all’89% dei rincari subiti.
Va anche aggiunto, per concludere l’esercizio, che le simulazioni sono svolte sull’ipotesi che la base di prezzo dell’appalto su cui scatta la revisione si formi al momento dell’aggiudicazione posto a 180 giorni dall’offerta. L’Ance aveva chiesto che la base temporale con cui confrontare l’indice aggiornato fosse la data di presentazione dell’offerta, che per l’impresa fa fede, ma così non è stato, il comma 2 dell’articolo 4 dell’allegato II.2-bis (introdotto dall’articolo 86 del correttivo) ha confermato il mese dell’aggiudicazione come base per l’avvio del calcolo (il cosiddetto T con zero). I 180 giorni della simulazione sono ovviamente un’approssimazione rispetto alla realtà del singolo caso.