LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Niente Imu per gli alloggi sociali. Federcasa: ora il Governo intervenga con una norma chiara per porre fine ai contenziosi

12 Mar 2026

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Gli alloggi “sociali” sono esenti dall’Imu. A stabilirlo è una sentenza (n. 230/2026) depositata il 6 marzo scorso, dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte , sezione Piemonte Sud, che interviene su una questione di particolare rilievo nell’ambito della fiscalità immobiliare locale: l’assoggettabilità all’Imu degli immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica e qualificabili come alloggi sociali. Il giudizio trae origine dall’impugnazione di un atto impositivo con cui un Comune piemontese aveva richiesto il pagamento dell’imposta su una serie di immobili gestiti da un ente di edilizia residenziale pubblica operante nel territorio del Piemonte meridionale, l’Atc, Agenzi Territoriale per la Casa Piemonte Sud. Secondo l’amministrazione comunale, tali immobili non avrebbero potuto beneficiare dell’esenzione prevista dalla normativa vigente, in quanto non rientranti tra le fattispecie espressamente individuate dal legislatore come sottratte all’imposizione. L’ente gestore, al contrario, sosteneva che gli immobili in questione dovessero essere qualificati come alloggi sociali, in quanto destinati a soddisfare esigenze abitative di soggetti economicamente svantaggiati e assegnati secondo criteri di edilizia residenziale pubblica. La sentenza di primo grado risale a febbraio 2024 e l’ente appellante aveva chiesto di dichiarare l’illegittimità dell’avviso di accertamento Imu per l’anno d’imposta 2017 emesso dal Comune per carenza e comunque infondatezza del presupposto impositivo, disponendone il conseguente annullamento.

La controversia si è concentrata sull’interpretazione della disciplina relativa agli alloggi sociali, con particolare riferimento alla definizione contenuta nel decreto ministeriale 22 aprile 2008. Tale normativa individua l’alloggio sociale come l’unità immobiliare destinata alla locazione permanente o temporanea allo scopo di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari in condizioni economiche svantaggiate. La questione di merito sottoposta ai giudici tributari consisteva quindi nello stabilire se gli immobili gestiti dall’ente potessero effettivamente rientrare in questa categoria e, di conseguenza, beneficiare del regime di esenzione dall’IMU previsto per determinate tipologie di edilizia sociale. Nel pronunciarsi sull’appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha valorizzato la funzione sociale svolta dagli immobili oggetto di causa, sottolineando come essi siano destinati a soddisfare un interesse pubblico di primaria rilevanza, ossia quello di garantire l’accesso alla casa a categorie di soggetti in condizioni di fragilità economica. Secondo i giudici, tale finalità non può essere trascurata nell’interpretazione della disciplina tributaria, che deve essere letta in modo coerente con i principi che regolano l’intervento pubblico nel settore dell’edilizia residenziale.

La Corte ha quindi ritenuto che gli immobili in questione presentassero i requisiti necessari per essere qualificati come alloggi sociali ai sensi della normativa di riferimento. In particolare, è stato evidenziato come gli alloggi siano inseriti all’interno del sistema di edilizia residenziale pubblica, siano assegnati sulla base di graduatorie e criteri stabiliti dalla legislazione regionale e siano destinati a nuclei familiari con limitate capacità economiche. Tali elementi hanno indotto i giudici a riconoscere la sussistenza della funzione sociale dell’immobile, ritenuta incompatibile con l’assoggettamento all’Imu.

“La recente sentenza di secondo grado della Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, ha riconosciuto ancora una volta che gli alloggi regolarmente assegnati, nel caso specifico oggetto del giudizio di Atc Piemonte Sud, possiedono pienamente le caratteristiche di “alloggi sociali” e sono pertanto esenti dal pagamento dell’Imu”, sottolinea Federcasa, commentando la sentenza della Cgt. “La decisione  -aggiunge- si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Già la Suprema Corte ha infatti ribadito che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) che presentano i requisiti previsti dal Dm 22 aprile 2008, ossia assegnati secondo procedure pubbliche a nuclei familiari fragili, devono essere considerati a tutti gli effetti alloggi sociali. È evidente che l’intero patrimonio erp italiano, gestito dalle aziende associate, viene assegnato tramite graduatorie pubbliche a nuclei in condizioni di fragilità. La sentenza rappresenta quindi un passaggio ulteriore e importante perché ribadisce con chiarezza il ruolo sociale delle nostre aziende e sancisce un principio che riteniamo evidente da sempre: gli alloggi degli ex IACP non devono essere assoggettati all’IMU”.

“Chiederemo come Federcasa al Governo di intervenire sul piano legislativo per far chiarezza sul tema e porre fine anche ai contenziosi, che sottraggono risorse alla manutenzione degli immobili e creano conflitti tra amministrazioni pubbliche”, dichiara il Presidente di Federcasa, Marco Buttieri. “ Una norma chiara consentirebbe infatti di destinare integralmente le risorse disponibili alla gestione e alla manutenzione del patrimonio abitativo pubblico, rafforzando ulteriormente la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica”.

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