I DISEGNI DI LEGGE OCCHIUTO E IRTO AL SENATO

Legge architettura, ancora banalità e guerre di corporazioni. Ma la priorità ai concorsi fa bene alle città

Dalla proposta di Edilizia e Territorio per la modifica della legge Merloni al Ddl Melandri di fine anni ’90, sono quasi 30 anni che si cerca di approvare una disciplina che dia una corsia preferenziale ai concorsi di progettazione nelle opere urbane. Il Senato ci riprova, con le proposte di Occhiuto (FI) e Irto (Pd). Non mancano banalizzazioni che rilanciano guerre fra corporazioni: proposte come il Consiglio nazionale per la qualità dell’architettura e della vita urbana o l’Architetto della città. E il Consiglio nazionale ingegneri risponde: no alla centralità prevalente della figura dell’architetto. Ma il nodo resta lo stesso: superare le resistenze all’utilizzo del concorso di progettazione come strumento prioritario di selezione e di trasparenza dei progetti urbani. Le posizioni di Cnapp, In/Arch, Inu, Cni e Oice sui concorsi.

05 Feb 2026 di Giorgio Santilli

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Dalla prima proposta di “Edilizia e Territorio” di introdurre nella legge Merloni il concorso di progettazione in due fasi al disegno di legge Melandri per l’architettura della fine degli anni 90 al rilancio di “Progetti e Concorsi” di una proposta con la firma di 130 parlamentari bipartisan nel 2010: sono quasi 30 anni che si dibatte dell’approvazione di una disciplina legislativa – sul modello della legge Mitterand del 1981 – che dia una corsia preferenziale non eludibile ai concorsi di progettazione e di architettura nelle opere urbane. Senza che però questa legge sia mai arrivata in porto. Anche nei momenti più favorevoli, non si è mai andati oltre la tiepida raccomandazione all’uso dei concorsi per le opere di valore urbano e culturale. Eppure i concorsi di progettazione non garantiscono solo una selezione aperta delle soluzioni progettuali e la possibilità anche ai giovani di avanzare le loro proposte, ma consentono anche un dibattito democratico e trasparente alla città su operazioni di rigenerazione urbana: il concorso di progettazione è l’unica gara che sceglie il progetto – e lo fa pubblicamente – non sceglie un progettista in base a parametri soggettivi di curriculum o economici.

Un passo avanti si era fatto con il codice degli appalti firmato da Graziano Delrio nel 2016 che aveva codificato il concorso di progettazione in due fasi: presentazione “libera” di idee e proposte progettuali a costi contenuti nella prima fase e accesso delle cinque proposte giudicate migliori alla fase finale di presentazione di un più impegnativo PFTE. Questa è l’unica modalità di selezione competitiva che consente un ricambio tra i professionisti e l’emersione di giovani professionisti, grazie a una prima fase a bassi costi che non chiude la porta a studi meno strutturati. Ma il concorso in due fasi – che cominciava a essere praticato con maggiore assiduità dalle amministrazioni pubbliche – è stato spazzato via dal codice Salvini del 2023, che ha nettamente privilegiato il concorso di progettazione a una fase (il concorso a due fasi è ammesso ma le amministrazioni devono motivare anche in termini di economici la scelta sostenuta), senza per altro prevedere alcuna corsia preferenziale cogente rispetto ad altre modalità di gara.

Il Senato ora ci riprova, con le proposte firmate da Occhiuto (FI) e Irto (Pd). Certamente non il meglio che si sia visto in questi anni, in termini di qualità della proposta, ma i due Ddl (AS1171 e AS1112) hanno certamente il pregio di riproporre il tema nel dibattito pubblico. In questi giorni di audizioni, non assistiano a troppe novità nel posizionamento di associazioni e ordini, quanto piuttosto alla riconferma delle posizioni di sempre, nonostante nel frattempo si sia formata una larga consapevolezza e convergenza sulla necessità di rilanciare una rigenerazione urbana che abbia al centro il progetto di qualità.

Ci sono in questi disegni di legge banalizzazioni che producono il solo effetto di rilanciare guerre fra corporazioni: è il caso di proposte come il “Consiglio nazionale per la qualità dell’architettura e della vita urbana” o “l’Architetto della città” o il “Rapporto annuale sulla qualità architettoica” o la “Giornata della Rinascenza urbana”  o ancora i “Piani per l’architettura”, retoriche inutili che infatti si tirano subito dietro il riflesso pavloviano corporativo del Consiglio nazionale degli ingegneri: no alle disposizioni “che sembrano attribuire una centralità prevalente della figura dell’architetto”, in nome della “mescolanza delle competenze e non della loro separazione”.

Ma il vero nodo resta sempre lo stesso: superare le resistenze all’utilizzo massivo del concorso di progettazione come strumento prioritario di selezione e di trasparenza dei progetti urbani, ribaltando il concetto del codice degli appalti e imponendo l’obbligo di motivazione per chi non sceglie il concorso di progettazione a due fasi per una categoria chiusa di opere da individuare. Eppure, neanche la proposta di Irto, che pure invoca la deroga al codice degli appalti e prevede una sorta di obbligatorietà del concorso di progettazione per alcune categorie di opere, si spinge fino a scegliere esplicitamente il concorso a due fasi.

Varietà di posizioni, che quasi sempre apprezzano l’intento di rilancio della centralità del progetto contestandone però molte delle singole misure specifiche. Limitiamoci ai giudizi sul concorso di progettazione.

Inu: concorso sopravvalutato come leva di qualità per la rigenerazione urbana

L’Istituto nazionale di urbanistica, pur riconoscendone il valore, dice che “sembra emergere un affidamento forse eccessivo a questo strumento come leva principale per la qualità. Dal punto di vista amministrativo occorre considerare, invece, che i concorsi comportano tempi, costi e complessità procedurali che molti enti locali, soprattutto di minori dimensioni, faticano a sostenere. Una loro estensione generalizzata rischierebbe pertanto di rallentare l’attuazione degli interventi, più che qualificarli”.

In/Arch: il modello da scegliere è il concorso a due fasi

Per l’In/Arch “i due DDL convergono: il concorso di progettazione è riconosciuto come
strumento per selezionare opere di qualità. Ma il Codice vigente non incentiva l’uso del concorso, lo declassa a opzione tra molte, anziché elevarlo a modalità principale,
introduce come procedura prioritaria il concorso in una fase, poco efficace e poco utilizzato in Europa”. In quasi tutti i Paesi europei, infatti, la procedura standard è il concorso in due fasi, che consente un confronto più approfondito tra alternative progettuali, una selezione basata sulla qualità, una partecipazione ampia e garantita anche ai giovani professionisti”. Una legge sull’architettura – insiste In/Arch – “dovrebbe invertire la prassi oggi diffusa nel Paese dove l’uso del concorso di progettazione è lasciato alla buona volontà delle stazioni appaltanti, spesso prive di strumenti, competenze e tempo. Il risultato è un panorama frammentato e precario, in cui la qualità non è garantita da un sistema, ma da eccezioni virtuose”.

Gli ingegneri: concorso di progettazione va valorizzato senza considerarlo strumento esclusivo

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha sostenuto nella sua audizione di aver riconosciuto il valore dei concorsi di progettazione, “soprattutto per opere di particolare rilevanza simbolica, culturale o urbana. Tuttavia, renderli obbligatori in modo generalizzato per tutte le opere pubbliche, comprese quelle infrastrutturali, rischia di rivelarsi inefficace e di paralizzare le stazioni appaltanti. In linea con il principio di proporzionalità del Codice dei contratti pubblici, il CNI propone quindi di valorizzare il concorso di progettazione senza considerarlo uno strumento esclusivo”.

Gli architetti: concorso di progettazione unico strumento di selezione di progetti coerenti con le necessità sociali, economiche e formali di un’opera

Scontato il giudizio positivo del presidente del Cnappc, Massimo Crusi. “Il concorso di progettazione è e rimane l’unico strumento in grado di selezionare progetti di architettura coerenti con le necessità sociali, economiche e formali di ogni opera, nel rispetto del territorio, dell’ambiente e del paesaggio. Non garantisce – ha continuato Crusi – solo il diritto di ogni cittadino a poter fruire di Opere belle, sicure e funzionali, ma offre anche ai giovani professionisti la possibilità di partecipare ad una selezione meritocratica basata sul progetto e non sul curriculum del professionista, valorizzando la multidisciplinarietà professionale”.

Oice: nessun vincolo alle stazioni appaltanti sulle modalità di gara

Per l’Oice, l’organizzazione delle società e degli studi strutturati di ingegneria, “premesso che in via generale il ricorso ai concorsi di progetazione può avere una sua logica laddove gli interventi rivestano le carateristiche oggi previste dal codice appalti (rilevante impato storico-artistico, architetonico, ecc.), la scelta sull’utilizzo di tale procedura deve essere sempre rimessa alla stazione appaltante senza imporre un vincolo generalizzato. Le concrete esigenze della commitenza, spesso legate anche a finanziamenti assegnati o da assegnare, condizionano le scelte sull’alternativa fra procedura di affidamento e concorso”. In sintesi, “la previsione di una preferenza/obbligo nell’utilizzo dei concorsi di progetazione o dei concorsi di idee non può essere condivisa, ancorché le due disposizioni intervengano o con un obbligo generalizzato (in deroga al codice appalti) o con un favor verso i concorsi nel rispetto del codice appalti”.

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