L’autorizzazione unica del commissario straordinario agli stadi strumento di semplificazione con pochi precedenti: il quadro normativo

01 Mag 2026 di Marco Monaco

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E’ stato introdotto nell’ordinamento l’art. 9-ter, comma 1, del D.L. 25 giugno 2025, n. 96, poi convertito con Legge 8 agosto 2025, n. 119, dove si prevede la nomina di un Commissario straordinario per gli stadi “al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» …”.

L’art. 9-ter, comma 2, citato, dispone che il Commissario definisca uno o più piani di intervento nonché le attività agli stessi funzionali sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell’Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032 (istituito dal DPCM 30 marzo 2023).

I suddetti piani devono essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza.

Sembra evidente che i progetti degli stadi rientranti nei suddetti piani possano seguire il procedimento speciale disciplinato dall’art. 9-ter, mentre per gli altri impianti sportivi si dovrà continuare a fare riferimento alle disposizioni previste dall’art. 4 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38.

In particolare, dal momento che le infrastrutture in questione sono considerate di interesse strategico nazionale, il Commissario straordinario è autorizzato ad agire con i poteri di cui all’articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le suddette amministrazioni competenti si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri.

Il Sindaco del Comune interessato può essere nominato Sub-commissario, nell’ambito del piano menzionato, avvalendosi degli uffici dell’amministrazione comunale per operare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9-ter, comma 2, del D.L. 26 giugno 2025, n. 95.

Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d’investimento, dichiarato di preminente interesse strategico, sono rilasciati nell’ambito di un procedimento unico di autorizzazione.

L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

Il rilascio dell’autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel programma. L’autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico- sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d’investimento e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale.

L’autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell’applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l’apposizione di vincolo espropriativo.

La finalità della norma è chiara: delineare un procedimento rivolto ad accelerare l’approvazione di progetti relativi ad infrastrutture considerate di interesse strategico nazionale, dal momento che l’Italia ha un crescente gap anche rispetto a Paesi di ranking sportivo inferiore, visto che non figura tra le prime dieci nazioni europee per numero di stadi costruiti/ammodernati tra il 2007 e il 20241.

E’ necessario evidenziare che questa disciplina, nel momento in cui dispone che l’autorizzazione unica di cui trattasi possa configurarsi quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, nonché come variante urbanistica, delinea un procedimento che può imprimere una significativa accelerazione sulla decisione di programmare determinati investimenti.

Sebbene l’autorizzazione unica sia preceduta da una conferenza dei servizi decisoria, a cui è convocata l’amministrazione comunale interessata per territorio, è chiaro che sono state create le condizioni per dotare chi intende realizzare le suddette infrastrutture di un tipo di strumento che ha pochi precedenti nell’attuale ordinamento.

Il suddetto quadro normativo pone in capo al Commissario straordinario una speciale competenza, che costituisce l’assorbimento di tutti i procedimenti amministrativi in sede di provvedimento di approvazione della progettazione di infrastrutture, rappresentando uno sforzo notevole di semplificazione dell’esercizio della funzione di interesse pubblico.

La dottrina, in merito a provvedimenti analoghi, non ha esitato ad affermare che il trasferimento dal piano amministrativo a quello politico costituzionale della decisione è in grado di produrre effetti di semplificazione amministrativa massima, tale da far permanere solo i procedimenti necessari al rispetto delle competenze costituzionali e degli obblighi comunitari, con un’impostazione che è stata già utilizzata nel passato per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale della Legge Obiettivo2.

I suddetti poteri del Commissario straordinario non appaiono limitati agli stadi già candidati per Euro 2032, dal momento che possono essere applicati anche a quegli interventi che verranno considerati “necessari e strettamente funzionali” allo svolgimento del torneo.

Depone in favore di tale interpretazione quanto stabilito dall’art. 9-ter, comma 2, del D.L. n. 96/2025, convertito dalla legge n. 119/2025, laddove dispone che il Commissario definisce uno o più piani di intervento nonché le attività agli stessi funzionali  sulla  base  delle  iniziative  dei  soggetti  privati  promotori  e  in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale EURO 2032.

Il Legislatore ha imposto che i piani suddetti siano relativi a progetti non ancora selezionati ufficialmente, purché derivino da “iniziative dei soggetti privati promotori” o rientrino nelle “soluzioni operative” definite dal citato Comitato interistituzionale per la candidatura.

Il Legislatore assume, in conclusione, che il rilancio dell’impiantistica sportiva, e della riqualificazione urbanistica che ne deriva, non possa prescindere da una ferma inversione di rotta nell’ambito del procedimento amministrativo di approvazione dei progetti relativi alle citate infrastrutture, capace di stimolare l’intervento di capitali privati.

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