LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 193 DEL CODICE APPALTI

Finanza di progetto, il correttivo rafforza l’iniziativa privata e la concorrenza a MONTE della gara

Possibilità di proposta da parte dell’operatore privato anche quando un’opera non è inserita nella programmazione dell’ente concedente. Molte misure sono finalizzate a creare maggiore trasparenza e concorrenza sulle proposte avanzate dagli operatori economici: l’obbligo di pubblicazione della proposta da parte dell’ente concedente sul proprio sito, la possibilità per altri soggetti privati di presentare soluzioni alternative sullo stesso progetto entro sessanta giorni,  la possibilità per l’ente concedente di chiedere modifiche alle proposte presentate dal privato e di convovare una conferenza di servizi preliminare in cui invitare gli operatori economici. E ancora semplificazioni procedurali e tempi dimezzati (da 90 a 45 giorni) per la risposta dell’ente  concedente alle proposte presentate.

10 Nov 2024 di Niccolò Grassi

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La proposta di modifica dell’articolo 193 del Dlgs 36/2023, contenuta nella bozza di correttivo al codice appalti, rappresenta un cambiamento di rilievo nella disciplina della finanza di progetto, con l’obiettivo dichiarato di incentivare la partecipazione privata, snellire le procedure e aumentare la trasparenza nelle concessioni di lavori e servizi. Questa nuova formulazione introduce novità sostanziali rispetto alla versione vigente, non solo ampliando le modalità di intervento degli operatori economici, ma anche rafforzando il ruolo dell’ente concedente e prevedendo un coinvolgimento più competitivo e aperto a nuove proposte.
Una delle principali innovazioni riguarda la possibilità di iniziativa privata su progetti non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato. Attualmente, gli operatori economici possono presentare proposte solo in relazione a progetti già programmati dall’ente concedente, limitando quindi le possibilità di iniziative spontanee e di investimento in aree non pianificate. La nuova versione, invece, prevede che gli operatori economici possano presentare proposte anche su progetti non programmati, a condizione che vi sia un interesse pubblico manifestato dall’ente concedente. In pratica, si crea un meccanismo di accesso alle opportunità per investimenti privati anche in assenza di una pianificazione rigida, favorendo così una maggiore dinamicità e la possibilità per gli enti pubblici di avvalersi di soluzioni inedite e innovative, che diversamente non sarebbero emerse.
Un altro elemento innovativo introdotto dalla nuova versione riguarda il processo di pubblicazione delle proposte. Mentre la normativa attuale non prevede una pubblicazione sistematica delle iniziative private, la proposta correttiva stabilisce che le proposte presentate dagli operatori economici vengano rese pubbliche nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente. Questa trasparenza garantisce maggiore visibilità e consente ad altri operatori di avanzare proposte alternative per lo stesso progetto entro un termine stabilito, solitamente di almeno sessanta giorni. Tale apertura alla concorrenza tra proposte rappresenta un significativo passo in avanti verso una gestione più partecipata e competitiva dei progetti, dove l’ente concedente può confrontare diverse soluzioni per individuare quella più vantaggiosa per l’interesse pubblico. Questo approccio, in sintonia con una più ampia tendenza verso l’accessibilità e la trasparenza, favorisce un ambiente di gara più equo e stimolante per gli operatori economici, i quali sono incentivati a proporre soluzioni di qualità superiore per emergere nel processo di selezione.
La modifica proposta introduce anche tempistiche più rapide per la valutazione delle proposte, passando dai 90 giorni attualmente previsti a un limite massimo di 45 giorni per la selezione delle proposte di interesse pubblico. Tale riduzione dei tempi rappresenta un vantaggio rilevante per la celerità della procedura, in quanto permette all’ente concedente di completare più rapidamente la fase preliminare e giungere in tempi più brevi alla fase di gara. Un aspetto cruciale di questa procedura riguarda la possibilità dell’ente concedente di richiedere modifiche e integrazioni ai proponenti per rendere il progetto conforme alle esigenze pubbliche. La nuova formulazione chiarisce inoltre la possibilità di indire una conferenza di servizi preliminare, che può facilitare il confronto tra l’ente e gli operatori economici già in fase istruttoria. Questo strumento, non esplicitamente menzionato nella versione attuale, mira a rendere più fluida e condivisa la definizione del progetto, evitando potenziali ritardi o correzioni tardive che potrebbero compromettere l’efficienza della fase esecutiva.
Per quanto riguarda l’aggiudicazione, sia la versione vigente che quella proposta mantengono come criterio l’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto tra qualità e prezzo. Tuttavia, la nuova versione introduce un’ulteriore valorizzazione di criteri premiali per le proposte che dimostrano un maggiore apporto in termini di innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile. Questo incentivo alla qualità e all’innovazione rappresenta una svolta rilevante, poiché orienta le proposte verso soluzioni avanzate e tecnologie innovative, che possono migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti al pubblico. L’adozione di tali criteri premiali potrebbe avere un impatto positivo non solo sull’efficienza dell’opera o del servizio realizzato, ma anche sull’immagine e sul valore sociale dell’investimento pubblico, favorendo una sinergia con le strategie nazionali di digitalizzazione e sviluppo sostenibile.
Anche l’istituto della prelazione riceve una nuova attenzione nella proposta correttiva. La versione vigente già prevede che il promotore, qualora non risultasse aggiudicatario, possa esercitare il diritto di prelazione e ottenere l’affidamento alle condizioni proposte dall’aggiudicatario, un meccanismo volto a tutelare l’investimento del promotore e incentivare la presentazione di nuove proposte. La nuova versione, però, estende tale garanzia di tutela economica, chiarendo che in assenza di prelazione, il promotore ha diritto al rimborso delle spese sostenute, fino a un limite del 2,5% del valore dell’investimento, offrendo quindi una maggiore certezza economica per chi si impegna in un’iniziativa progettuale. Questo elemento di garanzia può avere effetti positivi sulla partecipazione degli operatori economici, i quali vedono mitigati i rischi di investimento iniziale.
Un ulteriore aspetto distintivo riguarda l’inclusione delle camere di commercio nella fase propositiva. La nuova versione, infatti, chiarisce che le camere di commercio possono aggregarsi alla presentazione delle proposte, sostenendo così iniziative di interesse per il territorio e per il tessuto economico locale. Questa possibilità valorizza il ruolo delle camere di commercio come attori di promozione dello sviluppo economico, e consente di mobilitare risorse e competenze locali per progetti che potrebbero avere un impatto rilevante a livello regionale o nazionale.
Infine, la nuova versione dell’articolo prevede che l’ente concedente possa sollecitare la presentazione di proposte attraverso avvisi pubblici, una procedura strutturata per invitare gli operatori economici a partecipare alla realizzazione di progetti inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato. Questa previsione amplia le possibilità di partecipazione e incrementa la concorrenza, garantendo che i progetti di partenariato pubblico-privato possano beneficiare di un ampio ventaglio di competenze e risorse, non limitandosi ai soli operatori che intraprendono iniziative private.
In conclusione, la proposta di modifica dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023, se adottata, potrebbe rappresentare una svolta nell’ambito della finanza di progetto, grazie a un bilanciamento più armonioso tra iniziativa privata e interesse pubblico, tempistiche accelerate, maggiore trasparenza e apertura alla concorrenza, criteri premiali per l’innovazione e il coinvolgimento delle camere di commercio. L’evoluzione normativa risponde alle esigenze di un mercato sempre più dinamico e tecnologicamente avanzato, favorendo una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato per la realizzazione di opere di qualità, orientate allo sviluppo e alla sostenibilità.

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