LE LINEE GUIDA PALAZZO CHIGI-RAGIONERIA

Pnrr: le scadenze nazionali non impattano sulla rendicontazione finale, ma non sono congelate

Si allenta, ma non si elimina del tutto, la tensione generata sul Pnrr dall’intreccio con le scadenze intermedie nazionali: “non producono effetti diretti sulla rendicontazione” ma resta “l’obbligo per i soggetti attuatori di garantire la continuità e la regolarità delle attività di attuazione”. Le linee guida non valgono per RFI. Semplificati e standardizzati i certificati di ultimazione dei lavori.

19 Mar 2026 di Giorgio Santilli

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Pnrr: le scadenze nazionali non impattano sulla rendicontazione finale, ma non sono congelate

Il ministro per l'Europa, il Pnrr e la coesione, Tommaso Foti

Arrivano le linee guida messe a punto fra Palazzo Chigi (Unità di missione Pnrr) e Ragioneria generale dello Stato con le “indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone”. Il governo – che è stato molto presente nella stesura del documento attraverso il ministro dell’Europa, il Pnrr e la coesione Tommaso Foti – ha deciso, in sintonia con la commissione Ue, di semplificare tutto il semplificabile, a partire dai certificati di ultimazione dei lavori che, ai fini del raggiungimento dei target Pnrr, sostituiranno i certificati di collaudo. I certificati di ultimazione lavori dovranno avere alcuni contenuti informativi davvero essenziali, ma anche se uno o più di questi contenuti, pure documentali, dovessero mancare, il RUP potrà redigere una attestazione recante le informazioni rilevanti. C’è anche un tentativo di standardizzazione per il certificato di ultimazione lavori e per quello di conformità della fornitura o del servizio con moduli da compilare allegati alla circolare.

Escluse dalle indicazioni operative le opere RFI

La prima sorpresa delle linee guida è l’ambito di applicazione: i soggetti destinatari sono soprattutto i comuni e le unioni di comuni, mentre due allegati indicano i 31 programmi di investimenti del Pnrr che sono soggetti alle indicazioni della circolare. Fra questi non ci sono gli interventi infrastrutturali per eccellenza, quelli della Missione 3, le opere ferroviarie e altre opere di RFI. Il documento precisa però che, su decisione dell’amministrazione titolare, altri programmi di investimenti possono essere sottoposti alle indicazioni della circolare.

L’intreccio con le scadenze intermedie nazionali

Il punto più delicato e controverso su cui si attendeva una risposta dalle linee guida – l’intreccio delle scadenze Pnrr con quelle nazionali normative e contrattuali, con il rischio di creare tensioni che vanno a scapito dell’attuazione del Pnrr – è stato inserito al punto 3. Soluzione salomonica, come si evince dal testo della circolare. “In coerenza – dice il testo – con quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le scadenze intermedie nazionali non producono effetti diretti ai fini della rendicontazione, dell’adozione dei provvedimenti di definizione e della valutazione finale del conseguimento dei target e milestone, fermo restando l’obbligo per i soggetti attuatori di garantire la continuità e la regolarità delle attività di attuazione”. In sostanza, le scadenze intermedie nazionali non produrranno (e non dovranno produrre) “effetti diretti ai fini della rendicontazione”, ma non c’è nessuno congelamento o rinvio generalizzato di queste scadenze diverse da quelle prioritarie del Pnrr. Anzi, si afferma che resta fermo “l’obbligo per i soggetti attuatori di garantire la continuità e la regolarità delle attività di attuazione”. La formulazione è sufficientemente generica, ma gli obblighi normativi e contrattuali che prevedono scadenze aggiuntive rispetto a quelle Pnrr sembrano confermati, sia pure senza alcuna indicazione di specifica rigidità.

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