AUTORITà ANTICORRUZIONE
Revisione prezzi, parità di genere, proroghe, subappalto: cosa cambia con il nuovo bando-tipo per servizi e forniture
Inserito un paragrafo 9.1 che richiama il regolamento europeo 2022/2560 sulle sovvenzioni estere distorsive della concorrenza fra imprese europee. Le stazioni appaltanti avranno la facoltà per i contratti di fornitura di lunga durata di individuare indici di incremento dei prezzi diversi da quelli elencati nell’allegato II.2-bis. Non sono più ammesse le clausole che consentivano le proroghe dei contratti di servizio in casi eccezionali e per il protrarsi delle gare per individuare gli appaltatori subentranti. Recepito l’allungamento dei periodi in cui maturare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
IN SINTESI
L’Autorità Anticorruzione ha approvato, con delibera 365 del 16 settembre scorso, il nuovo bando di gara tipo ma solo ieri, 29 settembre, ne ha dato comunicazione, pubblicandolo sul proprio sito. Le modifiche al bando 1/2023 si sono rese necessarie dopo l’approvazione del decreto correttivo, Dlgs 209/2024, ma si ricorderà che l’ANAC aveva già cominciato a lavorare alla revisione della prima versione ancora prima del correttivo per tentare una soluzione – che poi non ha avuto seguito . al nodo dell’equo compenso. L’Autorità ha approvato ora anche la nuova domanda di partecipazione- tipo. Entrambi i documenti sono pubblicati altresì sulla Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Saranno pubblicate in un momento successivo la Relazione Illustrativa e la Relazione AIR.
L’ANAC chiarisce che “si è colta l’occasione per intervenire anche su parti del bando che non sono state toccate dal correttivo, per apportare modifiche utili a risolvere problemi interpretativi e applicativi emersi in sede di prima applicazione del Codice e per meglio chiarire le modalità attuative di alcuni nuovi istituti”. Anche in questo caso, come nell’elaborazione della prima versione del bando-tipo, l’Anac si è avvalsa dell’ausilio di un gruppo di lavoro di cui fanno parte Consip, Invitalia, i rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e la Fondazione Ifel.
Le principali novità del bando-tipo revisionato riguardano la revisione prezzi, la parità di genere, il contratto di lavoro, il subappalto, la proroga dei contratti di servizi conclusi, i criteri ambientali minimi, il richiamo esplicito al regolamento Ue 2022/2560 sulle sovvenzioni estere distorsive della concorrenza fra imprese europee.
La revisione prezzi
La revisione prezzi si applicherà soltanto ai contratti di durata, “il cui oggetto non consiste in una prestazione ed esecuzione istantanea, e il cui prezzo non è determinato sulla base di un’indicizzazione”. Due le novità del bando-tipo. La prima è scontata e si limita a chiarire, come fa il decreto correttivo, che i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alla prestazione da eseguire”. Nel mantenere – al contrario di quanto accaduto per i lavori – il meccanismo revisionale già previsto dal codice 36/2023, il bando-tipo chiarisce quello che ormai è chiaro a tutti, dopo il correttivo, che la variazione dell’80% si applica solo alla variazione eccedente il 5%. Materia esplosiva che ha creato un durissimo scontro fra il governo e le rappresentanze imprenditoriali di alcuni settori (come la ristorazione), escluse dalla revisione “maggiorata” concessa ai lavori.
Forse proprio per questo – e certamente anche perché i meccanismi revisionali si sono scontrati nel settore delle forniture con la difficioltà a individuare indici adatti a registrare la reale variazione dei prezzi (e quindi dei costi per gli appaltatori) – il paragrafo 3.2 del bando-tipo fa un’apertura di grande importanza, inserendo una clausola facoltativa che consente alle stazioni appaltanti di individuare indici diversi da quelli elencati nell’allegato II.2-bis del codice. Una flessibilità che, in presenza di interlocuzioni e intese con le rappresentanze delle categorie economiche, potrebbe quanto meno avvicinare i meccanismi revisionali agli effettivi incrementi di costo.
La proroga dei contratti di servizi scaduti
Il paragrafo 3.3 cancella, nella nuova versione, la facoltà per la stazione appaltante di inserire nel bando di gara la previsione che “in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente”. Il riferimento era al comma 11 dell’articolo 120 che evidentemente potrà essere applicato ancora dalla stazione appaltante “in casi eccezionali”, ma senza che questo venga esplicitato a monte nel bando di gara.
L’allungamento del periodo per la maturazione dei requisiti della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
Recepite nel bando-tipo le norme che hanno allentato i requisiti comprovanti la capacità economico-finanziaria (il fatturato richiesto può essere maturato nei tre migliori anni dell’ultimo quinquennio e non più nell’ultimo triennio) e la capacità tecnico-professionale (i servizi o forniture analoghi possono essere maturati negli ultimi dieci anni e non più negli ultimi tre anni).
CAM e sovvenzioni estere
Per i CAM e le sovvenzioni estere distorsive della concorrenza si può leggere l’articolo di Gabriella Sparano sul Diario dei Nuovi Appalti, scaricabile qui
La parità di genere e assunzioni di giovani
Saltano gli obblighi di presentazione della relazione attestanti le quote di occupazione femminile dell’operatore economico e saltano anche gli obblighi di quote minime di assunzioni di donne e giovani per i servizi di natura intellettuale e per le forniture senza posa in opera. Fanno eccezione queste tipologie di attività nel caso siano finanziate dal Pnrr: in quel caso le quote vanno applicate.
Subappalto: l’obbligo del 20% alle Pmi
Due le novità rilevanti del nuovo bando-tipo sul subappalto (paragrafo 8). La più rilevante prevede che “nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare”. Il concorrente potrà anch impegnarsi per una quota inferiore, dandone però in questo caso “adeguata motivazione con riferimento all’oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”.
L’altra novità riguarda l’obbligo per l’aggiudicatario di applicare il contratto di lavoro indicato – o un contratto valutato come equivalente dalla stazione appaltante sotto il profilo delle tutele – non solo ai propri lavoratori ma anche a quelli in subappalto.