IL DL TRANSIZIONE 5.0 DOMANI ALLA CAMERA
Aree idonee, nuova toppa del governo: ecco il regime transitorio ma priorità ai terreni agricoli. Il repowering entra in manovra
Bicchiere mezzo pieno ma anche mezzo vuoto. Il decreto-legge Transizione 5.0 e aree idonee si appresta a sbarcare, domani, alla Camera dopo l’approvazione al Senato di giovedì scorso (88 voti favorevoli e 58 contrari). Un provvedimento su cui, come spesso avviene, il governo aveva posto la fiducia ma che continua a scontentare tanto le opposizioni politiche quanto, soprattutto, i diretti interessati. Cioè, gli operatori del settore delle rinnovabili.
Infatti, nelle modifiche apportate al testo, è stato approvato un emendamento “sull’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili” a prima firma del senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Industria Luca De Carlo. Presentato con “l’obbiettivo è quello di preservare una delle grandi ricchezze che abbiamo, il suolo”, l’emendamento finisce, appunto, per privilegiare ancora una volta la questione agricola rispetto a quella energetica. “Per tutelare i terreni agricoli sono stati posti dei valori, minimi e massimi, per qualificare le aree agricole come idonee all’installazione degli impianti; andiamo ulteriormente a difenderli inserendo nel calcolo delle superfici complessive anche quelle già occupate da impianti agrivoltaici e, infine, diamo la possibilità alle Regioni di includere anche quelle aree a destinazione agricola ‘sfavorevoli’, come quelle entro i 500 metri da zone industriali, commerciali e artigianali, tradizionalmente già considerate idonee”, ha spiegato l’esponente FdI. Leggendo, nel dettaglio, il testo si prevede che “le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale siano non inferiori allo 0,8% e non superiori al 3% delle superfici agricole utilizzate (Sau)”. Mentre “Regioni e Province autonome potranno prevedere un differente limite massimo per ciascun comune”.
Con il dl, poi, viene finalmente disciplinato il regime transitorio per le procedure autorizzative già in corso. Intendendo per queste ultime “quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Inoltre, “nei casi di elevato valore agricolo dell’area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione”.
Quanto alla divisione dei compiti tra ministero ed enti locali, il decreto parla di garantire “l’opportuno coinvolgimento” nell’individuazione, da parte di regioni e province autonome, di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma. Inoltre, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ciascuna regione e provincia autonoma, “garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali”, individua, con propria legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle indicate dal testo. Viene poi specificato che anche le regioni a statuto speciale, e non solo le province autonome, “provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione”.
Capitolo fotovoltaico e biometano. Il decreto estende le aree idonee per gli impianti stabilendo che siano considerate idonee le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri (per il fotovoltaico) o di 500 metri (per il biometano) dal medesimo impianto o stabilimento, ma elimina il requisito secondo cui tali impianti industriali debbano essere “sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale”. In aggiunta, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, la riformulazione specifica che si tratta di aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali non destinati alla produzione agricola “o zootecnica, né alla produzione di energia da fonte rinnovabile”. Quanto ai pannelli solari sul suolo agricolo, e qui torniamo al nodo discusso in apertura, sono state approvate altre due modifiche. La prima prevede che “per l’installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile”. La dichiarazione deve essere “allegata al progetto presentato” e “comunque messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo”.
La seconda interviene sul fronte delle sanzioni per gli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che “non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione”, “fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi”. A tal fine, l’emendamento prevede che, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifichi “la persistente idoneità del sito di installazione all’uso agro-pastorale”. Infine, ok anche alla modifica per cui al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (Sau) né superiori al 3 per cento delle Sau medesime, “comprensiva della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici”. “Le regioni e le province autonome – si legge ancora – possono prevedere che le aree idonee ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale”. E si specifica anche che siano le regioni e le province autonome a poter prevedere un differente limite massimo per ciascun comune. Da ultimo, il decreto concede più tempo alle province autonome per individuare altre aree idonee. Infatti, il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, previsto dal decreto, viene confermato per le regioni ed esteso a 180 giorni per le province autonome.
Come detto, l’approvazione del dl non ha nascosto l’insoddisfazione delle opposizioni politiche: caos amministrativo, mancata attenzione ad accumuli energetici e ripristino della natura, fallimento della politica industriale, definanziamento delle comunità energetiche e mancanza di premialità per i territori virtuosi sono state le accuse mosse da M5S, Pd e Italia Viva. Di quanto chiesto, da sempre, dagli operatori c’è sicuramente la novità della disciplina per il regime transitorio. Ma ancora una volta, nell’ambito della transizione energetica e non solo, l’occhio dell’esecutivo riserva una particolare attenzione al settore agricolo. E a lasciare ancora perplessi è la definizione generica di “area idonea”, col rischio sempre presente di creare nuovi conflitti con enti locali e rispetto ai vincoli paesaggistici.
Inoltre, un’altra lamentela frequente da chi opera con le rinnovabili è quella della frammentazione (e confusione) normativa. A tal proposito, nella legge di bilancio appena approvata viene previsto (art. 1, comma 467) che “gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall’impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l’indennita’ di esproprio relativa ai terreni di demanio civico e’ determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed e’ corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio”.