TAR Basilicata-Potenza
La richiesta al concorrente anomalo di ulteriori chiarimenti sull’offerta è legittima e non viola né il Codice 36 né la direttiva Ue 2014/24
di Gabriella Sparano
A smentire la suddetta doglianza, in verità, sarebbe bastato ricordare che la contestata disposizione altro non è che la pedissequa ripetizione di quanto contenuto nel Bando tipo dell’ANAC n. 1/2023, a cui, ai sensi dell’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 83 del Codice, le stazioni appaltanti devono attenersi, salvo che non abbiano espressamente motivato, nella delibera a contrarre, le deroghe ad esso apportate. Pertanto, il ricorrente, avrebbe dovuto impugnare anche il Bando tipo che vi dava fondamento e legittimazione.
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