CORTE DI CASSAZIONE
Anche negli appalti il giudice può imporre un salario minimo oltre il contratto (che resta il punto di partenza)
La sentenza 27769 afferma che le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva applicabili in forza di norme di rinvio contenute nel Codice 36 (in particolare, all’articolo 11 e all’articolo 119) sono il punto di partenza nella definizione dei costi ma possono essere disapplicate dal giudice e il trattamento retributivo sostituito con uno più congruo, che rispetti il principio di minimo fissato nell’articolo 36 della Costituzione: in particolare vanno rispettati i criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione - di Gabriella Sparano
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