LE AUDIZIONI ALLA CAMERA SUL DL INFRASTRUTTURE

Ance: fare ordine sulle compensazioni degli extracosti, migliaia di cantieri a rischio

Per i costruttori Antonio Ciucci, delegato della Presidenza per le opere pubbliche e presidente di Ance Roma-Acer, ha dato atto al decreto 73 di aver ipotizzato prime parziali soluzioni ai problemi relativi ai contratti “esodati”, rimasti cioè senza alcuna copertura di revisione o compensazione prezzi, ma anche che queste soluzioni sono del tutto insufficienti e in alcuni casi possono addirittura aggravare la situazione. Il Consiglio nazionale degli ingegneri chiede che l’Istat emani rapidamente gli indici per la revisione prezzi e forma un gruppo di lavoro per sostenere offrire consulenza sul Ponte dello Stretto. Anir Confindustria (mense): revisione prezzi equa per i servizi

05 Giu 2025 di Giorgio Santilli

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Ance: fare ordine sulle compensazioni degli extracosti, migliaia di cantieri a rischio

Antonio Ciucci, presidente di Acer e delegato per le opere pubbliche di Ance

Diciassettemila cantieri che sono rimasti in piedi negli anni 2023-2024 grazie alle compensazioni degli extracosti finanziate dal decreto legge Aiuti con fondi ministeriali Mit (articolo 26 del Dl 50/2022) e oltre cinquemila cantieri che sono partiti nel 2022-2023 solo grazie all’adeguamento delle basi d’asta finanziato con il Fondo opere indifferibili (FOI) presentano oggi un intreccio di problematiche che, se non saranno affrontate rapidamente e in maniera definitiva, potrebbero portare a forte contenzioso e alla chiusura di migliaia di cantieri, molti dei quali previsti nel Pnrr.

Antonio Ciucci, presidente di Acer e delegato per le opere pubbliche di Ance

L’allarme arriva dall’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili, che ieri, per voce di Antonio Ciucci, delegato della Presidenza per le opere pubbliche e presidente di Ance Roma-Acer, ha colto l’occasione dell’audizione sul decreto legge infrastrutture alle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera per evidenziare in modo sistematico una serie di criticità che da tempo covano e creano tensione fra le imprese. L’Ance – ha detto Ciucci – apprezza del decreto legge 73/2025 il tentativo, con l’articolo 9, di individuare prime soluzioni per quelli che definisce i contratti “esodati”, rimasti privi cioè di tutti gli strumenti compensativi o revisionali. Ma queste soluzioni sono del tutto insufficienti e in alcuni casi rischiano addirittura di aggravare i problemi presenti. Per questo – suggeriscono i costruttori – “appare indispensabile introdurre alcuni correttivi”.

La prima modifica indispensabile riguarda proprio un caso di potenziale aggravamento della situazione. Se, infatti, l’articolo 9 vuole proprio fornire ai contratti “esodati” – che non hanno usufruito dei fondi ministeriali né del FOI – almeno un paracadute con la copertura della revisione prezzi prevista dall’articolo 60 del codice degli appalti (che non si potrebbe applicare in quanto l’entrata in vigore della nora è successiva al contratto), il rischio è che “siano attratti nella sfera di applicazione dell’articolo 60 anche quei contratti che sinora hanno beneficiato (e potranno beneficiare anche per il 2025, stante la proroga disposta dall’ultima legge di bilancio) dello speciale meccanismo di adeguamento prezzi di cui all’art. 26 Dl Aiuti. 50/2022)”. In sostanza, in questa fase il Dl Aiuti è considerato più efficace dell’articolo 60 (che per altro aspetta ancora gli indici Istat per partire con una fase inevitabilmente sperimentale) e sarebbe un boomerang privare una parte delle amministrazioni e dei contratti che ancora possono accedere al DL Aiuti (anche perché in passato hanno fatto ricorso a risorse interne ai contratti o a proprie risorse anziché ai fondo ministeriali) , dirottandole in automatico verso i meccanismi di revisione dell’articolo 60.

Ma l’articolo 9 – dice Ance – “può costituire la giusta sede per apportare alcune modifiche non più rinviabili all’articolo 26 del DL Aiuti e superare situazioni di ingiustificata disparità di trattamento, di per sé foriere di inevitabile contenzioso, create da interventi nomativi non coordinati intervenuti nel tempo”.

La questione più grave da affrontare è l’esclusione delle compensazioni del DL Aiuti per gli interventi che hanno avuto accesso al FOI: si tratta di oltre 5mila cantieri per almeno 22 miliardi di investimenti fra cui quelli di grandi opere ferroviarie le linee ferroviarie, come Messina- Palermo-Catania o Salerno-Reggio Calabria, che rischiano di essere privi di qualsiasi strumento di adeguamento dei prezzi.

Questi cantieri non hanno alcuna forma di compensazione perché il DL Aiuti prevede che le compensazioni vadano a opere “che non hanno accesso al FOI”. Per Ance, però, questa norma non stabilisce un divieto assoluto, come è stata interpretata, e andrebbe invece riferita alla sola annualità in cui viene svolta la gara. Il FOI ha finanziato infatti l’adeguamento del quadro economico dell’opera prima dello svolgimento della gara proprio per consentire che il contratto non partisse già con un gap di costi non coperto. Ma non ha alcun senso – argomenta ancora Ance – lasciare scoperta di qualunque compensazione la fase esecutiva e realizzativa che in questi contratti è spessissimo di durata pluriennale. “I due strumenti – ha detto Ciucci – operano su presupposti e in fasi diverse e non danno luogo ad alcun cumulo improprio. Inoltre, per questi contratti si pone l’esigenza di ristabilire un assetto normativo coerente con l’intenzione originaria del legislatore”. Diversamente, si continuerà a produrre “una distorsione applicativa e disparità di trattamento” che produrrà chiusura di cantieri e contenziosi.

L’altra questione sollevata da Ance riguarda la possibilità di applicare i nuovi i prezzari anche in diminuzione rispetto a quelli contrattuali, introdotta dalla legge di bilancio insieme alla proroga dell’articolo 26 fino al 31 dicembre 2025. “Questa innovazione è stata inserita in modo generico e senza alcun riferimento temporale nell’ambito del comma 6-bis che riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati a far data dal 1° gennaio 2023. Il rischio concreto, quindi, è che la stessa venga applicata dalle committenti anche retroattivamente, coinvolgendo cioè i riconoscimenti riguardanti le annualità precedenti il 2025”. Ma “una eventuale applicazione retroattiva della norma darebbe luogo a problemi gravissimi, quali, da un lato, l’impossibilità di attuare il recupero delle somme nel caso di lavori con contabilità ormai chiuse; e, dall’altro lato, una forte disparità di trattamento rispetto ai procedimenti con liquidazioni ancora in corso, con il rischio di forte contenzioso”. Per tutte queste ragioni Ance ritiene necessario apportare alcuni fondamentali chiarimenti e in particolare: 1) l’eventuale applicazione “in diminuzione” del prezzario aggiornato “può operare con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati a far data dall’entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2025) e giammai in senso retroattivo”; 2) in ogni caso, per il 2025, l’eventuale applicazione in diminuzione “dovrà riguardare esclusivamente i singoli prezzi contenuti all’interno del SAL e giammai l’importo complessivo dello stesso, che non potrà mai scendere al di sotto di quello calcolato
con i prezzi di contratto”.

Ultimo riferimento nella relazione di Ciucci è stato il giudizio positivo sulla norma del DL Infrastrutture che chiarisce come la certificazione dell’esecuzione dei lavori in subappalto, che è favoerevole al subappaltatore ed esclude del tutto l’appaltatore, si applichi solo alle procedure di gare o di affidamento successivi all’entrata in vigore del correttivo appalti (31 dicembre 2024). Resta la critica forte di Ance alla norma in sé e “la necessità di trovare soluzioni che tengano conto del ruolo che
l’appaltatore svolge nell’esecuzione dell’appalto, ossia della responsabilità che grava su di lui rispetto alla totalità dei lavori  nei confronti della stazione appaltante”.

Gli Ingegneri: subito gli indici per la revisione prezzi, sì al Ponte sullo Stretto

In materia di revisione dei prezzi, di cui parla l’art.9, tra le altre cose il CNI ha fatto notare come il meccanismo della revisione prezzi presupponga la tempestiva disponibilità degli indici ISTAT di riferimento, ai sensi dell’art. 60, comma 4-bis, del D.Lgs. 36/2023. Tuttavia, non si ha ancora evidenza della pubblicazione di tali indici, il che rende di fatto aleatoria e disallineata l’applicazione della revisione prezzi da cantiere a cantiere.

L’aspetto politicamente più rilevante dell’audizione del CNI è però quello sul Ponte che è “una grande opera strategica per il rilancio infrastrutturale del Mezzogiorno e per il consolidamento della rete di trasporto euro-mediterranea”. Per il CNI “la comunità ingegneristica italiana, per capacità professionali, esperienze pregresse e competenze tecnico-scientifiche, dispone degli strumenti necessari a garantire la progettazione, l’affidabilità strutturale e la sicurezza dell’infrastruttura”.  Il CNI ha anche costituito al proprio interno un gruppo di lavoro sul Ponte coordinato da Edoardo Cosenza, “accademico di riconosciuto prestigio ed esperto di strutture complesse oltre che Consigliere del CNI”. Con questo gruppo di lavoro, il CNI si candida a “fornire supporto tecnico-specialistico, monitorare l’evoluzione normativa e progettuale e favorire un approccio integrato tra l’opera principale e le necessarie infrastrutture ferroviarie e viarie di adduzione”.

Anir Confindustria (mense): “Garantire l’equilibrio dei contratti nei servizi pubblici essenziali”

Al centro dell’audizione di Confindustria Anir, Associazione Nazionale delle Imprese della Ristorazione, “le misure urgenti in materia di infrastrutture strategiche e contratti pubblici, con particolare attenzione agli impatti del nuovo codice degli appalti, la cui applicazione incide direttamente anche sul comparto dei servizi”. Il settore della ristorazione collettiva – che opera con contratti pluriennali ad alta intensità di manodopera – “richiede strumenti certi, come la revisione prezzi obbligatoria, per garantire sostenibilità e continuità nei servizi pubblici essenziali. Il presidente di Anir, Massimo Piacenti, si è soffermato sull’articolo 60 del codice sulla revisione prezzi. “L’articolo 60 del codice dei contratti pubblici – ha detto – distingue tra revisione straordinaria e ordinaria. Ma il comma 2, che introduce la revisione ordinaria, la configura ancora come una facoltà e non come un obbligo, generando incertezza applicativa e potenziali contenziosi. L’attuale formazione – continua Piacenti – rappresenta un passo avanti sotto il profilo storico, ma da un punto di vista giuridico lascia margini di ambiguità. Chiediamo che in sede di conversione del decreto-legge venga inserita l’obbligatorietà della revisione dei prezzi per tutti i servizi e le forniture a lungo termine”.

 

 

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