APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 25
Gli affidamenti di somma urgenza: cosa sono e perché verranno attenzionati dall’ANAC
È di questi giorni l’annuncio dell’ANAC di avvio nei prossimi mesi di un’attività di vigilanza su alcuni profili di criticità emersi con riferimento sia alla fase di affidamento sia alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Tra questi, gli affidamenti effettuati mediante ricorso all’istituto della somma urgenza, per i quali va presidiata la corretta applicazione della specifica disciplina prevista dall’articolo 140 del Codice, in quanto, dando luogo ad affidamenti in forma diretta, è derogatoria di quella ordinaria basata sulla concorrenza e competizione tra operatori economici.
Vediamo, allora, cosa sono gli affidamenti di somma urgenza e qual è la corretta procedura da seguire.
Cosa si intende per somma urgenza?
È evidente che l’elemento scriminante tra un affidamento ordinario, tenuto alla disciplina ordinaria, e un affidamento di somma urgenza, disciplinato dall’articolo 140 del Codice, è proprio il concetto di “somma urgenza”, che non è l’urgenza derivante da una precedente condotta intempestiva della stessa stazione appaltante (come, ad esempio, nel Parere funzione consultiva ANAC n. 58 del 15/11/2023), ma deve derivare da eventi imprevisti o imprevedibili di danno o pericolo concreto e attuale (o imminente) per la pubblica e privata incolumità, che richiedono un intervento immediato e senza possibilità di ritardo.
È la lettera dello stesso articolo 140 del Codice, infatti, a chiarire che le circostanze di somma urgenza possono essere definite come quelle situazioni che presentano le seguenti caratteristiche:
- assoluta necessità di intervento immediato, che non consente alcun indugio, ma richiede un’azione tempestiva;
- verificarsi di eventi specifici, quali:
- danno imprevisto o imprevedibile, ossia eventi dannosi che non potevano essere previsti o anticipati;
- pericolo imprevisto o imprevedibile, ossia situazioni pericolose che non potevano essere previste o anticipate;
- potenziale pregiudizio concreto, ossia tali eventi devono essere idonei a determinare un pregiudizio effettivo e tangibile alla pubblica e privata incolumità;
- ragionevole previsione di imminente verificarsi, ossia deve trattarsi di situazioni in cui, pur non essendosi ancora verificato l’evento dannoso o pericoloso, esiste una previsione ragionevole e fondata del suo imminente verificarsi.
Come bisogna procedere in presenza delle suddette circostanze?
Dall’articolo 140 del Dlgs. 36/2023 è possibile delineare una procedura per l’affidamento di somma urgenza, composta delle seguenti fasi successive:
Fase 1: rilevamento dell’evento di somma urgenza e disposizione immediata
- Chi: il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente che si reca per primo sul luogo (quindi, si richiede un sopralluogo sul luogo dell’evento);
- Cosa: dispone l’immediata esecuzione di lavori o dispone l’immediata acquisizione di servizi o forniture
- Quando: immediatamente, al verificarsi di eventi di danno o pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che non consentono alcun indugio
- Come: l’esecuzione dei lavori è disposta entro il limite di 500mila euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio, mentre l’acquisizione di servizi o forniture è disposta entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio e, comunque, nei limiti della soglia europea.
Contemporaneamente alla disposizione, il soggetto procedente redige un verbale di somma urgenza contenente:
- la descrizione dettagliata della circostanza di somma urgenza;
- l’indicazione delle cause che l’hanno provocata;
- l’elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture da porre in essere per rimuoverla.
Fase 2: affidamento dei lavori, servizi o forniture
- Chi: il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente;
- Cosa: affidamento diretto dell’esecuzione dei lavori e/o dell’acquisizione dei servizi e delle forniture;
- Quando: immediatamente dopo la redazione del verbale di somma urgenza;
- Come: l’affidamento avviene in forma diretta e in deroga alle procedure ordinarie del codice (articoli 37 “Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi” e 41 “Livelli e contenuti della progettazione”).
L’affidamento può essere conferito a uno o più operatori economici individuati dal RUP o dal tecnico competente.
Fase 3: definizione del corrispettivo
- Chi: il RUP e l’affidatario;
- Cosa: definizione del corrispettivo delle prestazioni ordinate;
- Quando: contestualmente all’affidamento o immediatamente dopo;
- Come: il corrispettivo è definito consensualmente con l’affidatario.
In mancanza di preventivo accordo, il RUP può ingiungere all’affidatario l’esecuzione sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento.
I prezzi, se relativi a lavori, sono ammessi nella contabilità.
I prezzi, se relativi ad acquisizioni di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall’operatore economico.
L’assenza di riserve negli atti contabili da parte dell’esecutore implica l’accettazione definitiva dei prezzi.
Fase 4: redazione della perizia giustificativa e trasmissione alla Stazione Appaltante
- Chi: il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente;
- Cosa: compilazione di una perizia giustificativa delle prestazioni richieste;
- Quando: entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione;
- Come: la perizia giustificativa deve motivare la necessità delle prestazioni richieste in relazione alla situazione di somma urgenza. Essa viene trasmessa, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante.
Fase 5: copertura della spesa e approvazione della prestazione
- Chi: la stazione appaltante;
- Cosa: provvede alla copertura della spesa e all’approvazione della prestazione affidata;
- Quando: entro tempi congrui successivi alla ricezione del verbale e della perizia;
- Come: la stazione appaltante valuta la documentazione ricevuta, provvede alla copertura finanziaria necessaria, formalizza l’approvazione della prestazione affidata. Nel caso di ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del TUEL (Dlgs. 267/2000).
Fase 6: mancata approvazione e sospensione
- Chi: l’organo competente dell’amministrazione;
- Cosa: valutazione e eventuale mancata approvazione della prestazione;
- Quando: successivamente alla trasmissione della documentazione;
- Come: qualora la prestazione non ottenga l’approvazione, la relativa esecuzione viene sospesa immediatamente: in caso di lavori, si procede preliminarmente alla messa in sicurezza del cantiere. Si procede alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
Fase 7: controlli dei requisiti dell’affidatario (in caso di necessità impellente)
- Chi: l’affidatario e la stazione appaltante;
- Cosa: dichiarazione e controllo dei requisiti di partecipazione;
- Quando: l’affidatario dichiara il possesso dei requisiti mediante autocertificazione contestualmente all’affidamento, in caso di esigenza impellente di tempestiva esecuzione.
La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento.
- Come: l’autocertificazione è resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. La stazione appaltante motiva adeguatamente la sussistenza dei presupposti nei primi atti successivi alle verifiche.
Non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza di verifiche con esito positivo.
In caso di accertata mancanza dei requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, liquidando le prestazioni eseguite e rimborsando le spese nei limiti dell’utilità conseguita e segnala l’accaduto alle autorità competenti.
Fase 8: pubblicazione e trasmissione all’ANAC
- Chi: la stazione appaltante;
- Cosa: pubblicazione degli atti relativi all’affidamento e trasmissione all’ANAC;
- Quando: la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante avviene contestualmente all’affidamento o in tempi brevi successivi.
La trasmissione all’ANAC avviene contestualmente o in un termine congruo compatibile con la gestione dell’emergenza;
- Come: sul sito istituzionale sono pubblicati gli atti con specifica indicazione dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
La trasmissione all’ANAC avviene per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità.
Come è cambiata la comunicazione all’ANAC dopo la digitalizzazione?
Mentre fino al 31/12/2023, la comunicazione all’ANAC avveniva:
- per gli affidamenti gestiti col sistema SIMOG, a mezzo indicazione in un campo dedicato del link alla pagina specifica del sito istituzionale di pubblicazione dei documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza (e non ad una pagina generica o alla pagina iniziale del sito istituzionale);
- per gli affidamenti gestiti con lo SmartCIG, a mezzo trasmissione con PEC dei relativi documenti;
dal 1° gennaio 2024 (v. Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023) e per il principio del once only (ossia dell’unicità dell’invio di ciascun dato una sola volta a un solo sistema informativo), è sufficiente che le stazioni appaltanti, all’atto della richiesta del CIG, indichino nell’apposito campo il link alla pagina del proprio sito istituzionale dove sono pubblicati i documenti, restando fermo in ogni caso che le stazioni appaltanti sono sempre tenute a pubblicare tutti i documenti relativi ad ogni affidamento eseguito in regime di somma urgenza e protezione civile a prescindere dall’importo di affidamento.
I documenti sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” per un periodo di almeno 5 anni e comunque nel rispetto delle previsioni dell’art. 8, co. 3 del d.lgs. 33/2013 (cfr. art. 37 del d.lgs. 33/2013; Allegato 9 della delibera ANAC n. 7/2023; Allegato 1 della delibera ANAC n. 264/2023).
La disciplina della somma urgenza vale anche per i settori speciali?
Sebbene il correttivo di cui al Dlgs. 209/2024 sia intervenuto sui settori speciali estendendovi, nell’articolo 141, alcune disposizioni originariamente previste solo per il settore ordinario, tra queste tuttavia non compare l’articolo 140 relativo agli affidamenti di somma urgenza.
La somma urgenza deroga al principio di rotazione?
Se ci atteniamo alla lettera della norma, sembrerebbe che l’affidamento di somma urgenza debba comunque tenere conto del principio della rotazione di cui all’articolo 49 del Codice.
Il comma 2 dell’articolo 140, infatti, parla di deroga solo con riferimento agli articoli 37 e 41 del Codice.
Tuttavia, la natura peculiare degli affidamenti di somma urgenza, caratterizzati – come si è visto – dalla necessità di intervenire con estrema rapidità per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, sembra giustificare, se non richiedere addirittura in talune situazioni, la deroga al principio di rotazione.
In questi casi, infatti, l’urgenza e l’impellenza dell’intervento prevalgono, in quanto la stazione appaltante si trova nella condizione di dover agire immediatamente, senza indugio, spesso individuando l’operatore economico più idoneo e disponibile nel breve termine, senza poter attendere i tempi necessari per l’applicazione del principio di rotazione.
Tale conclusione trova in qualche modo conferma nella Delibera ANAC n. 82 del 3 marzo 2025 che, nel censurare la condotta della stazione appaltante nell’approntamento e nella gestione dell’affidamento in somma urgenza effettuato in favore dell’operatore economico già affidatario di un servizio (manutenzione del verde) oggetto del medesimo affidamento di somma urgenza, lo ha fatto non per l’evidente deroga alla rotazione, ma per la carente attività programmatoria e progettuale di detti servizi da parte dell’Amministrazione che ha determinato sostanziali sovrapposizioni delle prestazioni contrattuali rese dallo stesso appaltatore.
Attività che, se fosse stata fatta correttamente, avrebbe evitato l’affidamento di somma urgenza di una prestazione manutentiva che, per sua natura, non ha i requisiti della somma urgenza (l’imprevedibilità).
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