LA MANOVRA AL SENATO/1

Ecco come Cdp gestirà gli studentati. Proposta FI, partono gli “strumenti finanziari” post-Pnrr

Un emendamento di Forza Italia apre la strada alla regolazione degli strumenti finanziari previsti dalla revisione definitiva del Pnrr (oltre agli studentati, opere idriche, connettività e agrisolare): convenzione fra MUR e Cdp, modalità e misura dei contributi che potranno essere assegnati a soggetti pubblici o privati per la realizzazione dei posti letto.

 

19 Dic 2025 di Giorgio Santilli

Condividi:
Ecco come Cdp gestirà gli studentati. Proposta FI, partono gli “strumenti finanziari” post-Pnrr

Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca

L’emendamento alla manovra 107.0.48 arriva riformulato da Forza Italia e anticipa un tema molto rilevante su cui il governo dovrà dare a breve una risposta e fissare paletti e modalità: come funzioneranno gli strumenti finanziari, quei nuovi capitoli di spesa alimentati da fondi lasciati in eredità dal Pnrr per gli anni post-2026. Diario DIAC ha già anticipato alcune notizie nelle settimane scorse sugli strumenti finanziari, per esempio che Cdp gestirà lo strumento finanziario sugli studentati e Invitalia quello sulle opere idriche (si veda qui l’articolo). Il governo farà con tutta probabilità un decreto legge per regolare l’ultimo miglio e oltre del Pnrr e, all’interno di questo, individuerà una sorta di schema operativo in cui gli strumenti finanziari dovranno svolgersi. Per questo l’emendamento di Forza Italia (primo firmatario Lotito) e importante, perché, intanto di sapere come la pensa il governo che oggi dovrebbe dare il parere sulla proposta, fornisce una prima indicazione e un primo schema su come si procederà. Si tratta di una prima assoluta delle norme sugli strumenti finanziari che sono cinque (oltre ai due già citati per studentati e opere idriche, ci sono quelli sulla connettività e sull’agrisolare, oltre alla società per l’acquisto di materiale rotabile che avrà un regolamento a sé ma beneficerà di meccanismi di trasferimento dei fondi Pnrr molto simili).

Ma vediamo l’emendamento che intavola il ragionamento, oltre a fornire soluzioni. Il primo comma dice che “il Ministero dell’università e della ricerca può affidare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’attuazione dell’investimento 5 ‘Student housing fund’ della Missione 4, Componente 1 del PNRR, sulla base di apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dal predetto Istituto”. Quindi i veicoli finanziari saranno una o più società ad hoc controllate da Cdp.

Il secondo comma definisce i contenuti della convenzione che dovranno stipulare MUR e CDP: a) i soggetti beneficiari dell’investimento; b) la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all’investimento; c) l’entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari; d) le fasi di esecuzione dell’investimento; e) la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell’assegnazione e della successiva erogazione delle risorse; f) gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti; g) le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell’investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.; h) l’entità del compenso omnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo del 3 per cento delle risorse ad essa trasferite, che grava sulle risorse dell’investimento di cui al comma 3-ter; i) le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell’investimento di cui al presente articolo e la procedura disciplinata dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca 26 febbraio 2024, n. 481, in attuazione della riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR (M4C1-R1.7); l) ogni ulteriore elemento necessario all’esecuzione della misura.

L’investimento – precisa il comma 3 – “prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato”. Evidente che sulle cifre il governo potrà intervenire dando la propria valutazione.

L’investimento deve essere effettuato – qui siamo al quarto comma – nel rispetto di alcuni requisiti:

“a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il quindici per cento;

b) il trenta per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 481 del 2024;

c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell’avviso di cui al comma 5”.

E il comma 5 disciplina proprio le domande per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto. Il soggetto incaricato dell’esecuzione dell’Investimento “pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di Investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell’università e della ricerca, che svolge funzioni di Presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell’esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento, sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell’università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all’Albo professionale degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all’Albo professionale degli Ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo”.

L’erogazione dei contributi è subordinata – dice la proposta al sesto comma – alla verifica da parte dell’Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all’Agenzia del Demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprensivo di cui comma 2 lettera h), del presente articolo.

I successivi commi, da 7 a 11, regolano i casi relativi a candidature già presentate nel corso del Pnrr, affermando quando siano ammissibili al nuovo contributo (rinuncia volontaria alla candidatura presentata e casi di ridimensionamento del contributo), aspetti più delicati in cui è presumibile che il governo voglia intervenire direttamente (anche rispetto agli impegni che ci imporrà Bruxelles).

 

Argomenti

Argomenti

Accedi