L'ESAME DEL DECRETO LEGGE CASA/1
Invitalia: piano da 6,5 mld per il recupero di alloggi ERP, rigenerazione urbana e social housing in PPP
Il programma, incardinato sulla convenzione MIT-Invitalia come per le opere idriche, potrebbe assorbire fondi PNRR non spesi in forma di strumento finanziario: il bando sarà pubblicato a giorni per essere puntuali alla scadenza di giugno. Oltre ai 970 mln già previsti, possono confluire fino a 4,8 mld di fondi per rigenerazione urbana dei comuni e 735 mln del piano sociale clima.
La prima gamba del Piano casa del governo Meloni – il Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale – è un piano che può arrivare, nelle condizioni attuali, a 6,5 miliardi, con la possibilità di un’ulteriore crescita se affluiranno, a metà giugno, fondi non spesi del Pnrr.
Tutto sembra essere costruito proprio per un ingresso, nel colpo di coda finale, dentro il PNRR: la convenzione MIT-Invitalia, che regola l’intero programma, è una fotocopia di quella usata per lo strumento finanziario PNRR sulle opere idriche; il bando – che lo stesso decreto legge vuole pubblicato a giorni per avviare i primi lotti degli interventi ammissibili – produrrà i primi effetti, anche di interventi selezionati, per la seconda metà di giugno, quando la revisione finale del PNRR deciderà la sorte di miliardi non spesi; anche il nome che Invitalia assume di “soggetto gestore” risponde in pieno ai canoni del PNRR e stessa cosa vale per i “soggetti attuatori” identificati per gli interventi ERP nelle agenzie ed enti case popolari e negli ex Iacp. Il ministro Foti aveva ipotizzato che un miliardo di euro del PNRR potessero finira al Piano casa: questo potrebbe essere il veicolo, le risorse sarebbero in parte quelle derivante dai Pinqua, alcuni dei quali arrancano, c’è anche 1,2 miliardi destinato alla società per il materiale rotabile ferroviario (Rosco) cui il governo italiano, su spinta delle Fs, ha deciso di rinunciare.
Si vedrà. Intanto la contabilità del programma affidato a Invitalia presenta già vari affluenti: i 970 milioni previsti nel bilancio dello Stato per il piano casa; la metà della quota del piano sociale clima (gestito dal MASE) dedicata all’edilizia residenziale pubblica, vale a dire 735 milioni sui 1.470 attualmente assegnati dagli schemi di piano (non ancora proposto a Bruxelles in versione definitiva) che vale 7 miliardi in tutto; fino a un massimo di 4,8 miliardi dei fondi per la rigenerazione urbana assegnati ai comuni dalla legge di bilancio 2020.
Su quest’ultimo affluente c’è però da considerare che le risorse confluirebbero in “apposita sezione separata” del conto corrente utilizzato per il Programma generale e che comunque dovrebbero continuare a finanziare i progetti già prescelti in base ai criteri dettati in attuazione della stessa legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 43): quindi, in sostanza, potrà accadere che – anche per usufruire delle accelerazioni procedurali previste per il Piano casa e di eventuali risorse integrative aggiuntive – progetti di rigenerazione urbana già finanziati per i comuni potranno essere adattati con la finalità di incrementare (e accelerare) la loro quota di alloggi popolari.
Quanto all’oggetto degli interventi previsti dal Programma è di duplice natura: da una parte “il ripristino del residuo storico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnabili per carenze manutentive”; dall’altra “il recupero di immobili destinati all’edilizia sociale”. Per la prima tipologia potranno presentare richiesta del finanziamento i “soggetti attuatori”, vale a dire enti costituiti o partecipati da enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica e aventi come scopo l’acquisizione, costruzione, gestione, cessione di beni destinati all’edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominati, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari. Ognuno di loro dovrà stipulare apposita convenzione con Invitalia.
Meno chiaro, invece, almeno nelle bozze di decreto, come e con chi si costruirà quella che viene definita “componente di edilizia sociale” relativa a interventi che presentano più idonee condizioni di sostenibilità economica. Qui si apre certamente a forme di partenariato pubblico-privato, ma non è chiaro chi potrà presentare proposte: certamente gli stessi soggetti attuatori indicati per l’ERP (ex Iacp e altri), non è chiaro se anche anche altri soggetti privati che dovrebbero partecipare al PPP.
Articolata – e non sempre chiarissima – anche la gamma delle tipologie di interventi di edilizia sociali che possono essere “promosse” con il Programma:
a) realizzazione di interventi volti a soddisfare i fabbisogni abitativi di giovani, studenti universitari, lavoratori fuori sede, giovani coppie e genitori separati “ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale” attraverso una riduzione del canone calmierato applicabile a livello territoriale, quantificata nell’offerta presentata dal soggetto attuatore;
b) realizzazione di interventi di recupero e rinconversione su immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici che siano entrati a far parte della ricognizione svolta dal commissario straordinario previsto dall’articolo 3 del decreto legge;
c) l’inserimento degli interventi nell’ambito di programmi di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, comunque denominati.
In questa terza categoria dovrebbero rientrare i progetti comunali di rigenerazione urbana che sono già finanziati in base ai fondi della legge di bilancio 2020 ma cercano fondi integrativi per rafforzare la componente abitativa dei loro progetti.