SEMPLIFICAZIONI
Due mesi dopo il Cdm arriva in Parlamento il Ddl Salvini che amplia il ricorso al silenzio-assenso al permesso di costruire
Si potrà beneficiarne se la domanda di permesso è già corredata di tutte le specifiche autorizzazioni
14 luglio
Applicazione più ampia del silenzio assenso per interventi su immobili vincolati soggetti al permesso di costruire e dimezzamento dei tempi per l’esercizio dei poteri di autotutela della pubblica amministrazione. È quanto prevede il disegno di legge sulle semplificazioni che si appresta a iniziare il suo iter di conversione al Senato, dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri dello scorso 26 marzo. Il Ddl – collegato alla legge di Bilancio – è stato presentato a Palazzo Madama soltanto il 5 luglio, ma non è stato ancora assegnato ad alcuna commissione. Tra le tante semplificazioni che interessano i settori più disparati, il provvedimento agisce sul testo unico dell’edilizia, estendendo l’applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati quando non si fa ricorso alla conferenza di servizi. Si tratta di una semplificazione di cui si potrà beneficiare se, all’atto della presentazione dell’istanza al Comune, la domanda di permesso è già corredata di tutte le specifiche autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso, prescritti dalla legge.
Attualmente la normativa prevede che, se un intervento riguarda edifici soggetti a vincolo, lo sportello unico dell’edilizia indice una conferenza di servizi per acquisire le dovute autorizzazioni e non si applica la procedura ordinaria prevista per il rilascio del permesso di costruire e nemmeno il silenzio assenso. Nel caso dell’attivazione della conferenza di servizi, il mancato parere di un’amministrazione coinvolta e la determinazione che non corrisponde ai requisiti di legge equivalgono a un assenso senza condizioni.
Diverso è il caso, come si diceva, in cui l’interessato presenta al Comune l’istanza di permesso di costruire allegando già tutti i nulla osta necessari, senza passare per la conferenza di servizi. Secondo una parte della giurisprudenza (sentenze del Tar Toscana del 24 gennaio 2023 n. 72 e del Consiglio di Stato del 23 novembre 2023 n. 9969) se il privato allega alla domanda di permesso di costruire le autorizzazioni richieste dalla legge, compreso il nulla osta paesaggistico o culturale oppure dell’ente parco, troverebbe applicazione il silenzio assenso. Ma, non tutte le pronunce vanno nella stessa direzione, per cui il governo ha voluto introdurre una modifica al Tu edilizia che consente l’applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire anche per interventi su immobili vincolati nel caso in cui l’istanza sia già accompagnata dalle dovute autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati. Ovviamente, i diversi nulla osta e autorizzazioni devono essere in corso di validità.
Un’altra novità riguarda i tempi entro cui un’amministrazione può annullare d’ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo, che si riducono da 12 a sei mesi. Ovviamente, l’esercizio del potere di controllo e repressione potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di sei mesi computati dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione. Resta fermo, infatti, che l’amministrazione potrà annullare comunque, anche trascorso il termine dei sei mesi, i provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l’adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato.