LE MOSSE OBBLIGATE DI MIT E ART

Autostrade, ecco come la Consulta ha ‘scongelato’ gli aumenti dei pedaggi: dal 1° gennaio +1,5% sulla rete

Gli aumenti dei pedaggi sono stati sbloccati da una sentenza della Corte Costituzionale dello scorso ottobre che ha dichiarato illegittimo il congelamento deciso negli anni precedenti. Rincari non uniformi poiché alcune tratte registrano variazioni lievemente superiori o inferiori, mentre in altri casi i pedaggi restano invariati, in base alle specificità delle convenzioni.

 

08 Gen 2026 di Maria Cristina Carlini

Condividi:
Autostrade, ecco come la Consulta ha ‘scongelato’ gli aumenti dei pedaggi: dal 1° gennaio +1,5% sulla rete

Tra i rincari scattati con l’arrivo del nuovo anno – dal riallineamento delle accise sul gasolio alle assicurazioni, passando per sigarette e autostrade – a tener banco, sotto il fuoco di fila innescato associazioni dei consumatori, sono stati gli aumenti dei pedaggi autostradali che dal primo gennaio sono tornati ad aumentare su gran parte della rete italiana dopo un periodo di sostanziale congelamento. L’incremento medio è pari a circa l’1,5%, valore che coincide con l’indice di inflazione programmata per il 2026 e che costituisce il parametro di riferimento per l’adeguamento tariffario previsto nei Piani economico-finanziari (PEF) di molte concessioni autostradali. L’aumento non è uniforme sull’intera rete: alcune tratte registrano variazioni lievemente superiori o inferiori, mentre in altri casi i pedaggi restano invariati, in base alle specificità delle singole convenzioni. Nella raffica degli aumenti di inizio anno, questa voce ha una storia a sé dal momento che rappresenta l’approdo di una lunga vicenda giuridica. Il ritorno agli adeguamenti tariffari, che segna così una discontinuità rispetto agli anni precedenti, affonda le proprie radici in una recente pronuncia della Corte costituzionale.

Dal punto di vista normativo, gli adeguamenti dei pedaggi sono disciplinati dai Piani economico-finanziari stipulati tra lo Stato e le società concessionarie. I PEF regolano la durata delle concessioni, gli investimenti da realizzare, i costi riconosciuti e i meccanismi di aggiornamento delle tariffe. In molti casi tali meccanismi prevedono un adeguamento automatico legato all’inflazione e ad altri indicatori economici, proprio per garantire nel tempo l’equilibrio economico-finanziario delle concessioni e consentire la programmazione degli investimenti e della manutenzione della rete. A partire dal 2020, lo Stato italiano ha progressivamente sospeso o rinviato gli aumenti dei pedaggi previsti dai PEF. Le ragioni erano soprattutto politiche ed economiche: contenere i costi per gli utenti, fronteggiare l’emergenza pandemica e rinviare gli adeguamenti in attesa della revisione dei Piani economico-finanziari. Il blocco degli adeguamenti automatici, compresi quelli legati all’inflazione, è stato disposto tramite una serie di decreti-legge, come il “Milleproroghe”, che hanno prorogato di anno in anno il congelamento delle tariffe.

GIOVANNI AMOROSO PRESIDENTE CORTE COSTITUZIONALE

Ma ecco che nell’ottobre scorso arriva la sentenza della Corte Costituzionale, la n.147 del 2025, pronunciata a seguito di una questione sollevata dal Consiglio di Stato nell’ambito di un contenzioso promosso da una società concessionaria, la RAV, gestore dell’autostrada A5 Aosta–Monte Bianco). I giudici della Consulta hanno dichiarato incostituzionali le norme che, dal 2019 in poi, avevano reiteratamente differito l’aggiornamento dei PEF e bloccato gli adeguamenti tariffari. Secondo la sentenza della Consulta, le “disposizioni che hanno rinviato i termini per l’adeguamento dei pedaggi autostradali per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in attesa dell’aggiornamento dei piani economici finanziari, sono costituzionalmente illegittime perché in contrasto con gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione”. In questo modo, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso del Consiglio di Stato che lamentava la lesione della libertà di impresa e dell’utilità sociale nell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge numero 162 del 2019 e nell’articolo 13, comma 5, del decreto-legge numero 183 del 2020, i quali rinviavano i termini per l’adeguamento delle tariffe autostradali per gli anni 2020 e 2021. Conseguentemente ha ritenuti illegittimi anche gli stop agli aumenti per il biennio successivo. La Consulta ha dato conto del complesso quadro fattuale e normativo in materia, che vede oggi attribuita all’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) la competenza tanto a definire i criteri per la fissazione delle tariffe e dei pedaggi autostradali, quanto a esprimersi, in ordine a tali profili, sugli aggiornamenti alle convenzioni autostradali.

La Corte ha articolato la propria motivazione soprattutto attorno a tre principi costituzionali fondamentali. La Consulta rileva l’irragionevolezza e violazione della continuità e del buon andamento dell’azione amministrativa: i rinvii ripetuti non erano funzionali a una concreta esigenza pubblica, ma hanno bloccato procedure amministrative già avviate, rendendo praticamente inoperanti gli strumenti con cui l’amministrazione doveva attuare gli adeguamenti tariffari. Ciò compromette il buon andamento della pubblica amministrazione e la tutela dell’interesse pubblico. Altro principio violato è quello della libertà di iniziativa economica (art. 41). Fermare gli adeguamenti tariffari contrattualmente previsti lesiona il diritto delle imprese concessionarie di programmare investimenti e gestione dell’infrastruttura, generando incertezza economica. Per la Corte, l’autonomia economica non può essere compressa con strumenti normativi generali che rinviano indefinitamente gli effetti economici di contratti in corso. La Consulta ravvisa poi la violazione
del principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 ). Le norme producevano trattamenti non uniformi tra concessionari e utenti, favorendo situazioni di vantaggio o svantaggio senza una giustificazione oggettiva e proporzionata.

A seguito della sentenza, è, dunque, venuto meno lo spazio per un intervento diretto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  Tant’è vero che, a ridosso dell’entrata in vigore degli aumenti, lo stesso MIT ha chiarito che gli incrementi tariffari non derivano da una scelta politica discrezionale, ma sono una conseguenza obbligata del quadro giuridico e contrattuale. Il Ministero ha riferito di aver tentato di congelare i pedaggi sulle tratte per le quali era in corso l’aggiornamento dei PEF, ma la sentenza della Corte costituzionale ha “vanificato” tale sforzo, rendendo impossibile proseguire nella sospensione degli adeguamenti.

NICOLA ZACCHEO, PRESIDENTE ART

In questo contesto assume un ruolo centrale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), cui spetta il compito di definire e applicare i criteri tariffari previsti nei PEF. Dopo la pronuncia della Consulta, è stata l’ART ad adottare la determinazione tecnica sugli adeguamenti, stabilendo che per il 2026 i pedaggi dovessero essere aggiornati in base all’inflazione programmata, pari all’1,5%. Con una precisazione diffusa il 5 gennaio scorso, l’Autorità ha chiarito che tali aumenti non costituiscono una sua scelta discrezionale, ma rappresentano l’applicazione delle regole vigenti in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale. Gli adeguamenti sono limitati esclusivamente alla componente inflattiva e non sono riconducibili alle nuove misure regolatorie introdotte dall’ART. Anzi, l’Autorità ha sottolineato che, laddove i nuovi PEF siano già stati aggiornati secondo le proprie regole, gli effetti tariffari sono stati mediamente riduttivi per l’utenza, grazie a criteri basati sugli investimenti effettivamente realizzati e sulla qualità del servizio.

Come ha comunicato il Mit, a fine dicembre, l’aumento dei pedaggi interessa la gran parte della rete autostradale. Per le società Concessioni del Tirreno p.A. (Tronco A10 e A12), Ivrea-Torino-Piacenza p.A. (Tronco A5 e A21) e Strada dei Parchi p.A., in vigenza di periodo regolatorio, non sono previste variazioni tariffarie a carico dell’utenza, in linea con i rispettivi Atti convenzionali vigenti. Una variazione pari all’1,925% è riconosciuta alla concessionaria Salerno–Pompei–Napoli S.p.A. Infine, è riconosciuto un adeguamento tariffario pari all’1,46% per la società Autostrada del Brennero p.A., con concessione scaduta, per la quale è in corso il riaffidamento della medesima.

MATTEO SALVINI MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE

 

 

Argomenti

Argomenti

Accedi