DIARIO DEI NUOVI APPALTI
La riforma della Corte dei conti è legge, tutte le novità per gli appalti: la rete protettiva per il Rup, l’obbligo assicurativo per colpa grave, il controllo collaborativo, la sanzione pecuniaria per i ritardi
L’approvazione definitiva del disegno di legge contenente la riforma della Corte dei Conti e avvenuta lo scorso 27 dicembre al Senato, ha suscitato molte reazioni, incentrate soprattutto sugli effetti che ne derivano sulle funzioni e le competenze del giudice erariale.
Ma, a leggerlo bene, il provvedimento produce effetti anche in materia di appalti pubblici, intrecciandoci con il Dlgs. 36/2023 e con la responsabilità amministrativa di chi vi opera, primo tra tutti il RUP.
Così, quello che è il dichiarato obiettivo del legislatore, ossia superare la “paura della firma”, finisce per creare una “rete di protezione” giuridica anche attorno ai soggetti che operano nel mondo dei contratti pubblici, bilanciando la tutela del patrimonio erariale con l’esigenza di non paralizzare l’attuazione dei progetti pubblici, specialmente quelli legati al PNRR e al PNC.
Il primo pilastro del provvedimento riguarda, infatti, la ridefinizione della colpa grave, che viene tipizzata attraverso criteri rigorosi (violazione manifesta di norme chiare, travisamento dei fatti). Ebbene, è interessante notare come questa nuova perimetrazione coincida quasi perfettamente con il contenuto del comma 3 dell’articolo 2 del Codice dei contratti pubblici, dedicato al principio della fiducia.
Entrambe le norme, dunque, riconoscono, l’una in generale e l’altra nello specifico, che l’azione amministrativa, per essere efficace e orientata al “risultato”, richiede che il RUP non sia chiamato a rispondere di ogni incertezza interpretativa. Se agisce seguendo orientamenti giurisprudenziali consolidati o pareri delle autorità (come l’ANAC), la sua condotta è ora dichiarata (anche) per legge insindacabile sotto il profilo della colpa grave, offrendo una certezza operativa fondamentale in un settore normativo spesso fluido.
Un altro elemento di forte novità, che introduce tuttavia un nodo interpretativo non trascurabile, è l’obbligo assicurativo per colpa grave a carico di chi gestisce risorse pubbliche, qual è appunto anche il RUP.
Ebbene, se da un lato la nuova previsione mira a garantire il ristoro del danno e a tutelare il patrimonio del dipendente, dall’altro il testo pone un interrogativo critico: chi deve sostenere il costo del premio e come si concilia il nuovo obbligo con l’ultimo comma del già citato articolo 2 del Codice? Sebbene il disegno di legge imponga la stipula “prima dell’assunzione dell’incarico”, non è chiaro se l’onere economico ricada esclusivamente sul RUP (come sembrerebbe desumersi dalla lettera della norma) o se la Stazione Appaltante possa/debba farsi carico della spesa.
Se il costo dovesse gravare interamente sul dipendente, si rischierebbe un effetto paradosso: un nuovo disincentivo ad assumere ruoli (obbligatori) di responsabilità nelle gare, proprio mentre il Codice 36/2023 tenta di professionalizzare e valorizzare tali figure.
Ancora: il nuovo provvedimento sposta l’asse dell’azione della Corte dei Conti da un controllo meramente repressivo a uno di tipo “collaborativo”.
L’allineamento delle soglie di controllo a quelle dell’articolo 14 del Codice e l’estensione del controllo preventivo agli atti di aggiudicazione (anche provvisori) per il PNRR offrono alle amministrazioni uno scudo preventivo.
In questo schema, il parere della Corte dei Conti (che deve giungere entro 30 giorni, pena il silenzio-assenso) non è solo un atto burocratico, ma una certificazione di legittimità che esclude ex ante la responsabilità per colpa grave.
Ma, a fronte di queste ampie tutele, il legislatore introduce però un elemento di rigore finalizzato alla tempestività: la sanzione pecuniaria per i ritardi. Per i procedimenti PNRR, un ritardo superiore al 10% rispetto ai cronoprogrammi può costare al responsabile fino a due annualità dello stipendio. Si tratta di una misura che rafforza il principio del risultato del Codice 36, spostando l’attenzione del RUP dalla mera “forma” dell’atto alla “velocità” della sua esecuzione.
Non ci resta, dunque, che attendere la pubblicazione della legge e vederne gli effetti concreti e le possibili sovrapposizioni applicative nella materia degli appalti.