PUBBLICATE LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
Ponte sullo Stretto: violate le direttive Habitat e Appalti, mancato parere Art
La Corte dei Conti ha pubblicato le motivazioni della bocciatura della delibera Cipess. Nel mirino ci sono la violazione della delibera Ue Habitat a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della cosiddetta delibera Iropi; violazione della direttiva appalti in considerazione delle modificazioni sostanziali intervenute; la mancata acquisizione del parere dell’Art sul piano tariffario posto a fondamento del Pef.
IN SINTESI
Violazione dell’habitat naturale, modifiche contrattuali e mancato parere dell’Art sul piano tariffario. Sono questi, in estrema sintesi, i pilastri sui quali poggia la bocciatura della Corte dei Conti che il 29 ottobre scorso ha ricusato il visto e la conseguente registrazione della Delibera Cipess del 6 agosto scorso che costituisce atto conclusivo del procedimento volto al riavvio delle attività di programmazione e di progettazione del Ponte sullo Stretto. A quasi un mese dal pronunciamento della Sezione centrale di controllo di legittimità, sono arrivate le motivazioni della decisione dei magistrati contabili. Nel mirino della Corte dei Conti, sono finite la violazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della cosiddetta delibera Iropi; la violazione dell’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE, in considerazione delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell’originario rapporto contrattuale; la mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti in relazione al piano tariffario posto a fondamento del piano economico e finanziario. Si tratta di punti sui quali, come si legge nelle 33 cartelle delle motivazioni, il magistrato istruttore, a conclusione dell’attività di competenza, ha analiticamente riportato in apposita relazione e, “ritenendo non pienamente superati i dubbi emersi, ha prospettato l’opportunità di deferire alla competente sede collegiale la valutazione della delibera Cipess e della sua conformità al quadro normativo di riferimento oltre che su principi eurounitari”. Di qui la decisione di rimettere la questione di merito.
Ma prima di pronunciarsi in ordine alla legittimità della delibera, la Corte, sempre come si legge nel testo, ritiene “opportuno, in via preliminare, evidenziare che l’art. 100 della Costituzione assegna alla Corte dei conti – quale organo magistratuale terzo e indipendente – il controllo preventivo a tutela dell’interesse generale alla legittimità dell’attività pubblica, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 226/1976). Detta funzione, nel caso in cui abbia ad oggetto provvedimenti relativi a investimenti pubblici infrastrutturali, è esercitata anche al fine di intervenire, preventivamente, su aspetti procedurali suscettibili di incidere, negativamente, sulla realizzazione dell’opera, una volta avviata. In tale contesto si collocano le valutazioni del Collegio che, avuto altresì riguardo all’importanza strategica dell’opera e alle risorse pubbliche alla stessa destinate, ha ritenuto di assegnare prioritario rilievo alle violazioni della normativa eurounitaria – che si impone all’osservanza anche da parte dell’autorità amministrativa – nonché alle illegittimità maggiormente significative, come di seguito specificate, ritenendo gli ulteriori profili, pur confermati nella loro valenza fattuale, non dirimenti ai fini delle proprie valutazioni conclusive”.
Nel dettaglio, il primo grande rilievo riguarda la violazione della direttiva Habitat, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la procedura “in deroga” (IROPI). I magistrati contabili osservano che la delibera Cipess “risulta adottata, pur a fronte della valutazione di incidenza resa, negativamente, dalla competente Commissione tecnica di impatto ambientale con il parere n. 19/2024, in considerazione della deliberazione con cui il Consiglio dei ministri, in data 9 aprile 2025, ha approvato la cosiddetta relazione Iropi”. Ma questo, sottolinea la Corte dei Conti, è “un passaggio procedurale di particolare rilevanza che ha consentito di superare la valutazione di incidenza ambientale negativa e di proseguire l’iter volto all’approvazione del progetto definitivo senza necessità di acquisire il previo parere della Commissione europea essendo sufficiente, ai predetti fini, la mera informativa. In ragione di ciò si è ritenuto di svolgere specifici approfondimenti, in punto di legittimità, sia con riguardo all’assoggettabilità della predetta delibera a controllo preventivo di legittimità, sia con riguardo alla conformità della stessa alla c.d. direttiva Habitat e alle correlate linee guida nazionali per la VIncA, delle quali la stessa Amministrazione, in sede istruttoria, ha assicurato il rispetto”. Con una valutazione di incidenza negativa, l’opera dovrebbe fermarsi, a meno che non si ricorra alla procedura speciale di cui all’art. 6, par. 4, della direttiva: si possono autorizzare comunque i lavori se non esistono alternative e se ci sono motivi imperativi di interesse pubblico, con adeguate misure compensative. La valutazione IROPI, che dovrebbe essere il risultato di un’istruttoria tecnica molto accurata (soprattutto del MASE, competente per l’ambiente), viene assorbita direttamente dal Consiglio dei ministri, senza che si veda un vero e proprio atto amministrativo tecnico che se ne assuma la responsabilità (una decisione formale del MIT/MASE che faccia proprie quelle analisi). La relazione non è firmata, non è datata, e non emerge chiaramente quali amministrazioni – oltre al MIT – abbiano effettivamente partecipato alla valutazione. Il Consiglio dei ministri, in pratica, diventa contenitore anche di valutazioni tecnico-amministrative che la Corte ritiene dovessero essere svolte e formalizzate sul piano amministrativo, non solo politico. E, comunque, il fatto che non vi siano alternative va dimostrato in modo analitico, confrontando diverse soluzioni sul piano degli impatti sugli habitat e sugli obiettivi di conservazione dei siti. Qui, invece, la Corte non ravvisa una vera analisi autonoma delle amministrazioni. “Conclusivamente il Collegio ritiene che la delibera all’esame debba considerarsi illegittima per violazione dell’art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva europea Habitat, la cui osservanza si impone agli Stati membri e alle sue articolazioni e fra queste anche al CIPESS, nella cui mission istituzionale rientra la tutela, nell’ambito delle politiche di investimento pubblico, dello sviluppo sostenibile (cfr. art. 1-bis, decreto-legge 14 ottobre, 2019 n. 111), di recente elevato a rango costituzionale”, è la conclusione della Corte.
Il secondo pilastro della bocciatura è dato dalla violazione dell’art. 72 della direttiva n. 2014/24/UE, la cosidetta direttiva Appalti. “Rileva, preliminarmente, il Collegio che la delibera CIPESS n. 41/2025, oggetto di esame, approva il piano economico e finanziario che, tra l’altro, contiene “il costo complessivo dell’opera e le voci di spesa che lo compongono”. A detto titolo nel predetto piano confluiscono – in ragione dei contratti e degli atti aggiuntivi di cui l’art. 4 del d.l. n. 35/2023 ha disposto la ripresa d’efficacia – i corrispettivi riconosciuti al Contraente generale (pari a euro 10.508.820.773,00), al Project Management Consultant (pari a euro 289.474.195,00) e al Monitore ambientale (pari a euro 43.763.671,00)”. Il cuore del problema sono le modifiche dei contratti senza nuova gara. Con il decreto-legge 35/2023 rivive la concessione alla società Stretto di Messina e i contratti con contraente generale, project management consultant, monitore ambientale, consentendo di adeguare i corrispettivi alle condizioni attuali. E su questa base economica si costruisce il Piano economico-finanziario approvato dal CIPESS.
In questo caso, siamo di fronte a semplici aggiornamenti compatibili con l’art. 72, oppure a modifiche talmente profonde da richiedere una nuova procedura competitiva? “Sul punto il Collegio ritiene di non condividere le prospettazioni e le deduzioni svolte dal MIT – soprattutto in sede di adunanza pubblica – siccome fondate su una interpretazione minimale del più volte citato art. 72, in quanto circoscritta al solo aggiornamento del corrispettivo, secondo quanto previsto dal richiamato art. 2, comma 8-bis, del d.l. n. 35/2023”. Per la Corte, invece, sono cambiate in modo sostanziale le condizioni economiche e finanziarie rispetto al progetto originario: allora l’opera doveva essere in larga parte finanziata tramite mercato e project financing, senza garanzie statali; oggi il costo è, di fatto, a carico di risorse pubbliche già stanziate. A questo si aggiungono modifiche importanti alle clausole di indicizzazione, al prefinanziamento, e la stessa disciplina introdotta dal decreto-legge (art. 2, comma 8-bis) che interviene direttamente sulla struttura del corrispettivo. Tutto ciò, secondo il Collegio, integra proprio la fattispecie descritta dall’art. 72, par. 4: un’operazione così diversa dall’assetto originario che, se le condizioni fossero state previste all’epoca, altri operatori avrebbero potuto partecipare o concorrere diversamente. “Risultano, invero, verificate “condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero attratto ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione”, essendo intervenute nell’originario programma contrattuale modificazioni, oggettive e soggettive, di favore per i soggetti aggiudicatori, talché l’operazione economica entro cui si collocano i rapporti negoziali differisce, in maniera significativa, da quella originaria”, sottolinea la Corte dei Conti.
Il terzo profilo riguarda il ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti. La delibera CIPESS approva il PEF e, di fatto, recepisce uno schema tariffario dei pedaggi. Il DIPE ha escluso la necessità di acquisire il parere di ART, sostenendo che il tratto gestito da Stretto di Messina sarebbe una “strada extraurbana di categoria B”, fuori dall’ambito applicativo dell’art. 43 del d.l. 201/2011. La Corte ribalta la prospettiva: ricorda che l’art. 37 dello stesso decreto attribuisce ad ART una competenza generale su trasporti e accesso alle infrastrutture, includendo la definizione dei criteri per tariffe, canoni e pedaggi. Non è tanto rilevante la classificazione stradale “etichetta”, quanto il fatto che si tratti di un’infrastruttura a pedaggio con un PEF che deve garantire la sostenibilità economico-finanziaria. La classificazione come strada B, peraltro, non risulta formalmente adottata con un atto amministrativo e si fonda su valutazioni tecniche non univoche; storicamente il tracciato è stato anche considerato assimilabile a un’autostrada. In sostanza, per la Corte, l’esclusione di ART è frutto di un’interpretazione troppo restrittiva della normativa e finisce per privare il procedimento del contributo tecnico di un’autorità indipendente che per legge deve intervenire proprio su questi profili tariffari e di tutela dell’utenza.
Accanto a questi tre motivi fondamentali la Corte segnala altri aspetti critici che non diventano, da soli, motivo autonomo di bocciatura, ma servono da monito per il prosieguo: il mancato coinvolgimento del NARS sul PEF; la necessità di verificare e documentare in modo continuo il possesso dei requisiti da parte degli affidatari storici; la tendenza a integrare la motivazione solo ex post, nelle controdeduzioni, invece che nella delibera pubblicata; il mancato aggiornamento del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fermo al 1997, nonostante il tempo trascorso e le varianti intervenute.
Le reazioni del governo: “prendiamo atto, al lavoro per superare i rilievi”
Non si sono fatte attendere le reazioni del Governo alle motivazioni pubblicate della Corte dei Conti. Come era accaduto, del resto, il 29 ottobre quando venne annunciato lo stop. Ma questa volta i toni sono lontani anni luce dagli attacchi durissimi di allora. “Il ministero prende atto delle motivazioni della Corte dei Conti.
Continua l’iter per la realizzazione del collegamento tra Calabria e Sicilia, anche alla luce della positiva collaborazione con la Commissione europea. Tecnici e giuristi sono già al lavoro per superare tutti i rilievi e dare finalmente all’Italia un Ponte unico al mondo per sicurezza, sostenibilità, modernità e utilità”, ha riferito il Mit in una nota. Poche e compassate righe sono arrivate da Palazzo Chigi: “le motivazioni della deliberazione della Corte dei conti sul Ponte sullo Stretto saranno oggetto di attento approfondimento da parte del Governo, in particolare delle amministrazioni coinvolte, che da subito sono state impegnate a verificare gli aspetti ancora dubbi. Il Governo è convinto che si tratti di profili con un ampio margine di chiarimento davanti alla stessa Corte, in un confronto che intende essere costruttivo e teso a garantire all’Italia un’infrastruttura strategica attesa da decenni”.
“Abbiamo ricevuto e stiamo esaminando in queste ore le motivazioni della Corte dei conti per il provvedimento di ricusazione del visto alla Delibera CIPESS n. 41/2025 che ad agosto ha approvato il progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina”, ha poi commentato l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. “Siamo fiduciosi di poter individuare le opportune iniziative conseguenti alle motivazioni della Corte dei conti, anche sulla scorta dell’impegno profuso per riavviare la realizzazione del ponte secondo le modalità previste dalla legge speciale approvata dal Parlamento cha ha altresì definito l’opera strategica e di preminente interesse nazionale. È in ogni caso necessario conoscere anche le motivazioni della Corte alla correlata ricusazione del visto al Decreto interministeriale (MIT – MEF) n. 190/2025 di approvazione del III Atto aggiuntivo alla Convenzione fra il MIT e Stretto di Messina, che è previsto che siano comunicate entro i 30 giorni successivi alla delibera del 17 novembre scorso”.
Anche il Consorzio Eurolink, General Contractor dell’opera, “prende atto dei rilievi definiti e ribadisce la propria piena fiducia in una rapida azione risolutiva del Governo, così come già espresso nelle sedi deputate. Il Consorzio conferma la propria disponibilità a proseguire un confronto costruttivo con tutte le parti coinvolte per procedere con l’avvio dei lavori, con il conseguente immediato impatto occupazionale per il Sud e per tutta l’Italia”.
Cgil: confermati i nostri rilievi, il Governo ritiri il progetto