DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
Sorpresa, niente exploit delle PAD dopo l’autocertificazione (che però è solo parziale)
Solo una Piattaforma autorizzata digitale in più nel registro ANAC dal 30 aprile a oggi. Ma i requisiti definiti dalle regole tecniche AGID (in attuazione dell'art. 26 del codice) che si possono autocertificare sono soltanto quelli previsti ai punti 2-b (requisiti funzionali specifici) e 3 (requisiti di interoperabilità), non quelli del punto 2-a (requisiti funzionali generali) che comprendono accesso digitale alla piattaforma, registrazione, profilazione e delega, tracciabilità, comunicazioni digitali. Un chiarimento AGID sarebbe utile; invece, silenzio anche sul sito - di Gabriella Sparano
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