SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA
La violazione del principio di separazione dell’offerta tecnica da quella economica costituisce ipotesi di esclusione della gara
di Silvana Siddi
Nelle procedure ad evidenza pubblica caratterizzate da netta separazione tra fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica è interdetta alla Commissione la conoscenza, anche potenziale, dell’offerta economica finché non sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, la cui violazione comprometterebbe la garanzia di imparzialità della valutazione. Il Consiglio di Stato tuttavia chiarisce che il principio non va inteso in senso assoluto e formalistico, essendo ammessa, a determinate condizioni, presenza di elementi economici nell'offerta tecnica.
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