APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 47
L’intelligenza artificiale nei contratti pubblici: adempimenti, attività e clausole per le stazioni appaltanti
L’intelligenza artificiale non è più una visione futuristica, ma è ormai una realtà, che alimenta e anima quotidianamente dibattiti in ogni contesto, arricchendo anche il linguaggio di termini tecnici prima sconosciuti, come modelli generativi, data governance e, in particolare, prompt, che è l’istruzione data a un sistema di IA per ottenere un risultato. Anche il mondo dei contratti pubblici non è rimasto insensibile al fascino e alle potenzialità dell’intelligenza artificiale (…)
come testimoniano l’articolo 30 del Dlgs. 36/2023 (in maniera lungimirante per il periodo in cui ha visto la luce) e le prime pronunce giurisprudenziali dalle quali emerge come l’intelligenza artificiale sia sempre più utilizzata da stazioni appaltanti e operatori economici, essenzialmente, per – rispettivamente – progettare le procedure di affidamento e formulare l’offerta. Ma, l’entrata in vigore della Legge 23 settembre 2025, n. 132, contenente “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, ha evidenziato come questo strumento comporti anche adempimenti ulteriori per le stazioni appaltanti, imponendo attività e finanche clausole specifiche all’interno delle procedure di affidamento, che si riflettono poi anche sugli operatori economici.
Vediamo insieme, dunque, a cosa devono prestare attenzione le stazioni appaltanti quando utilizzano o richiedono sistemi di intelligenza artificiale.
Qual è il nesso tra la Legge IA (n. 132/2025) e i contratti pubblici?
La Legge 23 settembre 2025, n. 132 (pubblicata in G.U. n. 223 del 25/09/2025 ed entrata in vigore il 10/10/2025) stabilisce il primo quadro organico nazionale in materia di intelligenza artificiale, in linea con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
Si propone di stabilire principi per la ricerca, lo sviluppo, l’adozione e l’applicazione dei sistemi di IA, con l’obiettivo primario di promuoverne un uso corretto, trasparente e responsabile in una dimensione antropocentrica, ponendo al centro la tutela dei diritti fondamentali e la vigilanza sui rischi economici e sociali.
Il suo ambito di applicazione è vasto e include:
- il Governo (destinatario delle deleghe legislative);
- la Pubblica Amministrazione (articolo 5, per l’incremento di efficienza e tracciabilità);
- i professionisti intellettuali (articolo 13, per l’uso dell’IA solo a supporto e con obblighi di trasparenza verso il cliente);
- i lavoratori e i datori di lavoro (articoli 11 e 12);
- l’autorità giudiziaria (articolo 14, in cui ogni decisione rimane sempre riservata al magistrato).
La legge opera attraverso due tipologie di misure, che ne evidenziano una scarsa incisività iniziale:
- le misure di immediata applicazione (principi e sanzioni): i principi generali (trasparenza, non discriminazione, sicurezza, ecc.) sono immediatamente efficaci. Inoltre, alcune disposizioni penali (Capo V) entrano subito in vigore, come l’introduzione di aggravanti per reati commessi con l’uso di sistemi di IA o l’introduzione del reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con l’IA;
- le misure di indirizzo (deleghe al Governo): la legge ha essenzialmente una natura di legge delega. Ciò significa che le norme più specifiche e dettagliate non sono ancora pronte, ma il Governo ha ricevuto la delega ad adottare decreti legislativi entro 12 mesi. Questi decreti andranno a disciplinare materie centrali come l’uso specifico dell’IA nella PA, la responsabilità civile e l’assicurazione per danni da IA e la tutela del lavoro.
È evidente, quindi, come la legge 132/2025 non sia focalizzata solo sugli appalti, ma sull’intero utilizzo dell’IA nella Pubblica Amministrazione, nei servizi e nelle professioni.
Tuttavia, essa impatta anche direttamente sul procurement e il nesso è duplice:
- a livello strumentale: come detto, l’articolo 30 del Codice ammette espressamente l’uso dell’intelligenza artificiale nel ciclo di vita dei contratti;
- a livello di conformità: la Legge 132/2025 impone che questo utilizzo avvenga nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, tracciabilità, non discriminazione e supervisione umana (articoli 1, 3 e 5), estendendo di fatto gli obblighi di accountability (responsabilità dimostrabile) anche alle stazioni appaltanti, che sviluppano o utilizzano sistemi di IA nei processi di gara.
Quali sono gli adempimenti richiesti alla stazione appaltante quando è essa stessa ad utilizzare un sistema di IA nella procedura di affidamento?
Nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi un sistema di IA (ad esempio, per la valutazione automatizzata delle offerte, la selezione dei candidati o il monitoraggio contrattuale), dovrà:
- verificarne la conformità, assicurando che il sistema rispetti i principi della Legge 132/2025 e dell’AI Act (Reg. UE 2024/1689);
- specificare nei documenti di gara che l’uso di tale sistema garantisce trasparenza, tracciabilità, non discriminazione e la supervisione umana nei processi decisionali critici, in modo da consentire all’operatore economico di comprendere le logiche di valutazione;
- pubblicare l’elenco delle soluzioni tecnologiche utilizzate per lo svolgimento della propria attività, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale (ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Codice).
Quali clausole devono essere inserite se l’appalto ha per oggetto la fornitura di un sistema di IA all’ente?
Se, invece, l’oggetto dell’affidamento è l’acquisizione di un sistema di IA (ad esempio, per il monitoraggio impianti, la gestione protocollo, una chatbot per servizi ai cittadini), la stazione appaltante dovrà richiedere all’operatore economico garanzie specifiche nei documenti di gara.
Queste condizioni possono diventare elemento di valutazione o requisito tecnico e devono riguardare almeno:
- la qualità e l’origine dei dati: vanno richiesti dettagli sui dati di training utilizzati per addestrare il sistema;
- il controllo e la supervisione: vanno richiesti i meccanismi che ne garantiscono il controllo umano e la tracciabilità dell’output (log e documentazione tecnica);
- la responsabilità: vanno definite chiaramente le responsabilità in caso di malfunzionamenti o errori algoritmici.
In sintesi, l’operatore economico, se propone soluzioni IA, dovrà essere consapevole di un “filtro” aggiuntivo di conformità.
Quali obblighi e clausole si applicano agli appalti di servizi professionali/intellettuali?
Per l’affidamento di servizi professionali o intellettuali (es. progettazione, consulenza legale), la Legge 132/2025, all’articolo 13, impone che, laddove sia utilizzata l’IA, ciò debba avvenire esclusivamente come supporto all’attività, con la responsabilità finale che rimane sempre in capo al professionista.
La stazione appaltante, quindi, deve:
- richiedere all’operatore economico se farà uso di sistemi di IA e, in caso affermativo, di specificarne la tipologia e le finalità; in caso negativo, di rilasciare un’apposita dichiarazione di non impiego;
- specificare che “L’esecuzione dell’incarico deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, supervisione umana e responsabilità previsti dalla Legge n. 132/2025, restando la decisione e la responsabilità finale in capo al professionista incaricato. L’uso di sistemi di IA è ammesso esclusivamente a supporto della prestazione professionale, sotto la supervisione del professionista, che rimane pienamente responsabile dei risultati. In caso di trattamento di dati personali o utilizzo di modelli IA che elaborino informazioni riservate, il professionista è tenuto a rispettare il Reg. UE 2016/679. La stazione appaltante potrà in ogni momento richiedere chiarimenti o verifiche in merito ai sistemi impiegati”.
In attesa dei Decreti attuativi della legge 132/2025, quali sono le prime azioni da intraprendere?
In assenza della disciplina attuativa specifica (che il Governo dovrà emanare entro 12 mesi), è fondamentale adottare un approccio di massima cautela e proattività per mitigare i rischi di contenzioso e non conformità, regolamentando l’utilizzo dell’IA (ai sensi degli articoli 8 e 9 della Legge 132/2025) sia all’interno sia all’esterno, verso consulenti e fornitori, della stazione appaltante, che in tal modo si tutela anche da rischi legali/reputazionali e dimostra accountability e allineamento con l’AI Act.
Inoltre, in tutte le procedure di affidamento che potenzialmente prevedono l’uso di IA, è opportuno inserire nei documenti di gara richiami espliciti alla Legge 132/2025 e al Reg. UE 2024/1689, definendo chiaramente le modalità d’uso o le limitazioni, nonché richiedere maggiore documentazione e garantire contrattualmente che l’intervento umano sia sempre preservato nei processi decisionali critici della fornitura o del servizio.
Leggi gli altri articoli della rubrica "Appalti Istruzioni per l'uso"