LA BOZZA DEL DECRETO OGGI AL CDM

Badge di cantiere, stretta appalti e raddoppio delle sanzioni per la patente a crediti: le novità del DL

La bozza del nuovo DL che oggi arriva sul tavolo del Cdm introduce novità come l’estensione del badge di cantiere, un inasprimento delle multe per le imprese sprovviste di patente a crediti e una procedura più snella di controlli da parte dell’Inl, grazie alle procedure di digitalizzazione. Un rafforzamento dell’attività di vigilanza il cui obiettivo è andare a incidere sulle catene di appalti e subappalti.

28 Ott 2025 di Maria Cristina Carlini

Condividi:
Badge di cantiere, stretta appalti e raddoppio delle sanzioni per la patente a crediti: le novità del DL

MARINA CALDERONE MINISTRA DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Estensione del badge di cantiere a tutte le imprese edili per una più agevole tracciabilità digitale dei lavoratori e un inasprimento delle sanzioni per le aziende sprovviste di patente a crediti. Sono le novità spuntate ieri in vista del varo del nuovo Dl sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contenuti nella bozza che stamattina alle 10 arriva sul tavolo del pre-consiglio dei ministri in vista dell’esame al Consiglio dei ministri nel pomeriggio. Su questi aspetti le carte sono rimaste coperte fino all’ultimo, a differenza delle misure che il ministro del Lavoro, Marina Calderone, aveva già illustrato al tavolo con le parti sociali. Ieri sera la diffusione del bozza ha dato risposta ai punti rimasti in sospeso. Le misure sono contenute nell’articolo 3 del provvedimento il cui titolo recita:  “Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, disposizioni in materia di badge di cantiere e di patente a credito”. Si tratta di un pacchetto di interventi focalizzati sulla vigilanza mirata sui subappalti, sull’introduzione del badge digitale di cantiere e il rafforzamento della patente a crediti per la sicurezza.

L’articolo stabilisce che l’INL, l’Ispettorato nazionale del Lavoro, nel programmare le proprie attività di controllo, dovrà dare priorità alle ispezioni presso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato. L’obiettivo è, quindi, quello di andare a incidere con maggiore efficacia sul sistema della catena dei subappalti, dove si annidano le irregolarità e che costituisce quell’area grigia e rischiosa in materia di sicurezza del lavoro.

Altra novità è l’estensione del badge di cantiere digitale e anticontraffazione. Tutte le imprese che operano in appalto o subappalto, pubblico o privato, e in altri settori a rischio elevato (individuati con decreto ministeriale), dovranno fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento personale. La tessera dovrà essere dotata di codice univoco anti-frode; potrà essere digitale, disponibile tramite strumenti interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa); e sarà precompilata automaticamente per i lavoratori assunti attraverso la stessa piattaforma. “La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa)”, si legge nel testo. “Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro”. Il badge diventa un documento identificativo del lavoratore, collegato al suo rapporto di lavoro e al cantiere in cui opera. In questo modo, gli ispettori saranno in grado di verificare in tempo reale la regolarità del personale presente in cantiere. Il l badge è stato già sperimentato a Roma, nei cantieri della ricostruzione post sisma e in alcune aree dell’Emilia Romagna con l’obiettivo rilevare automaticamente le presenze nei cantieri, garantendo un controllo efficace sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva. Un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con quello delle Infrastrutture e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilirà entro 60 giorni le modalità di attuazione del badge.

C’è poi il capitolo relativo alla patente a crediti, introdotta un anno fa, per le imprese, che a vario titolo, operano in un cantiere. La ministra Calderone aveva parlato nei giorni scorsi della necessità di effettuare un check per procedere agli opportuni correttivi. Le nuove disposizioni dell’articolo 3 puntano a rendere il sistema più rapido e severo. Innanzitutto, arriva una stretta sulle sanzioni: la multa per chi opera senza patente passa da 6.000 a 12.000 euro. Vale la pena ricordare che secondo l’ultimo aggiornamento fornito dall’Inl le patente a crediti erogate sono circa 460 mila, un dato che rappresenta la metà rispetto alla potenziale platea stimata. Ma il decreto introduce che procedurec più snelle e celeri. La decurtazione dei crediti avverrà subito alla notifica del verbale di accertamento, senza attendere i tempi di un eventuale contenzioso. L’Ispettorato potrà utilizzare le informazioni presenti nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS) per verificare le violazioni e le Procure della Repubblica dovranno trasmettere tempestivamente all’INL i verbali e gli elementi utili per procedere con le sanzioni. Nell’allegato I-bis al Testo Unico viene aggiornata la tabella delle decurtazioni: il lavoro irregolare comporta ora la perdita di 5 crediti per ogni lavoratore trovato in nero. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026, mentre per le violazioni precedenti si continuerà ad applicare il sistema attuale. Entro due mesi, un decreto del Ministero del Lavoro – sentite le parti sociali – dovrà individuare i settori ad alto rischio, con priorità per quelli caratterizzati da un uso intenso di appalti e subappalti, come edilizia, impiantistica e infrastrutture. “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottarsi ai sensi dell’articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si individuano gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall’INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto”.

“All’attuazione del presente articolo  – si legge ancora nel testo dell’articolo 3 – si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti

Argomenti

Accedi