APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 41
La sfida dell’individuazione del giusto CCNL per le Stazioni Appaltanti
L’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici impone alle stazioni appaltanti (e agli enti concedenti) di individuare e indicare nei documenti iniziali di gara e nella determina di affidamento diretto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da applicare negli appalti pubblici, in conformità con le disposizioni contenute, in particolare, nell’Allegato I.01. La corretta individuazione del CCNL è fondamentale per garantire la tutela dei lavoratori e una corretta concorrenza, ma è spesso un’operazione che può rappresentare per la stazione appaltante una sfida complessa a causa dell’ampia gamma di contratti esistenti e della necessità di verificarne i requisiti richiesti a tal fine dalla norma.
Vediamo insieme, allora, quali passi compiere per superare tali ostacoli.
Quali sono i requisiti richiesti dal Codice e dal suo Allegato I.01 affinché un CCNL possa essere preso a riferimento nei documenti di gara/affidamento?
Secondo il combinato disposto dell’articolo 11, comma 1, e dell’articolo 2 dell’Allegato I.01 del Codice, le stazioni appaltanti devono indicare il CCNL che rispetta i seguenti requisiti:
- deve essere un contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui le prestazioni di lavoro vanno eseguite;
- deve essere stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- deve avere un ambito di applicazione strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto, anche se svolta in maniera prevalente.
Quali sono le modalità operative per individuare i CCNL in possesso di tali requisiti?
Per individuare il CCNL più appropriato e in possesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante deve adottare un approccio operativo basato sull’analisi dell’attività oggetto dell’appalto e sulla consultazione dell’Archivio Nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL e, in particolare, della cartella Excel “CCNL del settore privato – info per stazioni appaltanti“, pubblicata al link https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Archivio-Nazionale-dei-contratti-e-degli-accordi-collettivi-di-lavoro, effettuando:
- l’identificazione del settore e dell’attività: la stazione appaltante deve definire con precisione il settore e l’attività prevalente dell’appalto. Il foglio A5 (coll. cod CCNL-ATECO 2025) della citata cartella Excel del CNEL è lo strumento primario per questo scopo. Utilizzando i codici ATECO 2025, è possibile risalire al CCNL ID e al titolo del contratto più strettamente collegato all’attività economica in questione;
- la verifica della rappresentatività e validità: una volta individuato il CCNL potenziale, è necessario verificarne i requisiti di rappresentatività e validità. A tal fine:
- i fogli A2 (cod CCNL vigenti settori) e A3 (cod CCNL vigenti sottosett.) della predetta cartella Excel del CNEL forniscono dettagli sui firmatari datoriali e sindacali. Questo permette di valutare la rappresentatività delle parti sociali che hanno stipulato l’accordo, cercando la presenza di sindacati confederali (come CGIL, CISL, UIL) e delle principali associazioni datoriali (come Confindustria, Confartigianato, Legacoop, ecc.);
- il foglio A4 (accordi depositati) della medesima cartella Excel funge da archivio e permette di verificare la data di stipula, la decorrenza e la scadenza del contratto, assicurando che il CCNL sia effettivamente “in vigore” e quindi applicabile.
Nell’ambito dei contratti ritenuti strettamente connessi, la stazione appaltante deve fare riferimento ai CCNL presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro (articolo 41, comma 13).
Se le tabelle non sono disponibili, la stazione appaltante deve richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto.
È fondamentale ricordare che le stazioni appaltanti non possono imporre, a pena di esclusione, l’applicazione di un determinato CCNL nel bando o nell’invito.
Quali sono le conseguenze in caso di CCNL diverso applicato dall’operatore economico?
Se un operatore economico, in sede di offerta, dichiara che applicherà un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante nelle modalità viste sopra, deve dichiarare che il contratto che intende applicare garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del CCNL di riferimento. A tal fine, l’operatore economico è tenuto a trasmettere una specifica dichiarazione di equivalenza con la sua offerta, e la stazione appaltante ha l’obbligo di verificare, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, tale dichiarazione di equivalenza.
Al riguardo, la sentenza del Consiglio di Stato del 11/09/2025, n. 7281, ha precisato che tale verifica di equivalenza delle tutele contrattuali previste da un CCNL diverso da quello indicato nei documenti di gara è un adempimento obbligatorio e vincolante per la stazione appaltante, da compiersi in ogni caso prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione, e non è subordinata alla valutazione di una presunta anomalia dell’offerta. Pertanto, la mancata esecuzione di questa verifica effettiva (da compiere con le modalità previste per l’anomalia dell’offerta ex articolo 110 del Codice) rappresenta un vizio procedurale che invalida l’eventuale aggiudicazione.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato I.01, si considerano equivalenti (cosiddetta “presunzione di equivalenza”) le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.
Per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, in particolare, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto sopra, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante il codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.
Quali sono le modalità operative per effettuare la verifica di equivalenza?
La valutazione dell’equivalenza, come specificato nell’articolo 4 dell’Allegato I.01, si basa su un’analisi comparativa tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello indicato dall’operatore economico.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 4 dell’Allegato I.01 elenca i parametri da utilizzare per la valutazione di equivalenza economica, in relazione ai quali il successivo comma 4 stabilisce che le stazioni appaltanti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante.
Il comma 3 dell’articolo 4 dell’Allegato I.01 indica i parametri sulla cui base effettuare la valutazione di equivalenza delle tutele normative. Il successivo comma 4 specifica che l’equivalenza delle tutele può ritenersi sussistente quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.
Purtroppo, le modalità di individuazione degli scostamenti marginali relativi alle tutele normative sono demandate ad apposite linee guida da adottarsi decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che avrebbero dovuto essere emesse entro il 31/03/2025.
Nelle more dell’adozione delle suddette linee guida, il MIT, con il Parere 03/06/2025, n. 3522, ha suggerito di prendere a riferimento le indicazioni fornite dall’ANAC nella Relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023, per la modalità di individuazione degli scostamenti marginali.
L’indicazione del CCNL da parte della stazione appaltante riguarda anche i servizi intellettuali e le forniture senza posa in opera?
Sulla base delle informazioni contenute nell’Allegato I.01 e della terminologia utilizzata dall’articolo 11 (che parla di “personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici”), non sembra che ci siano deroghe o eccezioni al generale obbligo di indicazione del CCNL.
Tuttavia, poiché l’indicazione del CCNL è finalizzato alla tutela dei lavoratori ed è strettamente connesso ai costi della manodopera che, per le forniture senza posa in opera e per i servizi intellettuali, non vanno né stimati dalla stazione appaltante (articolo 41, comma 14) né dichiarati nell’offerta dall’operatore economico (articolo 108, comma 9), si ritiene che detto obbligo non si applichi a tali tipologie di prestazioni.
Per mera completezza, si segnala che, infatti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la Circolare n. 262 del 24 febbraio 2025, ha ritenuto che la richiesta di applicazione del CCNL per un appalto di servizi di ingegneria e architettura (di natura intellettuale) sia giuridicamente errata e priva di qualsiasi utilità pratica, in quanto:
- non è prevista dalla normativa vigente, la quale esclude l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera per le prestazioni intellettuali;
- non ha alcun rilievo ai fini della valutazione economica dell’offerta, in quanto il professionista non impiega manodopera subordinata;
- costituisce un aggravio ingiustificato e privo di fondamento giuridico per gli operatori economici partecipanti alla gara.
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