APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 41

Gli oneri di sicurezza: tutte le tipologie di costo e quanto sono importanti

Nell’ambito dei contratti pubblici, la sicurezza e i relativi costi rappresentano un aspetto molto importante sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici. La corretta determinazione e indicazione di tali costi sono, infatti, fondamentali per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a cui devono tendere entrambe le parti dell’appalto, anche conformemente alla Costituzione (articolo 32). Esistono, tuttavia, diverse tipologie di costi per la sicurezza di cui bisogna tenere conto, che differiscono tra loro per natura, finalità e regime giuridico. Vediamolo insieme.

18 Set 2025 di Gabriella Sparano

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Gli oneri di sicurezza: tutte le tipologie di costo e quanto sono importanti

Quali tipologie di costi per la sicurezza esistono negli appalti pubblici?

Negli appalti pubblici esistono due categorie principali di costi per la sicurezza:

  • gli oneri per la sicurezza da interferenza: sono relativi ai contatti rischiosi che possono verificarsi tra il personale della stazione appaltante e quello dell’appaltatore, oppure tra le diverse imprese che partecipano all’esecuzione dell’appalto. La loro funzione principale, pertanto, è quella di eliminare i rischi derivanti da tale coesistenza, garantendo la sicurezza nello specifico cantiere o luogo di esecuzione. Sono, dunque, spese relative al coordinamento delle attività, alla gestione delle sovrapposizioni e alle procedure necessarie per garantire la sicurezza nell’esecuzione;
  • gli oneri di sicurezza aziendali: attengono ai costi che l’impresa deve sostenere per garantire la sicurezza dei propri lavoratori nell’esecuzione dell’appalto. Tali oneri, detti anche “da rischio specifico”, sono propri di ciascuna impresa e variano in base alla sua organizzazione produttiva e al tipo di offerta. La loro funzione è duplice:
  1. da un lato, servono a finanziare le misure di sicurezza legate ai rischi specifici delle lavorazioni svolte da ciascun operatore economico;
  2. dall’altro, la loro indicazione obbligatoria nell’offerta permette alla stazione appaltante di verificare che l’operatore economico non abbia sacrificato la salute e la sicurezza dei lavoratori per formulare un prezzo eccessivamente vantaggioso, assicurando così la tutela del lavoro.

Chi stabilisce i costi da interferenza?

I costi da interferenza sono quelli previsti dall’articolo 41, comma 14, del Codice.  Dunque, essi sono valorizzati e determinati a monte dalla stessa stazione appaltante quando determina l’importo a base di gara, e vengono comunicati agli operatori economici, affinché li recepiscano ed elaborino un’offerta consapevole,  all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC (per i lavori, ex articolo 100 del Dlgs. 81/2008), e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – DUVRI (per i servizi e le forniture,  ex articolo 26 del Dlgs. 81/2008). Essi,  quindi, vincolano contrattualmente l’impresa, costituendo una “ingerenza” della committente nelle scelte esecutive della stessa, che pertanto non può ribassarli.

Perché i costi da interferenza non sono ribassabili?

Non sono soggetti a ribasso d’asta, e quindi non fanno parte della componente variabile dell’offerta, perché hanno una natura e una finalità ben precise: servono a eliminare i rischi specifici di un cantiere o di un’area di lavoro in cui operano più soggetti. Non sono, quindi, considerati una prestazione lavorativa “tradizionale” su cui l’impresa può calcolare un proprio margine di guadagno o un risparmio. L’operatore economico è semplicemente tenuto a recepirli nell’offerta, senza alcuna possibilità di modifica, per garantire la massima sicurezza del personale coinvolto. La giurisprudenza, infatti, definisce questi costi come “ontologicamente diversi” dalle prestazioni oggetto dell’affidamento, in quanto servono a finanziare le spese connesse al coordinamento delle attività, alla gestione delle sovrapposizioni e all’adozione di procedure e apprestamenti necessari per prevenire gli infortuni.

Chi quantifica i costi aziendali?

I costi aziendali sono quelli previsti dall’articolo 108, comma 9, del Codice, che, con riferimento alla presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico, richiede l’indicazione degli “oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.  Essi sono, quindi, quantificati dall’operatore economico stesso, poiché variano in base all’organizzazione interna, al tipo di offerta e alle specifiche lavorazioni. L’operatore è obbligato a indicare, specificamente, a pena di esclusione, questi costi nella sua offerta economica, per permettere alla stazione appaltante di verificarne la congruità. L’amministrazione deve infatti accertarsi che l’impresa non abbia sacrificato eccessivamente la voce di spesa relativa alla sicurezza per rendere la propria offerta più competitiva, mettendo a rischio la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. A differenza dei costi da interferenza, dunque,  gli oneri di sicurezza aziendali rientrano nell’offerta economica che l’operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto.  Ne è imposta la necessaria indicazione perché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio detta voce di costo. La necessaria indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale risponde, pertanto, all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (articolo 31 Cost.), così come la altrettanto necessaria indicazione dei costi della manodopera tutela il lavoro per il profilo relativo alla giusta retribuzione (articolo 36 Cost.).

Le regole sui costi per la sicurezza valgono per lavori, servizi e forniture?

La distinzione tra oneri di sicurezza da interferenza e oneri aziendali vale sia per i lavori che per i servizi, e non per le mere forniture.

Tuttavia, esistono delle eccezioni. Per i servizi di natura intellettuale, come ad esempio consulenze o progettazioni, non è previsto l’obbligo di indicare i costi aziendali, né sono solitamente presenti rischi di interferenza. Ciò poiché, in ragione delle particolari modalità di esecuzione del servizio (peraltro, essenzialmente personale e non manuale), non può ragionevolmente ritenersi che siano un costo a carico dell’operatore. Ciò non significa che per la sicurezza dei suoi dipendenti l’impresa non sopporti dei costi, ma solamente che essi non incidono nell’elaborazione dell’offerta sottoposta alla stazione appaltante per l’esecuzione dello specifico contratto di appalto. Ossia si ritiene che i rischi per la sicurezza siano minimi o inesistenti e che, di conseguenza, i costi relativi non siano un elemento rilevante ai fini della formulazione dell’offerta.

 

Tutte le puntate precedenti di Appalti – Istruzioni per l’uso sono consultabili qui

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