APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO /37
Nel sistema degli appalti pubblici, il principio di massima concorrenzialità è un cardine, in quanto mira a garantirne l’efficienza, l’economicità e la trasparenza, princípi fondamentali dell’attività amministrativa in generale (articolo 1 della legge 241/1990). Tuttavia, esistono situazioni eccezionali in cui tale principio può essere derogato. Tra queste, l’infungibilità. Quando un bene o un servizio è “infungibile”, ovvero non vi sono alternative ad esso, infatti, si apre la possibilità di ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, determinando una competizione tra un numero ristretto di operatori economici o, in alcuni casi, addirittura all’affidamento diretto, anche al fornitore uscente in deroga al principio di rotazione. Ma, proprio perché può limitare la concorrenza e generare potenzialmente condizioni di acquisto meno favorevoli per l’amministrazione, tale deroga non è priva di rischi. Per tale ragione, l’accertamento dell’infungibilità deve essere rigoroso e debitamente motivato.
Vediamo insieme, dunque, cosa devono fare le stazioni appaltanti per operare correttamente.
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