APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 33

Come funziona il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti: la guida completa

L’ANAC ha recentemente finalizzato l’aggiornamento del sistema di qualificazione (il 24 giugno 2025), incorporando i nuovi requisiti introdotti o modificati dal Decreto Legislativo 209/2024 (cd. “Correttivo”). Questo aggiornamento permette ai RASA (Responsabili dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di procedere con l’inserimento dei dati e delle informazioni richieste, come dettagliato nell’Allegato II.4 del Codice. Tali dati, combinati con quelli importati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), determineranno il punteggio complessivo e il conseguente livello di qualificazione ottenuto con l’invio dell’istanza. Nonostante i chiarimenti forniti dall’Autorità, prima con la consultazione pubblica e poi con gli aggiornamenti del Manuale Utente e con gli avvisi pubblicati nel servizio dedicato, le Stazioni Appaltanti manifestano ancora incertezze.

Cerchiamo, quindi, di rispondere ai dubbi più frequenti.

26 Giu 2025 di Gabriella Sparano

Condividi:

Entro quale termine va inviata l’istanza di rinnovo?

Secondo l’articolo 11, comma 1, dell’Allegato II.4 del Codice, il punteggio di qualificazione viene aggiornato ogni due anni, e le Stazioni Appaltanti qualificate devono accedere al servizio “Qualificazione delle Stazioni Appaltanti” ed aggiornare le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione “entro tre mesi dalla scadenza”.

Questo intervallo temporale di “tre mesi” ha generato due interpretazioni differenti:

  • interpretazione 1: tre mesi antecedenti la scadenza della qualificazione in corso.                                                    Secondo questa lettura, per una qualificazione che scade il 30 giugno 2025, le Stazioni Appaltanti avrebbero dovuto iniziare l’inserimento dei dati per il rinnovo già dal 1° aprile 2025.
  • interpretazione 2: tre mesi successivi alla scadenza della qualificazione in corso.                                                      Questa interpretazione suggerirebbe che, per una qualificazione con scadenza al 30 giugno, le Stazioni Appaltanti avrebbero tempo fino al 30 settembre 2025 per inviare il rinnovo. Tale visione implicherebbe una sorta di “ultra-vigenza” della qualificazione anche dopo la sua scadenza formale. Questa seconda interpretazione è stata rafforzata dalla circostanza dell’effettiva implementazione tardiva del sistema da parte dell’ANAC, che avrebbe reso difficile per le Stazioni Appaltanti perfezionare i requisiti e inviare il rinnovo entro il 30 giugno 2025.

Tra le due interpretazioni, quella corretta è la prima: i “tre mesi” si riferiscono al periodo antecedente la scadenza della qualificazione in corso. Pertanto, una volta scaduta la qualificazione al 30 giugno 2025, essa decade finché non viene inviata la nuova istanza. Questa interpretazione è stata confermata dal Contact Center dell’ANAC ed è coerente con la nuova logica del sistema di qualificazione: la decorrenza e la scadenza della qualificazione sono legate al momento dell’invio dell’istanza. Ciò significa che, anche se la qualificazione precedente scade il 30/06/2025, un rinnovo inviato il 25/06/2025 farà decorrere la nuova validità da tale data, con scadenza al 25/06/2027. In sintesi, per garantire la continuità della qualificazione ed evitare interruzioni, è fondamentale inviare la nuova istanza prima della scadenza della qualificazione precedente.

Perché è importante procedere in continuità con la qualificazione precedente?

La qualificazione è un sistema istituito per attestare le capacità tecniche e organizzative delle Stazioni Appaltanti nella progettazione ed affidamento e nell’esecuzione di contratti pubblici (lavori, servizi e forniture). È un requisito fondamentale per operare nel settore degli appalti, in quanto ANAC, attraverso l’applicazione dei criteri previsti dal Correttivo e dettagliati nella Delibera n. 236 del 3 giugno 2025, verifica il possesso dei requisiti necessari per un’efficace gestione delle procedure di gara. Avere la qualificazione è indispensabile per poter svolgere direttamente le procedure di affidamento di contratti pubblici sopra determinate soglie, garantendo la trasparenza, l’efficienza e la correttezza delle stesse. Ai sensi dell’articolo 62, comma 1, del Codice, infatti, e salvo quanto previsto dal comma 6, le Stazioni Appaltante non qualificate possono procedere direttamente e autonomamente (cioè, senza affidarsi a soggetti qualificati che agiscono per loro) solo per l’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e per l’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro.

Quale ambito di qualificazione è interessato dal rinnovo in corso?

Il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti si articola in due ambiti: “Progettazione e Affidamento” e “Esecuzione”. La qualificazione per l’ambito “Esecuzione” è stata attivata solo di recente, divenendo operativa a partire dal 1° gennaio 2025. A tal proposito, l’articolo 8 dell’Allegato II.4 del Codice dispone che le Stazioni Appaltanti già qualificate per l’ambito “Progettazione e Affidamento” (riferito a lavori e a servizi e forniture, o ad entrambe le tipologie contrattuali) sono considerate automaticamente qualificate anche per l’esecuzione delle medesime categorie contrattuali e per i corrispondenti livelli di qualifica. Se una Stazione Appaltante qualificata per la “Progettazione e Affidamento” desidera conseguire un livello di qualificazione superiore per l’ambito “Esecuzione”, dovrà presentare un’istanza dedicata. In questo caso, la valutazione avverrà secondo i requisiti specifici per i diversi livelli di qualificazione, come dettagliato nella Tabella C-bis per l’esecuzione di lavori e nella Tabella C-ter per l’esecuzione di servizi e forniture. In sintesi, il processo di rinnovo che sta coinvolgendo le Stazioni Appaltanti in questo periodo riguarda principalmente l’ambito “Progettazione e Affidamento”. La qualificazione ottenuta o rinnovata in quest’ambito automaticamente estende la validità anche all’ambito “Esecuzione”, a meno che, come specificato, la Stazione Appaltante non punti a un livello di qualificazione più elevato per l’esecuzione stessa.

Che cos’è la clausola di salvaguardia?

La clausola di salvaguardia è un meccanismo, disciplinato dal comma 4 dell’articolo 11 dell’Allegato II.4 del Codice, che mira a mitigare gli effetti di una diminuzione del punteggio di qualificazione durante il rinnovo. Se, infatti, in fase di rinnovo della qualificazione, una Stazione Appaltante ottiene un punteggio inferiore rispetto a quello che le aveva consentito di raggiungere il livello nel biennio precedente, e tale diminuzione la porterebbe a un livello di qualificazione inferiore, la clausola di salvaguardia interviene. Essa permette alla Stazione Appaltante di mantenere il medesimo livello di qualificazione superiore per un ulteriore anno. Questa possibilità è però condizionata: il nuovo punteggio ottenuto deve essere superiore al punteggio minimo richiesto per il livello inferiore, incrementato di almeno il 5%.

Facciamo un esempio pratico. Consideriamo una Stazione Appaltante qualificata in servizi e forniture al livello SF2, che le consente di gestire appalti fino a 5.000.000 euro. In fase di rinnovo, ottiene un punteggio di 32,50 punti. Questo punteggio, in condizioni normali, la qualificherebbe al livello SF3, che richiede un minimo di 30 punti e permette appalti fino a 750.000 euro. Tuttavia, applichiamo la clausola di salvaguardia: il punteggio minimo per il livello SF3 (30 punti) incrementato del 5% è 30×1.05=31,50 punti. Poiché il punteggio ottenuto dalla Stazione Appaltante (32,50 punti) è superiore a questa soglia di 31,50 punti, la clausola si attiva. Di conseguenza, la Stazione Appaltante mantiene il livello superiore SF2, ma solo per un anno. Entro la scadenza di questo anno aggiuntivo, sarà obbligata a presentare una nuova istanza di qualificazione per ricalcolare il proprio livello. Questo meccanismo si inserisce nel contesto del nuovo sistema di qualificazione, che offre maggiore flessibilità. Le Stazioni Appaltanti possono presentare domande di qualificazione e revisione in qualsiasi momento, anche più volte all’interno del biennio. Ogni nuova istanza comporta un ricalcolo dell’orizzonte temporale dei requisiti basato sulla data di presentazione. È fondamentale ricordare che l’invio di una nuova domanda sostituisce irreversibilmente la precedente, e ogni nuova istanza stabilisce un autonomo biennio di validità, decorrente dalla sua data di invio. La clausola di salvaguardia, quindi, offre una “rete di sicurezza” temporanea, ma richiede un’azione proattiva per il mantenimento del livello desiderato.

Cosa succede dopo l’invio dell’istanza di qualificazione?

Dopo aver preparato la propria istanza di qualificazione, è fondamentale comprendere le implicazioni del suo invio e le opportunità offerte dal sistema prima di questa fase definitiva.

Fase Pre-Invio: il sistema ANAC è progettato per offrire un significativo controllo e flessibilità prima dell’invio finale dell’istanza. Fino al momento in cui si decide di procedere con l’invio definitivo, la Stazione Appaltante ha diverse possibilità:

  • Consultazione in tempo reale: è sempre possibile consultare l’esito del calcolo del proprio livello di qualificazione e il punteggio assegnato. Questo permette di valutare l’adeguatezza della propria posizione prima di ufficializzarla.
  • Modifica e sostituzione: in caso di necessità di aggiornare i dati o correggere informazioni, è consentito eliminare un’istanza già inserita (ma non ancora inviata) e sostituirla con una nuova. Questa funzione è essenziale per assicurare che l’istanza finale rifletta la situazione più accurata e vantaggiosa.
  • Gestione automatica degli stati (solo per “Progettazione e Affidamento”): per le istanze relative all’ambito “Progettazione e Affidamento” che, pur risultando “Elaborate” o “Calcolate”, non vengono inviate entro le 23:59 del giorno di elaborazione, il sistema le riporta automaticamente allo stato “Inserite”. Questo meccanismo è pensato per consentire l’aggiornamento dei dati, incluso il ricalcolo dell’insieme delle gare utili per il punteggio, offrendo un’ulteriore chance di ottimizzazione prima dell’invio.

Invio Definitivo:

una volta che l’istanza viene inviata, si verificano due conseguenze principali e immediate:

  1. Sostituzione irreversibile: la nuova istanza inviata sostituisce in modo irreversibile qualsiasi istanza precedente. Non sarà più possibile recuperare lo stato o il punteggio della domanda precedente. Questa caratteristica sottolinea l’importanza di un’attenta revisione prima dell’invio.
  2. Nuovo biennio di validità: ogni nuova istanza inviata determina l’inizio di un autonomo periodo di validità di due anni. Questo biennio decorre precisamente dalla data di invio della domanda stessa. In pratica, il “rinnovo” della qualificazione non è un’estensione della precedente, ma la presentazione di una nuova domanda che aggiorna il periodo di validità e ricalcola il livello di qualificazione sulla base dei dati più recenti e dei criteri normativi in vigore.

In conclusione, l’invio dell’istanza è un atto che chiude il ciclo di preparazione e avvia la nuova qualificazione, definendone la validità per il biennio successivo in maniera definitiva.

Argomenti

Argomenti

Accedi