LE MODIFICHE AL PNRR/1

Autostrade, ritorna la compensazione se c’è la risoluzione della concessione

Il caso specifico previsto dalla correzione della M1C2 Riforma 2 (leggi annuali sulla concorrenza) è quello di risoluzione del contratto “nell’interesse pubblico”: in questo caso la compensazione deve essere “adeguata per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti non completamente ammortizzati”.  Eliminata la verifica preventiva nel caso di affidamenti in house e i riferimenti agli obiettivi di efficienza gestionale e e alle garanzie di livello di servizio adeguato agli utenti.

21 Mag 2025 di Giorgio Santilli

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Torna nella quinta revisione del Pnrr, che il governo ha inviato a Bruxelles il 21 marzo (e al Parlamento italiano in forma di relazione tecnica il 18 maggio), l’indennizzo ai concessionari autostradali in caso di risoluzione anticipata della concessione. Il testo della proposta di modifica del Pnrr fa riferimento, in particolare, al solo caso di “risoluzione del contratto nell’interesse pubblico” e aggiunge che la legge nazionale debba “prevedere almeno una compensazione adeguata per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti non completamente ammortizzati”. La legge cui si fa riferimento – e che va modificata – è la legge sulla concorrenza 2024.

La correzione proposta al Pnrr riguarda, in particolare, la M1C2 Riforma 2, “Leggi annuali sulla concorrenza”, ed è parte di un pacchetto nutrito di modifiche a quella componente specifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza che – nella versione dell’8 dicembre 2023 – aveva come aspetto saliente proprio la regolazione autostradale.

Le modifiche proposte ora – che devono comunque essere approvate prima dalla commissione Ue e poi dal Consiglio europeo o dall’Ecofin – segnano diversi passi indietro rispetto alla formulazione precedente: in particolare vengono eliminate la verifica preventiva nel caso di affidamenti in house e il riferimento esplicito agli obiettivi di migliormento di efficienza gestionale e alle garanzie di livello di servizio adeguato agli utenti.

La nuova versione delle “raccomandazioni” autostradali conferma il modello di regolazione tariffaria definito dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), di cui va garantita “la piena e tempestiva attuazione”,  aggiungendo che questo modello è “basato su una metodologia di price cap, tenendo conto degli aggiornamenti periodici dei piani economico-finanziari pluriennali dei concessionari (come approvati dal regolatore competente) e della implementazione annuale dei piani stessi”. Su questo specifico punto la proposta di modifica del Pnrr si limita a riportare all’interno del Piano i contenuti che sono stati effettivamente inseriti nella legge sulla concorrenza 2024, mentre il vecchio testo – precedente all’approvazione della legge sulla conocrrenza 2024 – dettava i criteri sui quali si sarebbe dovuta scrivere la legge stessa.

Più sostanziale invece la modifica che sostituisce il “fine di mantenere un livello adeguato di contendibilità delle concessioni per i mercati interessati” con il “fine di mantenere un livello adeguato di servizio”. Insieme alle norme sull’in house, è un’altra botta alle norme concorrenziali. Oltre all’eliminazione della verifica preventiva da parte dell’Anac, sull’in house un’ulteriore attenuazione – sia pure lievissimo – del rigore concorrenziale è in riferimento all’utilizzo dello strumento del PPP per l’aggiudicazione dei contratti di concessione scaduti o in scadenza: nel vecchio testo la legge avrebbe dovuto “vietare” questa forma di aggiudicazione, mentre ora la “impedisce”.

L’interlocuzione fra Roma e Bruxelles su queste proposte di modifica è in gran parte già avvenuta e il governo italiano confida nel fatto che sul piano sostanziale l’accordo sia stato già raggiunto e dovrebbe essere formalizzato a breve.

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