LE SEMPLIFICAZIONI AL SENATO
Paesaggio: ok Ance, ma è solo l’inizio. Architetti: serve riforma organica
Largamente condivisa l’ipotesi di una riforma delle autorizzazioni paesaggistiche, ma i toni dei vari stakeholder sono molto diversi. Mentre per i costruttori il provvedimento costituisce “un importante primo passo” ma molti aspetti vanno precisati e la delega per il riordino complessivo va allargata ad aspetti non previsti, per il Cnappc intervenire sulla materia ha senso solo se si fa con una “definizione organica e aggiornata delle procedure amministrative, rivalorizzando e riponendo le condizioni perché gli strumenti che già esistono possono essere aggiornati, armonizzati e riproposti”.
IN SINTESI
Prime valutazioni degli stakeholder sulla proposta di legge leghista per semplificare le autorizzazioni paesaggistiche all’esame della commissione Ambiente del Senato. Per i contenuti della proposta si può vedere qui l’articolo di ieri di Diario DIAC “Silenzio-assenso allargato sulle autorizzazioni paesaggistiche”. Quanto alle audizioni di ieri, largo consenso sulla necessità di riformare uno dei passaggi che resta centrale nella realizzazione di opere pubbliche e private, ma anche toni molto diversi. Per i costruttori dell’Ance valutazione positiva della proposta che “rappresenta un primo passo importante per arrivare alla definizione di una disciplina paesaggistica più equilibrata e assicurare la certezza del diritto”. In sostanza, le proposte contenute nel provvedimento vanno nella direzione giuste ma vanno completate.
Toni diversi per il Consiglio nazionale degli architetti: “La revisione del codice dei beni culturali in tema di autorizzazione paesaggistica deve rientrare in una definizione organica e aggiornata delle procedure amministrative, rivalorizzando e riponendo le condizioni perché gli strumenti che già esistono possono essere aggiornati, armonizzati e riproposti”. Solo nell’ambito di una riforma organica ed equilibrata, quindi, “riteniamo che le proposte che sono introdotte dal ddl possano trovare valida applicazione”.
Le perplessità del Cnappcc
Dalle parole di Anna Buzzacchi, responsabile del dipartimento Patrimonio culturale, ambiente e sostenibilità del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc), si evince che non mancano le perplessità. “Crediamo – ha detto Buzzacchi – che sia necessario ricostruire e rivalorizzare gli strumenti per il governo in tema di paesaggio. La semplificazione senza gli strumenti idonei può creare complicazione applicativa. In questo quadro riteniamo che debba trovare posto anche una regolamentazione delle funzioni delle commissioni locali del paesaggio per evitare scelte abitrarie e veramente soggettive. In assenza di una chiara normativa di riferimento e di indicazioni in grado di definire la loro attività, le commissioni del paesaggio perdono efficacia, come attualmente sta succedendo”.
La relazione dei costruttori dell’Ance
Più completa la posizione dei costruttori che hanno presentato in commissione un documento più dettagliato. “Il disegno di legge – dice ance – affronta per la prima volta in modo più organico il tema delle procedure di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che rappresenta uno dei principali ‘colli di bottiglia’ dell’attività amministrativa. A parere dell’Ance, si tratta di un’iniziativa positiva perché, nonostante i diversi interventi normativi che hanno interessato queste procedure – disciplinate dal Dlgs 42/2004 (rilascio autorizzazione ordinaria) e dal Dpr 31/2017 (rilascio autorizzazione semplificata) – si continuano a registrare dei rallentamenti e, in alcuni casi, anche dei blocchi per molte procedure edilizie private relative ai tanti immobili soggetti a vincolo paesaggistico o ubicati in aree o ambiti soggetti ad esso”.
Per Ance “le principali criticità risiedono nella natura stessa della procedura che implica un provvedimento finale pluri-strutturato, in quanto la decisione dell’amministrazione procedente (Regione e/o Comune se delegato) richiede il consenso vincolante di un’altra amministrazione (le Sovrintendenze) con il rischio che queste ultime non si esprimano nel termine assegnato oppure che la Regione (o il comune), pur in presenza del parere favorevole della soprintendenza, non rilasci il provvedimento. Una doppia competenza non calibrata in considerazione sia delle caratteristiche degli interventi edilizi (che in molti casi sono di entità minima), sia della stessa organizzazione amministrativa che, in determinate realtà, porta ad un numero eccessivo di presentazione delle pratiche con il rischio di non porre una reale attenzione ad interventi che avrebbero necessità di una maggiore valutazione”.
Per Ance, tuttavia, il provvedimento è ancora incompleto. “Sarebbero auspicabili – dice la relazione – ulteriori previsioni, alcune precisazioni, nonché un maggior coordinamento con le normative collegate alla disciplina paesaggistica (es. conferenza di servizi, disciplina dei titoli edilizi, ecc.)”.
Con riferimento, invece, alla delega per rivedere il regime ordinario dell’autorizzazione paesaggistica nell’ambito del Dlgs 42/2004, “prevede molteplici snellimenti, alcuni dei quali di notevole rilevanza (come la modifica dell’assetto delle competenze attraverso l’attribuzione l’autorizzazione paesaggistica semplificata alla competenza esclusiva degli enti locali previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico regionale), ma sarebbero opportuni alcuni miglioramenti (ad es. il rilascio dell’autorizzazione semplificata da parte degli enti locali previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico non tiene conto che molte Regioni sono prive di piano; il criterio sugli Sportelli Unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche necessita di coordinamento con la disciplina della conferenza di servizi, ecc.) e dovrebbe essere implementata con ulteriori criteri di delega, in quanto non sono stati presi in considerazione diversi aspetti importanti (ad es. l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, la rimodulazione dei termini, la previsione in via espressa e generale del silenzio assenso e di altri meccanismi per il superamento dell’inerzia, l’eliminazione del ‘doppio passaggio’ degli interventi edilizi conformi ai piani attuativi che sono stati già sottoposti a valutazione paesaggistica)”.
G.Sa.