FRA PNRR E PNIEC
Tre i regimi amministrativi previsti: attività libera, procedura abilitativa semplificata, autorizzazione unica. Art. 7: Per interventi su aree o immobili vincolati occorre il “previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione”. Per la Pas, dopo venti giorni dalla presentazione del progetto, senza espresso diniego, “il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni”. Autorizzazione unica: “Il termine di conclusione della conferenza è di centoventi giorni decorrenti dalla data della indizione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA”. Venerdì, intanto, è arrivata la firma del ministro Pichetto ai decreti Aree idonee e Fer 2. Ma il dibattito è acceso sia sugli oneri di sistema per gli incentivi agli impianti che sull’aggiornamento e la data di consegna del nuovo Pniec
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