URBANISTICA
Il Lazio per il riuso degli immobili rurali dismessi, ecco la pdl
Favorire il recupero di immobili dismessi in aree rurali, destinandoli a usi abitativi, sociali, turistici, o anche per asili nido. Questi gli obiettivi della proposta di legge “Recupero mediante cambio d’uso di unità immobiliari in aree rurali”, presentata dalla consigliera regionale del Lazio, Micol Grasselli del gruppo Fratelli d’Italia e dal consigliere Orlando Tripodi di Forza Italia. La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l’iniziativa, è stato spiegato, non comporterà oneri finanziari per il bilancio regionale. I cambi d’uso saranno consentiti fino a due unità immobiliari per ciascun proprietario.
IN SINTESI
Case vacanza e hotel, centri sportivi oppure asili nido al posto degli immobili abbandonati nelle aree rurali del Lazio: è quanto prevede la proposta di legge sul recupero dei manufatti, presentata il 9 gennaio 2025 in Regione Lazio, di iniziativa della consigliera regionale Micol Grasselli del gruppo Fratelli d’Italia e del consigliere regionale Angelo Tripodi del gruppo di Forza Italia. La legge, che dovrà iniziare l’iter legislativo in Consiglio, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l’iniziativa, è stato spiegato, non comporterà oneri finanziari per il bilancio regionale.
L’obiettivo è messo nero su bianco: promuovere il recupero di unità immobiliari in aree rurali non più connesse a un’attività agricola, per destinarle ad uso abitativo, turistico-ricettivo, sportivo, socio-assistenziale o per attività di asili nido. Tali immobili, attualmente inutilizzati o destinati a magazzini agricoli, potrebbero essere riqualificati, dunque, senza dover rispettare le norme della Legge Regionale 38/99, che riguarda solo gli immobili ancora funzionalmente legati alle aziende agricole. I cambi d’uso saranno consentiti fino a due unità immobiliari per ciascun proprietario.
“Vogliamo fare in modo che si possa recuperare questi terreni senza stravolgere le realtà locali e in questo senso vogliamo dare uno strumento in più agli amministratori locali che possa facilitare la vita dei nostri cittadini”, ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca che sui social non ha esitato a definire la proposta come “un primo passo concreto verso la nostra visione di urbanistica partecipata” e il 2025 come “l’anno della svolta” per l’urbanistica. “Quando si parla di urbanistica – ha scritto il governatore – sappiamo bene di avere un problema di recupero e di decoro. L’urbanistica non deve essere nemica dell’estetica. Le nostre periferie e i territori rurali, in particolare, hanno il diritto di rinascere”, ha concluso.
Di “paradosso”, quello di considerare le aree agricole come quelle urbanizzate, “senza differenze se non la quasi totale assenza dei servizi e delle opere primarie e secondarie” parla, invece, Massimiliano Valeriani, presidente della commissione trasparenza e consigliere regionale del Pd alla Regione Lazio. “Dopo i condoni nelle aree vincolate, le cantine e i sottoscala che diventano abitazioni o attività commerciali, ora sarà anche possibile trasformare i casali rurali in palazzine o in centri commerciali. Con la destra al governo della Regione – sottolinea Valeriani – l’urbanistica viene stravolta per la devastazione del territorio: senza una strategia, ci troviamo in una sorta di supermercato, dove davanti a uno scaffale ognuno prende quello che vuole. Non ci sono regole e limiti: con un cambio di destinazione d’uso tutto è possibile ovunque”. “Contrasterò in ogni modo questa legge, come gli altri provvedimenti perché l’urbanistica del Lazio non diventi un far west” conclude il consigliere.
Cosa prevede la proposta di legge
Tra i punti principali la nuova proposta prevede che la demolizione e la ricostruzione dell’edificio sarà consentita con un incremento della volumetria fino al 20 per cento, mentre la delocalizzazione sarà concessa sullo stesso terreno o uno limitrofo del proprietario. Per procedere al recupero, le unità immobiliari dovranno essere già in possesso di autorizzazione sismica o certificato di idoneità statica. Sono esclusi i beni ricadenti in aree sottoposte a vincoli relativi a parchi o riserve naturali, o in quelle sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico. Infine, per il recupero e la rigenerazione con cambio d’uso è necessario che gli immobili siano stati realizzati legittimamente o sia stato ottenuta una sanatoria. Per il recupero ad uso residenziale, turistico-ricettivo, sportivo o socio-assistenziale i requisiti che dovranno avere le unità vanno da un minimo di 45 metri quadrati di superficie calpestabile lorda fino a un massimo di 300 metri quadrati.
Finalità e ambiti di applicazione
In particolare, l’articolo 1 della legge stabilisce che la legge ha come finalità la riduzione delle emissioni di gas serra e un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Promuove il recupero di unità immobiliari non più in connessione funzionale con un’azienda agricola, permettendo il loro riuso per funzioni residenziali, turistiche, sportive, socio-assistenziali o per asili nido, contribuendo al risanamento di aree rurali in condizioni di disagio sociale ed economico.
Disciplina degli interventi e requisiti tecnici
Gli articoli 2 e 3 descrivono le modalità di intervento e i requisiti per gli immobili destinati a recupero. Il recupero non richiede l’approvazione di piani attuativi o permessi di costruire convenzionati e deve rispettare standard edilizi minimi, come altezze interne di almeno 2,70 metri. E’ prevista anche la possibilità di un incremento volumetrico fino al 20% dell’edificio esistente, che può essere delocalizzato nello stesso terreno o in un terreno limitrofo.
Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico
L’articolo 4 sottolinea che ogni intervento di recupero deve prevedere azioni per l’efficienza energetica, come l’isolamento termico e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Ogni unità dovrà dotarsi di almeno 3 kW di potenza da fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico.
Parcheggi e spazi esterni
L’articolo 5 stabilisce che, nel caso di unità immobiliari indipendenti, i Comuni dovranno creare spazi adeguati per il parcheggio, evitando eccessivi carichi urbanistici nelle aree rurali.
Obblighi, deroghe e ambiti di esclusione
Gli articoli 6 e 7 definiscono gli obblighi di destinazione e le possibili deroghe. I locali recuperati non possono modificare la loro destinazione d’uso per dieci anni, ma si possono derogare alcune prescrizioni edilizie a patto di rispettare le normative igienico-sanitarie. Sono esclusi i recuperi in aree vincolate a parchi o riserve naturali o a sottoposte a vincolo per dissesto idrogeologico.
Monitoraggio e valutazione
L’articolo 8 prevede che i Comuni comunichino annualmente alla Regione i dati sugli interventi di recupero effettuati. La Regione Lazio monitorerà l’efficacia della legge e garantirà che il recupero non contribuisca al consumo di nuovo suolo, presentando ogni anno una relazione al Consiglio regionale.
La proposta di legge sul recupero delle unità immobiliari in aree rurali, non più legate ad attività agricole, mira a incentivare la riqualificazione edilizia e a stimolare la rivitalizzazione di zone rurali degradate. L’intervento si propone di promuovere la sostenibilità energetica e migliorare la qualità della vita nelle aree rurali. Garantisce inoltre che gli interventi siano controllati e rispettosi dell’ambiente, con un monitoraggio continuo per valutare gli effetti sulla natura e le aree vulnerabili.