TAR CAMPANIA-SALERNO

Salva-casa anche per opere già sanzionate e da DEMOLIRE

A questo punto si apre una doppia strada: in caso di reiterato diniego sarà necessario abbattere le opere realizzate senza titolo e solo in quel caso si applicheranno le misure sanzionatorie già irrogate. In caso di esito positivo, la sanatoria annulla le sanzioni legittimando l’edificazione senza titolo. La pronuncia precedente del Consiglio di Stato

04 Nov 2024 di Mariagrazia Barletta

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Le opere realizzate in assenza di titolo, e già oggetto di ordinanza di demolizione, possono accedere al nuovo accertamento di conformità introdotto dal cosiddetto “salva casa”, anche se sono state già irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie. In altre parole, la sopravvenuta disciplina del “salva casa” si applica a «tutti i procedimenti sanzionatori non ancora irreversibilmente conclusisi con il ripristino dello stato dei luoghi». Ad affermarlo sono i giudici amministrativi del Tar Campania – sezione staccata di Salerno – nella sentenza 1929 pubblicata il 21 ottobre 2024.
I giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso proposto da un cittadino di Positano che, avendo realizzato senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica quattro tettoie in legno e lamiera grecata per il ricovero di animali e per il deposito di attrezzi agricoli e materiali edili, aveva ricevuto un’ingiunzione di demolizione e, in seguito, gli era stata irrogata anche una sanzione di 20mila euro per non aver provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi. In attesa della pronuncia del Tar, ad agosto, dopo la conversione del “salva casa”, il responsabile dell’abuso aveva presentato domanda per regolarizzare le opere oggetto dell’ingiunzione di demolizione approfittando della novità dell’accertamento di conformità in sanatoria semplificato (art. 36-bis del testo unico dell’edilizia).

Secondo il Tar, la sopravvenuta domanda di sanatoria ha fatto venir meno l’interesse ad impugnare l’ingiunzione di demolizione in quanto ora l’amministrazione dovrà pronunciarsi nuovamente sulla possibilità di sanare le opere contestate. A questo punto – si legge nella pronuncia – si apre una doppia strada: in caso di reiterato diniego sarà necessario abbattere le opere realizzate senza titolo e solo in quel caso si applicheranno le misure sanzionatorie già irrogate; nel caso, invece, l’accertamento di conformità abbia un esito favorevole, allora la procedura di sanatoria «renderà legittima l’edificazione sine titulo e non più applicabili le sanzioni ex ante irrogate». Dunque, nel caso l’accertamento di conformità vada a buon fine, non solo non sarà necessaria la rimozione delle opere realizzate senza titolo, ma verranno anche cancellate le sanzioni irrogate prima della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità.
In conclusione – scrivono i giudici – è da ritenersi che «il ius superveniens costituito dalla disciplina “salva casa” (art. 1, comma 1, lett. h, del Dl 69/2024, convertito nella legge 105/2024) faccia premio, in omaggio al sotteso favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi, su tutti i procedimenti sanzionatori non ancora irreversibilmente conclusisi col ripristino dello stato dei luoghi». Dunque, gli abusi di minore entità, rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36-bis del Dpr 380 del 2001, possono essere regolarizzati anche se già oggetto di procedimenti sanzionatori, purché non si sia già provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.

Già il Consiglio di Stato si era pronunciato su una questione simile a settembre, affermando che anche le opere per le quali è stata emessa un’ordinanza di ripristino dopo un diniego in sede di accertamento di conformità ex articolo 36, concretizzatosi prima del “salva casa”, possono accedere alla nuova sanatoria con doppia conformità semplificata, la quale, nel caso dovesse concludersi favorevolmente, renderebbe legittimo l’intervento. Ora, la pronuncia del Tar allarga il perimetro della casistica, generalizzando quanto aveva affermato il Consiglio di Stato pronunciatosi su un caso più particolare e senza esprimersi sulla questione dell’annullamento delle sanzioni precedentemente inflitte.

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