PRIMA APPLICAZIONE POST-2026 DEL METODO EUROPEO

“Modello PNRR” per gli investimenti ferroviari. E il 30% della retribuzione variabile dei vertici Fs sarà legata a target e milestones

Il decreto attuativo della riforma del contratto di programma di RFI, imposta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stata approvata al fotofinish, alle ore 22 del 31 agosto, a due ore dalla scadenza del termine, su pressione della UE

04 Set 2026 di Giorgio Santilli

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“Modello PNRR” per gli investimenti ferroviari. E il 30% della retribuzione variabile dei vertici Fs sarà legata a target e milestones

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini

Il decreto attuativo della riforma del contratto di programma di RFI è arrivato al fotofinish, alle ore 22 del 31 agosto, a due ore soltanto dalla scadenza del termine imposto dal PNRR. E porta con sé una rivoluzione nella programmazione e nella realizzazione degli investimenti ferroviari, all’insegna anzitutto della trasparenza e, si spera, anche di una forte crescita di efficienza della macchina dei lavori ferroviari.

Si tratta, in sostanza, della prima estensione oltre il 2026 del “modello PNRR”, con obbligo di raggiungimento di target e milestones, a un programma nazionale di investimenti. Un’azione di caratura preziosissima nel momento in cui nel dibattito pubblico molti fanno proprio lo slogan “continuare il PNRR dopo il PNRR” o “riprodurre le condizioni speciali del PNRR nella macchina dell’amministrazione ordinaria, dopo il 2026”. Ecco, gli undici articoli del decreto MIT-MEF in questione fa proprio questo.

Senza addentrarci nei dettagli procedurali, vediamo nella sostanza in che consiste questa rivoluzione:

  1. il contratto di programma “contiene i traguardi e obiettivi, intermedi e finali, da conseguire entro le scadenze temporali previste, nonché gli indicatori di performance e dei criteri di qualità definiti” per gli investimenti ferroviari in carico a RFI; traguardi, obiettivi e indicatori di performance vengono dettagliati anche negli aggiornamenti annuali in cui il contratto di programma si evolve;
  2. il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi (anche questi strumenti desunti dal PNRR) viene trasmesso entro il 31 gennaio di ciascun anno da RFI al MEF e al MIT non solo per la programmazione della spesa ma anche per l’erogazione delle risorse: questo è forse il punto più qualificante della riforma perché dovrebbe consentire di superare il disaccoppiamento fra programmazione (fatta da RFI in accordo con e sotto la vigilanza del MIT) ed erogazione delle risorse (a cura del MEF) che oggi è probabilmente il principale fattore di incertezza e rallentamento degli investimenti ferroviari;
  3. lo stato di attuazione del cronoprogramma della spesa e procedurale è il nocciolo della relazione che RFI deve presentare entro il 31 luglio di ciascun anno, attestando i dati finanziari, fisici e procedurali degli interventi, motivando eventuali scostamenti temporali e procedurali rispetto alle previsioni, indicando le eventuali conseguenze finanziarie;
  4. per le nuove infrastrutture l’inserimento nel cronoprogramma deve essere preceduto da un’analisi di confronto internazionale che indichi i benchmark per i tempi di realizzazione delle opere e li raffronti ai tempi di realizzazione previsti per le opere programmate;
  5. RFI presenterà una rendicontazione semestrale sul conseguimento di traguardi e obiettivi;
  6. l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) effettuerà il monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, “con particolare riferimento alla rendicontazione semestrale”;
  7. l’articolo 9 contiene forse la parte più innovativa (e meno atteso) della riforma, visto che lega i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del personale con qualifica dirigenziale “che gestisce le risorse economiche del Contratto di programma” ai livelli di conseguimento di traguardi e obiettivi e ai risultati conseguiti in termini di performance e criteri di qualità.

Con una formula che costituisce un record di ambiguità, lo stesso articolo 9 precisa, al secondo comma, che “le percentuali minime della componente variabile collegate ai criteri di cui ai criteri del comma 1, lettere a e b, sono contenute nel limite del 30%”.

L’articolo 9 si riscatta, quanto a trasparenza, nel terzo comma, là dove dispone che “il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI) dà evidenza, nell’ambito del proprio bilancio di esercizio, dei criteri adottati, delle modalità di applicazione dei sistemi di incentivazione e dei risultati complessivamente conseguiti”.

Previste dall’articolo 10 anche penali – che saranno definite dal contratto di programma su indicazione di ART – a carico della stessa RFI in caso di mancato conseguimento di traguardi e obiettivi. Le penali si applicheranno a progetti di investimenti rilevanti o a programmi di investimento.

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