LA CONVERSIONE DEL DL 107 ALLA CAMERA
Commissari Policlinico ed energia, assalto finale a urbanistica e ambiente. Sovrintendenza speciale Pnrr fino al 2029

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
IN SINTESI
Sempre più poteri in deroga su interventi singoli, il commissario sostituisce anche la VIA. Intanto un emendamento leghista “blinda” la determinazione della conferenza di servizi per il progetto di allaccio ferroviario per l’impianto industriale di Marcegaglia a Gazoldo degli Ippoliti (Mo). Fondi e commissariamenti per legge a opere e operette.
Proliferano ormai i supercommissari straordinari di governo alle opere pubbliche di varie tipologie, senza più limiti rispetto ai poteri in deroga sempre più ampi ed eccezionali che vengono loro affidati. La conversione del decreto legge PNRR, il numero 107, si sta rivelando, l’occasione per valicare limiti precedentemente mai superati nei poteri di deroga affidati ai commissari e per avviare una sorta di assalto finale alle autorizzazioni in materia di ambiente e di urbanistica.
Due emendamenti approvati lunedì sera dalla commissione Bilancio e ora all’approvazione dell’Aula di Montecitorio con voto di fiducia, segnano in particolare questa brusca accelerazione, a fronte di un paradosso che emerge dagli stessi lavori della commissione: c’è bisogno di norme di legge – anche queste approvate con emendamenti – per varare stanziamenti o commissariamenti di alcune opere, a dispetto di qualunque modello di pianificazione e programmazione che definisca priorità sulla base di analisi. Il fatto che questi emendamenti arrivino dal partito del ministro delle Infrastrutture, la Lega, non è un’attenuante. Fra le opere finanziate, il progetto per le opere viarie fra zone urbanizzate di Serravalle Scrivia (1,1 milioni) e il potenziamento del TPL a Brescia (2,5 milioni). Fra quelle per cui si è nominato commissario l’amministratore delegato di Anas ci sono 4 lotti della SS 42 del Tonale e della Mendola, la SS 469 Sebina Occidentale, la SS 671 della Val Seriana. Fra le opere ferroviarie commissariate lo scavalco PM-bivio Adda sulla tratta Pioltello-Treviglio della Milano-Venezia.
La norma di legge per blindare la conferenza di servizi sul raccordo ferroviario di Marcegaglia
Addirittura serve una norma di legge (emendamento leghista a prima firma Andrea Dara che aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 1) per disporre che produca tutti gli effetti in termini di approvazione del progetto e di perfezionamento dell’iter “la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata” per “l’impianto raccordato, il binario di allaccio e le opere compensatrici” dell’impianto industriale di Marcegaglia a Gazoldo degli Ippoliti.
Mentre si dispongono, quindi, disposizioni per superderoghe e supercommissari e procedure semplificate e accelerate, per essere poi sicuri delle deliberazioni delle conferenze di servizi, si “blindano” queste determinazione con l’approvazione di un emendamento legislativo. Un quadro sconcertante più che un paradosso.
Il supercommissario agli impianti energetici scavalca la VIA e l’autorizzazione ambientale integrata
Ma vediamo i nuovi poteri affidati dagli emendamenti approvati lunedì ai supercommissari in materia ambientale e urbanistica. Sul primo fronte, l’articolo 5 introduce quello che appare come una nuova frontiera: il commissario straordinario di governo alle infrastrutture strategiche per gli impianti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici “rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo” dell’autorizzazione unica specifica per i rigassificatori (art. 46 del Dl 159/2007) “nonché di ogni altro parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, necessario”. Fra questi vengono esplicitamente ricomprese la valutazione di impatto ambientale – una novità assoluta che appare difficilmente compatibile con il diritto europeo – e le autorizzazioni integrate ambientali, che sono state ricomprese in questo “atto unico” del supercommissario da un emendamento leghista (primo firmatario Comaroli) approvato dalla commissione Bilancio.
Il commissario per il Policlinico Umberto I della Regione Lazio
Sul secondo fronte, quello delle autorizzazioni urbanistiche, è un altro Supercommissario a fare da battistrada, il commissario per la realizzazione del nuovo Policlinico universitario Umberto I di Roma, anch’esso introdotto, all’articolo 7-bis del decreto legge, da un emendamento approvato in commissione Bilancio (articolo aggiuntivo 7-ter) e presentato stavolta dalla relatrice, anche lei leghista, Rebecca Frassini. Il commissario in questo caso coincide per legge con il presidente della Regione Lazio, che è l’istituzione proponente e responsabile dell’opera. Potrà restare in carica fino al 31 dicembre 2030. Avrà “il compito di assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessari per l’approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonché per la realizzazione” dell’intervento. Potrà operare – secondo una formula che orami sta diventando uno standard di questo genere di poteri – tramite ordinanza “in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”.
Deroghe di portata mai vista in campo urbanistico
Ma veniamo alla nuova frontiere delle deroghe in campo urbanistico. Conviene qui esaminare sinteticamente l’intero comma 1-quater. Anzitutto, “gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all’approvazione dei progetti nonché alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell’ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario, all’esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, “ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità”.
Se nella Conferenza di servizi si manifesta “dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un’amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento”, il Commissario straordinario “propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni”.
Queste disposizioni sono poi integrate dal comma 1-quinquies, secondo cui “il rilascio dell’autorizzazione unica di cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati”. Qui arriva poi l’aspetto urbanistico più dirompente, in quanto “l’autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell’autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell’applicazione delle procedure del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, producendo altresì gli effetti di cui all’articolo 38, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.
Proroga della Sovrintendenza speciale PNRR
Mentre si ampliano i poteri in deroga dei nuovi commissari, è stato approvato anche un emendamento (diventato l’articolo 13-quinquies del Dl 107) che proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre al 2029 il termine per la conclusione dell’attività della Sovrintendenza speciale per il Pnrr. In questo caso stiamo parlando di un esempio di semplificazione all’opposto rispetto a supercommissari e poteri in deroga: una semplificazione ordinata nel rispetto degli equilibri e degli assetti istituzionali, maturata e cresciuta dentro il Pnrr. Prorogati anche i contratti della Sovrintendenza speciale con gli esperti e la segreteria tecnica.