GLI EMENDAMENTI APPROVATI AL DECRETO PA

Ora Cdp e le controllate inseguono il modello Invitalia per il dopo-Pnrr: sostegno con convenzioni onerose a tutte le PA per ottimizzarne la capacità amministrativa e accelerarne gli investimenti

24 Set 2026 di Giorgio Santilli

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Ora Cdp e le controllate inseguono il modello Invitalia per il dopo-Pnrr: sostegno con convenzioni onerose a tutte le PA per ottimizzarne la capacità amministrativa e accelerarne gli investimenti

Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti

Fra le attività prorogate e prolungate oltre il PNRR dal decreto PA all’esame della Camera entra ora anche l’attività di consulenza e assistenza agli investimenti che Cassa depositi e prestiti fornisce alle amministrazioni pubbliche di ogni ordine e grado. Lo prevede un emendamento della deputati di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, approvato dalle commissioni Bilancio e Ambiente.

Con questa modifica all’articolo 1 del decreto legge viene data la possibilità a Cdp di svolgere questa attività, che inizialmente era stata prevista dal decreto legge 121/2021 per gli investimenti PNRR, anche oltre il PNRR senza più limiti. La cosa da rilevare è come, con questa estensione, Cdp fa proprio un modello di assistenza alle PA che Invitalia esercita da tempo, ben prima del PNRR, e che con il PNRR ha vissuto una vera apoteosi. Cdp insegue, in sostanza, il “modello Invitalia”, compreso il fatto che queste attività si svolgeranno sulla base di convenzioni onerose. Le amministrazioni – dispone l’emendamento – “ove necessario a rafforzare la capacità amministrativa o ad accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l’efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse, possono avvalersi dell’Istituto” che agirà “in qualità di istituto nazionale di promozione”, ma anche “di società da questo direttamente o indirettamente controllate”.

La consulenza avverrà, appunto, “sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella riguardante la remunerazione per le attività svolte, nell’ambito delle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate”. Comunque “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

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