LE AUDIZIONI ALLA CAMERA

Ance: serve una “seria riflessione” sul PPP e una norma chiarificatrice per salvare le procedure già concluse. “Per fare un salto bisogna sciogliere due nodi: chiara allocazione dei rischi e capacità amministrativa che oggi la PA non ha”

22 Lug 2026 di Giorgio Santilli

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Ance: serve una “seria riflessione” sul PPP e una norma chiarificatrice per salvare le procedure già concluse. “Per fare un salto bisogna sciogliere due nodi: chiara allocazione dei rischi e capacità amministrativa che oggi la PA non ha”

PIERO PETRUCCO, VICEPRESIDENTE ANCE

Ci sono le urgenze da risolvere dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue del 5 febbraio con la necessità di una “norma chiarificatrice” che aiuti a salvare le procedure già concluse. Ma soprattutto oggi l’Ance chiede “una seria riflessione” sul dopo-Pnrr che ricomprenda anche il PPP come strumento per garantire continuità agli investimenti pubblici nell’era del ritorno dei vincoli di finanza pubblica. Per fare un salto di qualità che ne faccia uno strumento strategico per sostenere la realizzazione di opere pubbliche, però, il PPP oggi ha bisogno soprattutto di sciogliere due nodi strutturali che risultano determinanti per favorire un più ampio ricorso al partenariato pubblico-privato: la corretta allocazione dei rischi e la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti.

I due nodi strutturali

A rappresentare l’Associazione nazionale dei costruttori edili all’audizione della commissione Ambiente sul PPP è andato ieri il vicepresidente Piero Petrucco. “Fondamentale – ha detto a proposito dei due nodi strutturali – è che, fin dalle fasi iniziali dell’operazione, sia assicurata una corretta ripartizione dei rischi tra soggetto pubblico e operatore privato, nel rispetto del principio secondo cui ciascun rischio deve essere attribuito alla parte maggiormente in grado di gestirlo. L’allocazione al partner privato di rischi eccessivi o non governabili determina inevitabilmente un incremento del premio per il rischio richiesto dagli investitori, con conseguente aumento dei costi dell’operazione e possibile compromissione del suo equilibrio economico-finanziario. Una non corretta allocazione dei rischi rischia, pertanto, di pregiudicare la bancabilità dei progetti e di limitarne la concreta realizzabilità”.

Per quanto riguarda la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, invece, Petrucco ha sottlolineato che “il partenariato pubblico-privato presenta caratteristiche profondamente diverse rispetto all’appalto tradizionale e richiede competenze specialistiche nella valutazione della convenienza dell’operazione, nell’analisi dei rischi, nella predisposizione dei documenti di gara e nella gestione del rapporto concessorio. In assenza di un adeguato livello di competenze, possono determinarsi rallentamenti nelle procedure, richieste istruttorie reiterate e un generale aumento dell’incertezza, con effetti disincentivanti per gli operatori economici e per i soggetti finanziatori”.

L’assetto normativo a regime

Per l’assetto normativo a regime – ha detto ancora il vicepresidente Ance – “sarebbe opportuno superare il sistema della doppia gara, prevedendo un’unica fase di confronto concorrenziale, riconoscendo al promotore:

  • criteri premiali di aggiudicazione, basati sull’attribuzione di un punteggio aggiuntivo da fissare (nella misura massima di 10 punti) tenendo conto, ad esempio, dei seguenti elementi: o valore progettuale della proposta; o valore sociale della proposta; o assenza di richieste di modifica della proposta da parte della stazione appaltante; o rilevanza in termini di pubblica utilità, nel caso di proposte relative a interventi non inseriti nella programmazione dell’amministrazione;
  • un indennizzo economico in caso di mancata aggiudicazione. Occorrerebbe, inoltre, prevedere una disciplina transitoria chiara, che garantisca certezza giuridica per i procedimenti già conclusi e indicazioni univoche per quelli ancora in corso, stabilendo:
  • la salvezza delle procedure già concluse, vale a dire già aggiudicate e non più impugnabili alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, anche qualora sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte del promotore o proponente;
  • per i procedimenti in corso, l’obbligo di proseguire la procedura applicando le regole vigenti al momento della presentazione della proposta, con eliminazione del diritto di prelazione e mantenimento del rimborso economico in favore del promotore non aggiudicatario, nella misura massima del 2,5 per cento dell’investimento”.

La disciplina transitoria

Occorrerebbe, inoltre, prevedere una disciplina transitoria chiara, che garantisca certezza giuridica per i procedimenti già conclusi e indicazioni univoche per quelli ancora in corso, stabilendo:

  • la salvezza delle procedure già concluse, vale a dire già aggiudicate e non più impugnabili alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, anche qualora sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte del promotore o proponente;
  • per i procedimenti in corso, l’obbligo di proseguire la procedura applicando le regole vigenti al momento della presentazione della proposta, con eliminazione del diritto di prelazione e mantenimento del rimborso economico in favore del promotore non aggiudicatario, nella misura massima del 2,5 per cento dell’investimento.

Per gli atti e le fasi procedimentali non ancora consolidati, invece Ance ritiene che “sussista l’obbligo per le amministrazioni di disapplicare il meccanismo della prelazione del promotore, in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione europea”. Ne consegue che, per le procedure non ancora definite mediante atti ormai consolidati o relative a rapporti esauriti, “le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a disapplicare la disciplina interna incompatibile, non potendo più dare applicazione alla clausola di prelazione, anche ove espressamente prevista nel bando o negli atti di gara. In tali casi, dovranno pertanto essere privilegiate soluzioni idonee a ripristinare condizioni di piena concorrenza e parità di trattamento, anche mediante la rettifica o l’annullamento in autotutela degli atti che prevedano la prelazione, ferma restando la regolazione degli effetti economici nei limiti consentiti dall’ordinamento”.

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