APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 45
Le certificazioni e la loro verifica
Nell’ambito dei contratti pubblici, le certificazioni dei sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, parità di genere, ecc.) assumono oggi un ruolo strategico. Non solo consentono agli operatori economici di ottenere riduzioni di garanzie e premialità, ma sono spesso un requisito per la qualificazione SOA. Tuttavia, non tutte le certificazioni sono automaticamente valide. Per essere riconosciute, devono essere autentiche, rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati e conformi al quadro giuridico europeo, in particolare al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti per l’accreditamento. In Italia, l’Ente di accreditamento ufficiale è Accredia, ma il mercato globalizzato ha portato alla diffusione di certificazioni estere. Questo impone alle stazioni appaltanti di valutare non solo l’accreditamento dell’organismo estero, ma anche il fatto che l’Ente di accreditamento sia riconosciuto a livello internazionale, attraverso gli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA). Infatti, una certificazione priva dei requisiti sopra indicati può essere non ammissibile in gara, con conseguenze facilmente immaginabili.
Di seguito, dunque, gli aspetti fondamentali di cui devono tenere conto le stazioni appaltanti nella verifica delle certificazioni.
Come si deve procedere per la verifica di autenticità della certificazione e la conformità dell’organismo emittente?
Analogamente a quanto avviene per le polizze fideiussorie, la stazione appaltante deve innanzitutto procedere alla verifica di autenticità del documento di certificazione presso l’Organismo di Certificazione (OdC) che lo ha rilasciato, consultando la banca dati generalmente disponibile in formato aperto sul sito istituzionale oppure a mezzo apposita richiesta e-mail.
Inoltre, è essenziale verificare che l’Organismo di Certificazione sia conforme al quadro normativo europeo, in particolare al Regolamento (CE) n. 765/2008. Tale conformità si ritiene soddisfatta primariamente accertando l’accreditamento da parte di un Ente di Accreditamento firmatario degli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento (MRA/MLA), i quali operano in aderenza al citato Regolamento.
Quali sono gli standard di accreditamento da verificare per gli Organismi di Certificazione italiani, europei ed extra-europei?
L’Organismo di Certificazione deve essere accreditato da un Ente di Accreditamento che sia a sua volta riconosciuto a livello internazionale attraverso gli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA):
- Organismi italiani: come già detto, l’Ente di accreditamento designato è Accredia;
- Organismi europei: l’Ente di Accreditamento deve essere un firmatario dell’Accordo Multilaterale EA MLA (European Accreditation Multilateral Agreement), che garantisce l’equivalenza dei sistemi di accreditamento tra i membri;
- Organismi extra-europei: l’Ente di Accreditamento del Paese di appartenenza deve essere firmatario degli Accordi internazionali, che possono essere:
- IAF MLA (International Accreditation Forum Multilateral Agreements), per sistemi di gestione, persone e prodotti;
- ILAC MRA (Mutual Recognition Arrangements), primariamente per laboratori di prova/taratura e organismi di ispezione.
Occorre considerare, altresì, che l’Accordo multilaterale EA è riconosciuto a livello internazionale da IAF e ILAC. Pertanto, l’accreditamento da parte di uno dei membri EA MLA attribuisce la medesima fiducia dell’accreditamento fornito da qualsiasi firmatario dell’accordo reciproco IAF o ILAC. Ciò in quanto l’ottenimento dello status di firmatario degli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento da parte di un Ente di accreditamento avviene a seguito di un rigoroso processo di valutazione inter pares idoneo a garantire la competenza, il rigore procedurale e l’uniformità di modus operandi tra gli Enti che svolgono attività di accreditamento nel mondo.
Dove si possono verificare gli Enti di Accreditamento firmatari degli Accordi di Mutuo Riconoscimento?
La verifica dello status di firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento da parte degli Enti di Accreditamento è un passaggio obbligato e può essere effettuata consultando i rispettivi elenchi ufficiali:
- EA MLA (Ambito europeo): https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/
- IAF MLA (Ambito internazionale): https://iaf.nu/en/accreditation-bodies/
- ILAC MRA (Accordi per laboratori ma riconosciuto da IAF): https://ilac.org/signatory-search/?q=s
Come si verifica che l’Organismo sia accreditato per l’attività specifica e i requisiti della certificazione?
Non è sufficiente che l’Organismo di Certificazione sia accreditato, ma è indispensabile verificare che l’accreditamento sia specifico per l’attività e per la norma tecnica oggetto della certificazione richiesta in gara (verifica dello scopo di accreditamento).
La stazione appaltante deve accertare che l’Organismo sia espressamente accreditato per:
- lo schema di certificazione (es. Sistemi di Gestione per la Qualità – SGQ);
- la specifica norma tecnica richiamata nel bando (es. ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI/PdR 125:2022);
- il settore merceologico/ATECO/IAF-ID di competenza in cui opera l’impresa che ha richiesto la certificazione (ove previsto dallo schema).
Una certificazione, anche se emessa da un organismo costituito in un Paese firmatario degli accordi, può essere ritenuta invalida se l’organismo non risulta espressamente accreditato per la norma tecnica e il settore di riferimento.
Cosa stabilisce il principio di equivalenza delle certificazioni in gara?
Il principio del mutuo riconoscimento afferma l’equivalenza tra le certificazioni emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi, in quanto:
- gli Accordi di mutuo riconoscimento (MRA/MLA) assicurano l’equivalenza delle certificazioni e delle verifiche svolte dagli organismi e dai laboratori accreditati nei rispettivi ambiti di riferimento;
- ritenere l’equivalenza di queste certificazioni è necessario per non vanificare lo scopo perseguito con la sottoscrizione degli Accordi e per evitare una disparità di trattamento tra gli operatori economici.
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