APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 24
Il RUP in prestito: chi è e perché può provenire solo da altra amministrazione e non dal mercato
Il Decreto Legislativo 36/2023, arricchito dagli interventi del correttivo, ha significativamente approfondito e reso più complete diverse figure e concetti rispetto alla normativa precedente, introducendo aspetti e previsioni precedentemente assenti. Un esempio emblematico è rappresentato dalla figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP), integrata con la previsione del cosiddetto “RUP in prestito” (articolo 15, comma 2). Tuttavia, il Codice non fornisce indicazioni operative dettagliate su come le stazioni appaltanti, in caso di carenza, possano concretamente richiedere e ottenere da altre amministrazioni questo RUP “in prestito”.
Analizziamo quindi le possibili modalità procedurali.

Chi è il RUP in prestito? Il RUP “in prestito” è un dipendente qualificato proveniente da un’altra amministrazione pubblica, designato per supplire alla carenza di personale interno in possesso dei requisiti specificati nell’Allegato I.2 del Codice presso la stazione appaltante richiedente. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 15 del Codice stabilisce chiaramente che “Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”. Questa disposizione rappresenta un rimedio aggiuntivo e sempre disponibile (“in ogni caso”) alla mancanza di RUP qualificati, affiancandosi all’opzione già prevista dal comma 3 dell’articolo 2 dell’Allegato I.2. Quest’ultima norma consente alla stazione appaltante di individuare come RUP un dipendente anche privo dei requisiti richiesti, a condizione che lo svolgimento delle attività di supporto al RUP sia affidato ad altri dipendenti interni in possesso dei requisiti mancanti al RUP designato, o, in loro assenza, a soggetti esterni con le specifiche competenze richieste dal Codice e dal relativo allegato.
In sintesi, l’accertata carenza di personale qualificato per il ruolo di RUP può condurre a due alternative: 1. il ricorso a un RUP esterno qualificato, proveniente da un’altra amministrazione pubblica. In questo contesto, “altra amministrazione pubblica” va interpretata in senso lato, comprendendo non solo le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, ma qualsiasi ente soggetto al Codice dei contratti pubblici e, pertanto, tenuto ad avere e nominare RUP; 2. il ricorso a un supporto qualificato, interno o esterno e dotato di assicurazione di responsabilità civile professionale, a un RUP designato internamente ma sprovvisto dei requisiti necessari. È possibile reperire il RUP sul mercato? Dall’analisi della normativa citata, emerge chiaramente che per far fronte alla carenza di RUP qualificati sono previste esclusivamente le due alternative sopra descritte. Tertium non datur. Non sembra ammissibile una terza opzione che consisterebbe nel reperire il RUP qualificato sul mercato, come se fosse un qualsiasi prestatore di servizi professionali e seguendo le ordinarie procedure del Codice. Questa distinzione è marcata rispetto a quanto espressamente consentito dal Legislatore per la figura del collaudatore.
L’articolo 116, pur prevedendo anch’esso la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche come prassi ordinaria, introduce al comma 4-bis, specificamente per il collaudatore statico, una disposizione che consente, in caso di accertata carenza nell’organico della stazione appaltante o in situazioni di particolare complessità tecnica, di verificare la disponibilità di collaudatori presso altre amministrazioni (richiedendolo ad almeno tre) e, in caso di mancato riscontro entro trenta giorni, di affidare l’incarico con le modalità previste dal codice.
Perché il mercato no? La tradizionale concezione del RUP lo configura come figura intrinsecamente legata all’amministrazione, in un rapporto di immedesimazione organica. Il RUP è considerato un’emanazione dell’ente che rappresenta e vincola lungo tutto il percorso contrattuale pubblico. In virtù di questa immedesimazione organica, le azioni compiute dal RUP sono direttamente imputate all’amministrazione, non essendo egli un soggetto esterno e distinto.
Questa prospettiva solleva interrogativi legittimi riguardo al RUP in prestito che, pur non essendo reperito sul mercato, rimane un soggetto esterno, seppur temporaneamente, alla stazione appaltante che ne beneficia, diventandone una “longa manus” solo per la durata del suo servizio. Come deve procedere la stazione appaltante per nominare il RUP di altra amministrazione? Essendo il RUP in prestito un dipendente di un’altra amministrazione e non un professionista reperibile sul mercato, la sua nomina presuppone necessariamente un accordo tra la stazione appaltante richiedente e l’amministrazione concedente. Tale accordo deve formalizzare il “prestito” di un RUP in possesso dei requisiti prescritti dal Codice per l’appalto specifico della stazione richiedente.
È fondamentale che questo accordo disciplini la durata e le modalità del prestito, affrontando anche aspetti economici, come il riconoscimento dell’incentivo tecnico al RUP e eventuali forme di compensazione economica a favore dell’amministrazione concedente, che si priva temporaneamente di una risorsa qualificata e preziosa per l’intero ciclo di vita dell’appalto. Si ritiene che tale accordo debba assumere la forma di un’apposita convenzione, e non di un accordo ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs. 267/2000 o dell’articolo 15 della Legge 241/1990. Questi ultimi presuppongono un’attività associata o un interesse comune tra le amministrazioni, elementi non ravvisabili nel caso di una prestazione di interesse esclusivo dell’amministrazione ricevente.
Per quanto riguarda le modalità concrete per individuare l’amministrazione a cui richiedere il prestito, la norma non fornisce indicazioni specifiche. Tuttavia, per analogia con la disciplina prevista per il collaudatore, si potrebbe utilmente procedere nel seguente modo: accedere al servizio ANAC “Qualificazione delle Stazioni Appaltanti” e consultare la sezione “Disponibile per terzi”. In questa sezione sono elencate le amministrazioni (stazioni appaltanti/centrali di committenza) che si sono dichiarate disponibili a svolgere procedure di gara per stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell’articolo 62, comma 10, del Codice, manifestando quindi una generale disponibilità verso altre stazioni appaltanti.
È consigliabile individuare quelle territorialmente contigue/compatibili con la stazione appaltante richiedente e in possesso di una qualificazione coerente con l’appalto per il quale si necessita del RUP; a questo punto, formalizzare la richiesta di “prestito” del RUP all’amministrazione/alle amministrazioni individuate. Come bisogna procedere in caso di rifiuto o mancata risposta? Qualora l’amministrazione/le amministrazioni interpellate non manifestino disponibilità o non forniscano riscontro alla richiesta, alla stazione appaltante non resta che avvalersi dell’altra facoltà concessa dal Legislatore: ricorrere al supporto, interno o esterno, di un soggetto qualificato per affiancare il RUP eventualmente individuato internamente ma privo dei requisiti necessari.
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