APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 29
Il Certificato di ottemperanza e il Prospetto informativo disabili
La Sentenza del TAR Marche – Ancora del 29/04/2025, n. 312 ha lambito, senza tuttavia entrare nel merito (la questione era un’altra), una tematica che crea molti dubbi alle stazioni appaltanti e cioè se il “Prospetto informativo disabili”, acquisibile da qualche mese tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – FVOE, equivalga al “Certificato di ottemperanza” ai fini della verifica di conformità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, quindi, ai fini del possesso del requisito generale previsto dall’articolo 94, comma 5, lett. b), del Dlgs. 36/2023.
Cerchiamo di fare chiarezza.
Che cos’è il Prospetto informativo disabili?
Il Prospetto informativo (articolo 9, comma 6, L. 68/1999) è una dichiarazione telematica che i datori di lavoro (sia pubblici che privati) devono inviare agli uffici competenti. Contiene informazioni dettagliate sulla loro situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente ad altre categorie protette. Include il numero complessivo dei dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, e i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

La sua disciplina prevede:
- l’obbligo di invio entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente, salvo che, rispetto all’ultimo prospetto, non vi siano stati cambiamenti significativi nella situazione occupazionale che modifichino l’obbligo o incidano sul calcolo della quota di riserva;
- la modalità di invio esclusivamente telematica, con rilascio di una ricevuta che attesta l’adempimento;
- l’obbligatorietà per i soli datori di lavoro pubblici e privati con 15 o più dipendenti;
- l’invio al servizio informatico della Regione/Provincia Autonoma in cui si trova la sede legale (o la sede legale se le unità produttive sono in più Regioni/Province);
- la pubblicità dei prospetti, che sono pubblici e consultabili presso gli uffici competenti.
La finalità principale del Prospetto informativo è quella di permettere agli uffici competenti di avere un quadro chiaro e aggiornato della situazione occupazionale delle aziende rispetto all’obbligo di assunzione dei disabili. Questo serve a monitorare il rispetto della Legge 68/1999 e a rendere effettivo il diritto al lavoro dei disabili, individuando eventuali scoperture e le opportunità di collocamento mirato.
Si tratta, dunque, di uno strumento di trasparenza e monitoraggio per l’applicazione delle norme sul diritto al lavoro dei disabili.
Che cos’è il Certificato di ottemperanza?
Il Certificato di ottemperanza (articolo 8, comma 5, DPR 333/2000, recante il Regolamento di esecuzione della legge 68/1999) è un documento rilasciato dal servizio competente, ossia quello del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale, e attesta che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
Se ci sono delle “scoperture”, ossia l’azienda non ha ancora raggiunto la quota di riserva obbligatoria, il Certificato deve specificare che è stato presentato il Prospetto Informativo e/o la richiesta di avviamento di disabili, o che sono in corso iniziative di collocamento mirato (ad esempio, tramite convenzioni), a meno che non vi siano autorizzazioni, concesse o richieste, all’esenzione dall’obbligo di assunzione, derivante dall’applicazione dei relativi istituti previsti dalla legge.
La sua disciplina, quindi, prevede:
- il rilascio da parte del servizio competente del territorio della sede legale dell’azienda;
- un contenuto teso ad attestare la regolarità con le norme sul diritto al lavoro dei disabili;
- la sua presentazione ai fini della partecipazione ai bandi per appalti pubblici o convenzioni e concessioni (articolo 8, comma 5, DPR 333/2000 in combinata lettura con l’articolo 17, L. 68/1999).
La finalità del Certificato di ottemperanza è, dunque, duplice:
- permettere alle pubbliche amministrazioni di verificare, in sede di gara o di stipula di rapporti convenzionali, che le imprese siano in regola con gli obblighi di assunzione dei disabili;
- garantire la partecipazione agli affidamenti pubblici di imprese virtuose, assicurando che solo le imprese che rispettano la normativa sul collocamento mirato possano accedere agli appalti pubblici, promuovendo così l’inclusione lavorativa dei disabili anche attraverso lo strumento della committenza pubblica.
Prospetto informativo e Certificato di ottemperanza sono dunque adempimenti coincidenti o differenti?
Da quanto detto sopra, appare evidente che il Prospetto informativo e il Certificato di ottemperanza sono adempimenti differenti sebbene strettamente correlati.
Il Prospetto informativo, infatti, è un adempimento periodico (normalmente annuale) e continuativo che le imprese devono fare verso gli uffici competenti per dichiarare la propria situazione occupazionale e gli obblighi verso i disabili. È uno strumento di monitoraggio e trasparenza generale.
Il Certificato di Ottemperanza è un documento specifico che viene acquisito solo quando le imprese partecipano a procedure di appalto pubblico (o rapporti convenzionali/concessori) per attestare la loro regolarità rispetto agli obblighi di assunzione dei disabili. Esso fa spesso riferimento alla corretta presentazione del Prospetto informativo se l’azienda ha delle scoperture.
In sintesi, quindi, il Prospetto è la “base” informativa annuale, il Certificato è l’attestazione di regolarità specifica richiesta in caso di partecipazione a gare.
A quale dei due documenti fa riferimento l’articolo 94, comma 5, lett. b), del Codice?
L’articolo 94, comma 5, lett. b), del Dlgs. 36/2023 dispone chiaramente l’esclusione dell’operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito.
La norma ha, quindi, un effetto espulsivo diretto e automatico nel senso che la mancata presentazione di uno di questi due documenti (la certificazione ex articolo 17 L. 68/1999 o la sua dichiarazione sostitutiva) comporta l’esclusione obbligatoria e automatica dell’operatore economico dalla procedura di affidamento.
La ratio di questo effetto espulsivo è rafforzare l’impegno delle pubbliche amministrazioni nel promuovere l’inclusione sociale e lavorativa dei disabili. Escludendo le imprese non in regola, si garantisce che i contratti pubblici vengano affidati solo a soggetti che rispettano principi etici e sociali fondamentali, contribuendo così al benessere collettivo e all’attuazione della Legge 68/1999.
Ciò premesso, analizzando il testo dell’articolo 94, comma 5, lett. b), del Codice (“certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero… dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito“) e confrontandolo con il richiamato articolo 17 della L. 68/1999, appare chiaro che esso si riferisce inequivocabilmente al “Certificato di ottemperanza”.
Ciò è confermato:
- sia dal fatto che l’articolo 17 nella sua vecchia formulazione (prima della novella di cui all’articolo 40, comma 5, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008) richiedeva esplicitamente la “certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge”;
- sia dal fatto che l’articolo 8, comma 5, DPR n. 333/2000, quando parla del certificato di ottemperanza, lo mette in diretta relazione con il suddetto articolo 17 (“La certificazione di ottemperanza prevista dall’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 è rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve contenere …”).
Cosa devono fare, quindi, operatore economico e stazione appaltante per la verifica del requisito dell’articolo 94 del Codice?
- L’operatore economico, al fine di attestare l’adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, deve:
- compilare il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo): con l’introduzione del DGUE (prima con l’articolo 85 del Dlgs. n. 50/2016 e ora con l’articolo 91 del Dlgs. n. 36/2023), l’operatore economico è esonerato dalla presentazione di certificati specifici rilasciati da autorità pubbliche o soggetti terzi in fase di offerta;
- rendere un’autodichiarazione all’interno delle apposite sezioni del DGUE, dichiarando di non aver violato le disposizioni della Legge n. 68/1999. Questa dichiarazione “in negativo” (ossia di assenza della causa di esclusione) è considerata equivalente all’attestazione di ottemperanza agli obblighi della legge.
- La stazione appaltante, per verificare l’adempimento agli obblighi ex L. 68/1999, deve:
- acquisire il DGUE compilato dall’operatore economico, contenente l’autodichiarazione dell’operatore economico relativa alla non violazione della Legge n. 68/1999;
- verificare la veridicità dell’autodichiarazione acquisendo presso il competente ufficio del collocamento mirato il documento di certificazione di ottemperanza.
Pertanto, sebbene connesso al Certificato di ottemperanza, il Prospetto informativo acquisibile dal FVOE non è sufficiente alla comprova del requisito in questione. Ecco perché, già ad ottobre dello scorso anno l’ANAC, nell’annunciare l’implementazione del FVOE con la nuova funzionalità, rinviava comunque ad ulteriori evoluzioni del servizio “per accedere a tutta la documentazione”.
Speriamo, dunque, che ciò avvenga presto per ridurre sempre più le verifiche a comprova effettuate extra FVOE.
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