APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 17

Documentazione antimafia, tutto quel che c’è da sapere (in particolare su tempi di acquisizione della comunicazione e stipula del contratto di appalto)

La documentazione antimafia, che va acquisita prima della stipula dei contratti di appalto, crea sempre qualche difficoltà alle stazioni appaltanti sia per le tempistiche del relativo rilascio (spesso inconciliabili con quelle dell’appalto stesso) sia per la non sempre chiara conoscenza di quando la stessa sia obbligatoria.

Vediamo, dunque, di cosa si tratta e cosa devono fare le stazioni appaltanti per evitare blocchi agli appalti quando vi siano ritardi nella acquisizione di detta documentazione.

Qual è la documentazione antimafia?

L’articolo 84 del Decreto Legislativo n. 159/2011 (Testo Unico antimafia) distingue la documentazione antimafia in comunicazione antimafia e informazione antimafia.

20 Feb 2025 di Gabriella Sparano

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Vediamo come:
1) la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (comma 2), ed ha una validità di 6 mesi dalla data dell’acquisizione;
2) l’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del
D. Lgs. 159/2011), anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate (comma 3), ed
ha una validità di 12 mesi dalla data dell’acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell’assetto societario.

In ogni caso, se la stazione appaltante acquisisce la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l’informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, può regolarmente stipulare il contratto di appalto (nonché adottare tutti i provvedimenti subordinati alla acquisizione della documentazione antimafia) anche se tali atti siano perfezionati in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (articolo 86, comma 5). La documentazione antimafia, nella suddetta doppia tipologia, va richiesta nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 85 del D. Lgs. n. 159/2011.

Quando va richiesta la documentazione antimafia?

Fermo restando che la documentazione antimafia non va richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non sia superiore a 150.000,00 euro, con riferimento specifico agli appalti pubblici:
1) la comunicazione antimafia va richiesta per:
a) i contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore
alla soglia di rilevanza europea (IVA esclusa);
b) i contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore alla soglia di rilevanza europea (IVA esclusa);
2) l’informazione antimafia va acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67 del
D. Lgs. n. 159/2011, il cui valore sia:
a) pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (IVA esclusa) per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) superiore a 150.000,00 euro per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. La richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.

Come va richiesta la documentazione antimafia?

1) La comunicazione antimafia è acquisita dalle stazioni appaltanti esclusivamente mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), a meno che non debba essere
rilasciata dal prefetto territorialmente competente qualora:
– dalla consultazione della BDNA emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67;
– la consultazione della BDNA sia eseguita per un soggetto che non risulti censito.

2) L’informazione antimafia è acquisita dalle stazioni appaltanti esclusivamente mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), a meno che non debba essere
rilasciata dal prefetto territorialmente competente qualora:
– dalla consultazione della BDNA emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o dei tentativi d’infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011;
– la consultazione della BDNA sia eseguita per un soggetto che risulti non censito;
– la BDNA non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

Attualmente, grazie ai servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, nella specie il Ministero dell’Interno, è possibile acquisire a mezzo il FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore
Economico la comunicazione antimafia e la iscrizione alla White List.

Quali sono i tempi di evasione della richiesta?

1) La comunicazione antimafia è rilasciata immediatamente, al momento della consultazione della BDNA, a meno che non debba essere rilasciata dal prefetto nei casi indicati sopra. In tali casi, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla data della consultazione della BDNA. Laddove detto termine decorra inutilmente, le stazioni appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e sotto condizione risolutiva.

L’autodichiarazione in luogo della comunicazione antimafia può essere utilizzata anche quando:
a) si tratti di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti e di provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
b) la BDNA non è in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

2) L’informazione antimafia è rilasciata immediatamente, al momento della consultazione della BDNA, a meno che non debba essere rilasciata dal prefetto nei casi indicati sopra. In tali casi, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro 30 giorni dalla data della consultazione della BDNA. Quando le verifiche disposte siano di
particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi 45 giorni. In ogni caso, decorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni ovvero nei casi di urgenza, le stazioni appaltanti procedono immediatamente, anche in assenza dell’informazione antimafia sotto condizione risolutiva.

E la White List?

Prevista come obbligatoria per partecipare agli appalti pubblici per soddisfare i requisiti della comunicazione e dell’informazione antimafia indipendentemente dalle soglie di valore dei contratti, l’iscrizione alla White List (istituita in libera consultazione presso ogni Prefettura e verificabile anche a mezzo il FVOE) ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia per quelle attività imprenditoriali considerate più a rischio di infiltrazioni mafiose, come elencate all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 190/2012:

1. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
2. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
3. noli a freddo di macchinari;
4. fornitura di ferro lavorato;
5. noli a caldo;
6. autotrasporti per conto di terzi;
7. guardianìa dei cantieri;
8. servizi funerari e cimiteriali;
9. ristorazione, gestione delle mense e catering;
10. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Quindi, l’iscrizione alla White List soddisfa i requisiti della documentazione antimafia senza dover procedere alle richieste viste ai punti precedenti.

Sulla obbligatorietà e relativa finalità della White List è intervenuta di recente l’ANAC con il Parere di precontenzioso n. 37 del 05/02/2025, con cui ha precisato che il requisito dell’iscrizione nelle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale per gli operatori economici che svolgono – anche in maniera non prevalente – una delle prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 (rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico di cui all’articolo 94, comma 2, del Codice), deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara e, nel caso in cui la legge di gara non preveda espressamente tale iscrizione, si verifica un meccanismo di eterointegrazione.

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