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L’accordo quadro definisce le modalità operative di futuri ed eventuali appalti: la durata, i criteri di selezione, l’importo massimo. I rischi per la concorrenza

L’articolo 2, comma 1, lett. n), dell’Allegato I.1 al Codice 36 definisce l’accordo quadro come “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”. Vediamo, però, in concreto in cosa consista un accordo quadro e cosa comporti per stazioni appaltanti ed operatori economici.

Qual è la peculiarità dell’accordo quadro?

A differenza del contratto cosiddetto chiuso, che è il contratto tipico, ossia quello che disciplina compiutamente in ogni suo aspetto i rapporti tra le parti contrattuali, l’accordo quadro “realizza un pactum de modo contrahendi ossia un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti” (Consiglio di Stato, Sentenza del 02/10/2024, n. 7896).

13 Dic 2024 di Gabriella Sparano

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In altre parole, la funzione dell’accordo quadro è quella di definire, in modo generale, le modalità operative di futuri ed eventuali appalti, come la durata e i criteri di selezione, senza tuttavia obbligare la stazione appaltante a concludere necessariamente detti contratti specifici. Il tutto, comunque, entro il valore stimato dell’intera operazione contrattuale.

Infatti, l’attuale accordo quadro, disciplinato nell’articolo 59 del codice 36 (articolo 154 per i settori speciali), altro non è che l’evoluzione, attraverso i diversi codici che si sono susseguiti, del vecchio contratto aperto previsto, allora per i soli lavori di manutenzione, dal comma 2 dell’articolo 154 del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109), per il quale erano “… contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante”.

Quanti tipi di accordo quadro sono consentiti?

Esistono due tipi di accordo quadro:

1) quello concluso con un unico operatore economico (accordo quadro mono-operatore), nel quale gli appalti attuativi dell’accordo quadro sono affidati secondo i termini e le condizioni fissati nell’accordo quadro stesso, quindi, senza ulteriore trattativa o negoziazione, sebbene la stazione appaltante possa consultare per iscritto l’operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario;

2) quello concluso con più operatori economici (accordo quadro multi-operatore), che a sua volta può avere tre modalità attuative:

a) secondo i termini e le condizioni fissati nell’accordo quadro, quindi senza riaprire il confronto competitivo, quando l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano le future prestazioni richiedibili, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell’accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo effettuerà la prestazione;

b) con riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se quest’ultimo non contiene tutti i termini che disciplinano le future prestazioni richiedibili;

c) con una modalità mista tra le due sopra indicate, ossia, in parte (sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto nell’accordo quadro e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l’accordo quadro.

Qual è la durata massima dell’accordo quadro?

E’ evidente che l’accordo quadro in entrambe le suddette tipologie, in quanto valido per i soli operatori economici sottoscrittori dell’accordo quadro medesimo, di fatto limita la libera concorrenza nell’affidamento dei suoi contratti attuativi. Tant’è che agli appalti basati sull’accordo quadro non si applica il termine dilatorio, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lett. b, del codice.

Da qui, pertanto, a parte il divieto generale contenuto nell’articolo 59 ad utilizzare gli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza, il legislatore ha fissato in massimo quattro anni la durata dell’accordo quadro, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro, che giustifichino una durata maggiore.

Per i settori speciali, invece, l’attuale codice non prevede una durata massima nell’articolo 154, facendo così ritenere che in tali settori vi sia una maggiore flessibilità, nonostante anche qui il legislatore abbia vietato un uso distorto e anticoncorrenziale dello strumento dell’accordo quadro, che invece nel Codice previgente aveva una durata massima di otto anni per i settori speciali.

Accordo quadro e contratti attuativi: quante garanzie definitive?

Sebbene i contratti attuativi traggano la loro origine e legittimazione dall’accordo quadro, l’articolo 117 del codice prevede due distinte garanzie definitive:

– l’una, a garanzia dell’accordo quadro, deve essere indicata nei documenti di gara e non può superare il 2% dell’importo massimo spendibile previsto dall’accordo quadro stesso (a nulla, quindi, rilevando il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario), indipendentemente quindi della somma che verrà effettivamente spesa, ferme restando le diminuzioni di percentuale indicate dall’articolo 106, richiamato dall’articolo 117 (Parere MIT del 18/07/2024 n. 2516);

– l’altra, a garanzia dei contratti attuativi, può essere fissata nella documentazione di gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10% per cento del valore dei contratti stessi con l’indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 dell’articolo 117, ferme restando le diminuzioni di cui all’articolo 106, richiamato dall’articolo 117 (Parere MIT del 18/07/2024 n. 2516).

Ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro, i ribassi offerti si riferiscono al valore stimato dell’intera operazione contrattuale?

Dal momento che il “valore stimato dell’intera operazione contrattuale” rappresenta la spesa massima non superabile stimata dalla stazione appaltante sulla base di una propria valutazione dei fabbisogni di mercato che potrebbero realizzarsi nell’arco di durata dell’accordo quadro (che verosimilmente il correttivo al codice vorrà puntualmente circostanziata negli atti di gara), è evidente che l’operatore che voglia aggiudicarselo non offre un miglioramento su detto valore, ma piuttosto sui prezzi (e/o sulla qualità) delle prestazioni che potranno essere affidate con i successivi contratti attuativi, che non potranno complessivamente andare oltre il predetto valore.

Ciò è, peraltro confermato dalla necessità di costituire le due garanzie definitive viste sopra, dove quella accessoria all’accordo quadro è proporzionata al valore stimato dello stesso indipendentemente dal ribasso offerto dagli operatori economici.

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