Rush per il salva-casa, gli emendamenti approvati

15 Lug 2024 di Mauro Giansante

Condividi:

Appuntamento a domani in commissione Ambiente alla Camera per chiudere in fretta e furia il testo del decreto 69/2024 e far felice il ministro che ci ha lavorato in tutti questi mesi e che anche giovedì scorso ha confermato di voler accelerare l’iter, Matteo Salvini. Il salva-casa per la maggioranza di governo, Lega in testa, è un’icona e la volontà è quella di portarlo in Aula mercoledì, dopodomani. Il 28 luglio, invece, la scadenza per la conversione in legge (60 giorni per i decreti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Al contrario di quanto auspicato dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti quattro giorni fa, i deputati al lavoro hanno soltanto iniziato le votazioni agli emendamenti per aggiornare le norme approvate il 24 maggio scorso.

Dal resoconto della Camera, intanto, è possibile riepilogare il quadro attuale di quanto già approvato. Sono sedici (inclusi i doppioni) le proposte approvate sull’articolo 1, quello che del Dl aggiorna il Testo unico edilizio 380/2001. Due le abbiamo raccontate su questo giornale venerdì: la separazione degli iter per edifici e singole unità immobiliari nella dichiarazione di stato legittimo delle opere. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano [le amministrazioni, ndr] le difformità incidenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità incidenti sulle singole unità immobiliari dello stesso”. L’altro, invece, punta a estendere da 90 a 240 i giorni per effettuare le demolizioni di parti abusive. Vediamo le altre approvazioni.

Così cambia la norma per l’edilizia libera

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole: «o di logge rientranti all’interno dell’edificio» sono sostituite dalle seguenti: «, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche».

Il comma di cui sopra si riferisce all’attività in edilizia libera disciplinata dall’articolo 6 del Testo unico del 2001. Libera, vale a dire senza la necessità “di alcun titolo abilitativo” per la realizzazione.

Sempre dalla Lega, approvato l’emendamento 1.28, anche in questo caso parliamo di attività in edilizia libera:

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), sostituire le parole: tende a pergola con telo retrattile con le seguenti: tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, e sostituire le parole: tende a pergola con elementi con le seguenti: ovvero con elementi.

Le nuove disposizioni per il titolo abilitativo

Confermata, in tema di rilascio del titolo abilitativo, l’eliminazione della doppia conformità. Come ricordavamo, poi, viene semplificato e separato l’iter per lo stato legittimo tra edifici e singole unità immobiliari.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: la stessa o da quello inserire le seguenti: , rilasciato o assentito,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1,

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa con le seguenti: a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi;

b) alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6 con le seguenti: 37, commi 1, 3, 5 e 6;

c) alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «non sia disponibile copia» sono sostituite dalle seguenti: «non siano disponibili la copia o gli estremi»;

d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all’articolo 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso».

Fino a 240 giorni per demolire parti abusive: la motivazione di salute

Per richiamare all’altro emendamento già trattato, invece, da ricordare che l’estensione a 240 giorni del termine per demolire le parti abusive è così motivata: “nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell’ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine”.

Sugli interventi in assenza di permesso di costruzione, invece, il M5s ottiene la seguente modifica: dall’emendamento approvato 1.176, infatti, il semplice parere viene sostituito con “acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati”.

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati;

b) al numero 2), sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati.

Per l’esame delle restanti proposte c’è tempo domani, martedì 16 luglio, per compiere un vero e proprio rush finale fino all’Aula mercoledì. “Abbiamo fatto uno sforzo enorme di semplificazione, visto che da parte di tutti i gruppi politici erano stati presentati più di 500 emendamenti. Ma siccome vorrei che il testo diventasse legge entro la pausa estiva [cosa scontata e obbligatoria vista la data di scadenza per la conversione], la maggioranza è scesa da alcune centinaia a 15. Quindi lo sforzo di sburocratizzazione lo abbiamo fatto in casa”, aveva detto giovedì Salvini.

 

Argomenti

Argomenti

Accedi