Energy Performance Contract
Il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica per gli edifici pubblici in PPP
Il contratto EPC, predisposto dagli uffici della Ragioneria di Stato e condiviso con Anac ed Enea, è uno strumento cui possono ricorrere gli enti proprietari di immobili pubblici che intendono effettuare interventi di riqualificazione energetica con finanziamenti privati.
Come in tutti i contratti di partenariato pubblico privato, le regole a cui fare riferimento sono quelle di derivazione eurounitaria e, nel caso dei contratti di EPC, alle Linee Guida EPEC “A Guide to the statistical Treatment of Energy Performance Contracts”, del Maggio 2018. Inoltre, nell’ambito della legislazione italiana, il riferimento è il Codice dei Contratti che all’art. 200 disciplina questo particolare contratto di partenariato pubblico privato.
Le Linee Guida EPEC approfondiscono il tema della proprietà economica dell’asset: “The purpose of the Rules is to establish which party to the EPC is the economic owner of the measures comprising capital expenditure (e.g. construction works, equipment) that are implemented under the EPC (the EPC assets). The economic owner is the party that bears most of the risks and has the right to most of the rewards associated with those assets”. Il proprietario economico è, quindi, la parte che sopporta la maggior parte dei rischi e ha diritto alla maggior parte dei benefici associati a tali Asset. Proprietà economica che non va confusa con la proprietà giuridica, che rimane saldamente in capo all’ente pubblico.
Il richiamato art. 200 del Codice dei contratti stabilisce che: “Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’Operatore Economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi”; pertanto la remunerazione dell’Operatore Economico è direttamente proporzionale al risparmio conseguito. Nel caso degli EPC quindi il Servizio di prestazione energetica è costituito anche da una componente di lavori, che non viene reso ad utenti esterni: la garanzia del risparmio, infatti, è nei confronti del medesimo ente concedente e, all’operatore privato, deve essere allocato non solo il rischio di costruzione e di disponibilità, ma anche il rischio di performance (risparmio energetico) a cui sono agganciati i ricavi.
Trovano inoltre applicazione, per espressa previsione legislativa, le disposizioni di carattere generale che disciplinano i contratti di partenariato; tanto si ricava dal combinato disposto degli articoli di cui al Libro IV del Codice dei contratti (libro rubricato “Del Partenariato Pubblico-Privato e delle Concessioni”): l’articolo 178 trova applicazione generale sia con riguardo ai contratti di concessione, sia con riferimento al genus dei rapporti di partenariato pubblico-privato (cfr. Art. 174), e pertanto anche nell’ambito dei “Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica”, di cui all’art. 200 (inserito nella Parte V del medesimo libro, sotto la rubrica “Altre disposizioni in materia di partenariato pubblico-privato”).
Infine, circa le caratteristiche tecniche che contraddistinguono un contratto EPC, il riferimento sono Le Linee Guida Enea ed in particolare la metodologia di analisi conoscitiva/diagnosi energetica finalizzata alla proposizione di interventi di riqualificazione energetica.
In un contratto EPC di norma si instaurano rapporti contrattuali bilaterali tra:
- Il Fornitore (preferibilmente una ESCO o comunque un soggetto qualificato secondo le norme UNI-CEI di riferimento) che anticipa i costi degli interventi di efficientamento o assume l’onere diretto del reperimento degli stessi;
- Il beneficiario (cliente) che corrisponde un canone e che può essere individuato nell’Amministrazione Pubblica.
Entrambi i soggetti sono parti essenziali del contratto di EPC.
Il contratto di prestazione energetica è, di fatto, un contratto che permette, a fronte del pagamento del servizio di prestazione energetica, nonché dell’eventuale fornitura di una o diverse tipologie energetiche, di effettuare adeguamenti/sostituzione degli impianti che consentano di conseguire nel tempo una migliore prestazione energetica e dunque un successivo risparmio; risparmio che, nel tempo della durata contrattuale, sarà utilizzato dal fornitore per remunerare gli investimenti effettuati e i costi operativi.
La “causa” del contratto EPC è rappresentata dalla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio, indotto sia dalla installazione di impianti tecnologici energeticamente performanti sia dai lavori sull’involucro edilizio finalizzato a migliorare il rendimento termico.
Economicamente, solo in presenza di un risparmio minimo garantito è possibile riconoscere all’operatore economico un canone che possa ripagare non solo l’investimento, ma anche i costi operativi e il profitto per tutta la durata del contratto.
Per tale motivo il rapporto negoziale si svolge su un arco temporale tale da poter remunerare l’investimento del privato e necessariamente deve regolare tutte le possibili vicende che possono sorgere durante la vita del contratto (dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento fino alla sua conclusione), comprese ovviamente quelle di carattere patologico (underperformance, inadempimento dell’operatore privato, inadempimento della PA aggiudicatrice, forza maggiore), al fine di allocare costantemente il rischio operativo in capo all’operatore privato. Pertanto la componente di investimento (aumento di valore dell’asset inteso sia come ristrutturazione che come ammodernamento di un impianto) insieme a quella della fornitura di beni e servizi non sono separabili in quanto tutte strumentali al raggiungimento dell’efficienza energetica di un dato sistema.
Nel contratto EPC quindi il servizio di prestazione energetica è costituito anche da una componente di lavori: la garanzia del risparmio, infatti, è nei confronti dell’ente concedente e, all’operatore privato, deve essere allocato non solo il rischio di costruzione e di disponibilità, come previsto per i contratti di PPP per opere “fredde” o “tiepide”, ma anche il rischio di performance (risparmio energetico) a cui sono agganciati i ricavi.
Conseguentemente in un contratto EPC è necessario prevedere:
- a) la puntuale definizione degli interventi di riqualificazione energetica e entità dei risparmi energetici minimi che devono essere garantiti dall’operatore economico per tutta la durata del contratto e il cui valore finanziario sia tale da ripagare i costi relativi a lavori, servizi e forniture;
- b) la verifica, controllo e monitoraggio dei servizi per l’intera durata del contratto;
- c) la verifica del raggiungimento dei livelli prestazionali dell’edificio previsti dal contratto.
Per la definizione degli interventi di riqualificazione energetica assume un’importanza fondamentale il progetto e la diagnosi energetica, che è alla base di tutti i livelli della progettazione. La diagnosi energetica è importante sia in fase progettuale sia in fase di gestione e controllo del servizio di prestazione energetica. È uno strumento indispensabile per valutare le scelte progettuali alternative coniugando efficienza energetica e convenienza economica. Consente di individuare i dati di baseline, di definire gli interventi di riqualificazione energetica in funzione della fattibilità e della convenienza tecnico-economica, di valutare la riduzione dei consumi energetici (e dei relativi costi), di evidenziare i benefici conseguibili a fronte degli investimenti prospettati.
Per il monitoraggio è necessario dotarsi di uno strumento informatico per la gestione operativa e il controllo dei servizi, che consenta l’acquisizione dei dati necessari per la verifica dei livelli prestazionali richiesti dal contratto.
Il raggiungimento dei livelli prestazionali è il presupposto per il pagamento del Canone relativo al miglioramento energetico ottenuto dagli interventi di riqualificazione. L’Ente Concedente comincerà ad erogare il corrispettivo a partire dalla data di fine lavori (fatto salvo l’esito positivo del collaudo) fino a chiusura del contratto, ma l’ammontare dello stesso è condizionato all’esito della verifica.
Claudio Lucidi ha collaborato con la Ragioneria generale dello Stato alla stesura del contratto standard EPC