AL CDM VIA LIBERA ANCHE AL DDL ATTUATIVO DEL FEDERALISMO

Ok al Dl Salvini. I LEP rilanciano le riforme di urbanistica, standard e TU edilizia. Trasporti, più servizi che opere

Passa senza ulteriori modifiche rilevanti il decreto legge sulle infrastrutture, aggiunte le norme di semplificazione dell’iter per le rinnovabili: poteri alle regioni sulle zone di accelerazione e mappa dal Gse. Il Consiglio dei ministri ha approvato anche il disegno di legge sui livelli essenziali delle prestazioni che dovrebbe sbloccare la legge sull’autonomia differenziata ottemperando auna delle condizioni poste dalla Consulta. L’articolo 18 definisce principi e criteri direttivi per la pianificazione urbanistica ripartendo dalla legge 1150/1942: inevitabile affrontare il nodo della riforma. L’articolo 20 sugli standard urbanistici sono l’occasione per riformare direttamente in profondità i contenuti del Dm 1444/1968 considerato ormai superato da tutti. I 14 principi e criteri definiti dall’articolo 19 per l’edilizia fissano altrettanti punti-chiave di una riforma  da dentro del Dpr 380. Per i trasporti (ferroviari, portuali, aeroportuali, stradali),  il riferimento dei livelli essenziali va solo ai servizi, nessuna indicazione specifica ed esplicita sul superamento dello squilibrio infrastrutturale al Sud.

20 Mag 2025 di Giorgio Santilli

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Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto legge Infrastrutture senza ulteriori modifiche rilevanti rispetto al testo iniziale (si veda qui il primo articolo) e alle successive modifiche su molti punti (si può leggere qui il secondo articolo). Anche le modifiche al codice appalti sono rimaste le stesse (vedere qui l’articolo di Gabriella Sparano).

L’unica consistente novità è che è stato riempito il vuoto dell’articolo 13 sull’accelerazione delle procedure approvative per gli impianti in energie rinnovabili. Le norme servono per rispettare gli obiettivi posti dal PNIEC e centrare i target del PNRR (Riforma I della missione 7). In sostanza, si interviene sul Dlgs 190/2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili) dando la possibilità alle Regioni, in relazione alle zone di accelerazione individuate, “di indicare, nella definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti rinnovabili, nonché gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste”. Inoltre, viene poste alle Regioni il termine del 31 agosto 2025 per sottoporre il loro Piano alla valutazione ambientale strategica. Infine viene prevista la mappatura ad opera del GSE delle zone di accelerazione – e la relativa verifica da parte delle Regioni con la comuncazione di eventuali disallineamenti – con particolare riferimento alle aree industriali ivi ricadenti che vengono considerate a loro volta zone di accelerazione.

Il Consiglio dei ministri ha anche approvato il disegno di legge delega per l’attuazione dei LEP che è diventato, nel percorso federalistico perseguito dal Governo, un passaggio obbligato per sbloccare la legge sull’autonomia differenziata dall’impasse in cui era finita dopo la sentenza 192/2024 della Consulta. La Corte costituzionale aveva infatti obiettato che “il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento”.

I LEP per il governo del territorio: opportunità di riforma  e rischi di paralisi

Molti i punti del disegno di legge di grande interesse per Diario DIAC. In particolare sono gli articoli 17, 18, 19 e 20 sul governo del territorio e gli articoli 21 e 22 sui trasporti quelli più rilevanti. Sul governo del territorio, in particolare, si viene a creare una situazione che rischia di diventare paradossale e paralizzante, ma che in realtà costitusce anche una grande occasione per aprire spiragli di riforme nel senso auspicato dalla grande maggioranza degli osservatori, esperti e stakeholder. In ballo ci sono i tre provvedimenti che costituiscono i grandi “malati” della legislazione nazionale di governo del territorio: la legge urbanistica 1150/1942, il testo unico dell’edilizia  Dpr 380/2001 e il DM sugli standard 1444/1968. Prese alla lettera – e in un condizione fisiologica e ordinaria – le norme della legge prevedono che la delega dia attuazione ai livelli essenziali delle prestazioni in attuazione di articoli e norme di questi provvedimenti. Nel caso del decreto standard (articolo 20 della delega) appare relativamente semplice affermare che la definizione di nuove misure degli standard – che andrebbero ovviamente applicati a tutte le Regioni – costituiscono di per sé una riforma di quegli standard stessi, anche se il limite di questa azione riformatrice sembra arrestarsi sul confine della definizione di nuove tipologie di standard, che è invece la riforma auspicata da molti (per esempio sostituire i parcheggi con le piste ciclabili).

L’intervento riformatore diretto sembra possibile, per come sono scritti i 14 principi e criteri di delega, anche per il testo unico dell’edilizia: l’articolo 19 non individua specifici articoli da “attuare”, ma si riferisce genericamente al Dpr 380/2001 e impone la definizione di LEP come individuazione di assetti organizzativi (per esempio l’istituzione di un punto unico di accesso per il privato interessato a tutte le vicende amministrative che lo riguardano), di principi e diritti (come il diitto dei cittadini a non ricevere richieste di documentazioni già in possesso dell’amministrazione pubbica), alla sussistenza di standard procedimentali inderogabili. L’articolo 19 entra anche nel vivo di alcune questioni fondamentali e potenti individuate nell’ambito della riforma del Dpr 380, come per esempio la “correlazione tra le categorie di interventi edilizi e i titoli abilitativi” che – scritta così – sembra lasciare spazio anche a quella ridefinizione delle categorie di interventi edilizi invocati a gran voce, soprattutto dopo i fatti di Milano.

Più problematico sembra lo svolgimento di un’azione radicalmente riformatrice verso la legge 1150, in quanto il riferimento nella delega  è, in questo caso, fortemente attuativo, con un esplicito richiamo solo ad alcuni degli articoli della legge (in particolare 7,9, 13, 14, 28 e 34). Qui sembra davvero cpmplicato un intervento di riforma organica e il testo del Ddl delega – se non sarà opportunamente modificato dal Parlamento – rischia di risultare paralizzante con il percorso obbligato per il governo di definire standard e livelli prestazionali con riferimento a norme ancora vigenti, ma poco funzionali alle tendenze e alle direttrici urbanistiche di oggi (oltre che in contraddizione spesso con le leggi regionali emanate negli utlimi trenta anni).

Per quanto riguarda il comparto dei trasporti, i livelli essenziali di prestazione richiamati dagli articoli 21 e 22 della legge delega fanno riferimento esclusivamente a servizi di mobilità (aereoportuali, portuali, ferroviari, di autobus) che vanno forniti ai cittadini e alle imprese, senza riferimenti espliciti alla dotazione infrastrutturale che dovrebbe consentire o facilitare l’erogazione di questi servizi. Molti servizi di mobilità (con i connessi diritti dell’utenza) e poche opere, quindi, nel disegno del governo, senza che vi sia un richiamo esplicito neanche a un percorso di riequilibrio delle dotazioni infrastrutturali in favore del Mezzogiorno.

L’approvazione del Ddl delega sui LEP è un primo passo del governo per riavviare il processo di attuazione della legge sulle autonomie differenziate, che, per definizione, riguarda innumerevoli settori a 360 gradi. Se il governo si rivelerà determinato e compatto nel perseguire questo disegno federalista – che però già in passato ha subito diversi colpi di arresto – potrebbe derivarne nuovo impulso, sotto un quadro unitario, allo svolgimento di riforme che troppo spesso, nelle condizioni ordinarie, appaiono finite sul binario morto.

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