APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO /20

Durata, validità ed efficacia dei certificati necessari per dimostrare il possesso dei requisiti generali e speciali

Sia il codice dei contratti pubblici (oggi, articolo 96) sia l’ANAC (ex multis, Atto del Presidente del 10/07/2024) sia la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 24/04/2024, n. 7) sono chiari e fermi nell’affermare che i requisiti, generali e speciali, di partecipazione agli appalti devono sussistere sin dalla presentazione dell’offerta, per tutta la durata della gara, e fino alla stipula del contratto e poi, ancora, fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Ciò impone, evidentemente, non solo il dovere in capo all’operatore economico di informare la stazione appaltante di ogni variazione incidente in tal senso (anche in nome del generale principio di collaborazione e buona fede tra cittadini e pubblica amministrazione sancito dal comma 2-bis dell’articolo 1 della Legge n. 241/1990), ma anche il dovere in capo alla stessa stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo.

Viene, quindi, da chiedersi che validità abbiano i certificati a tal fine necessari? Ogni quanto tempo la stazione appaltante deve, pertanto, chiedere nuovamente detti certificati per avere certezza della continuità del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico?
Vediamolo insieme.

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