APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 20

Durata, validità ed efficacia dei certificati necessari per dimostrare il possesso dei requisiti generali e speciali

Sia il codice dei contratti pubblici (oggi, articolo 96) sia l’ANAC (ex multis, Atto del Presidente del 10/07/2024) sia la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 24/04/2024, n. 7) sono chiari e fermi nell’affermare che i requisiti, generali e speciali, di partecipazione agli appalti devono sussistere sin dalla presentazione dell’offerta, per tutta la durata della gara, e fino alla stipula del contratto e poi, ancora, fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Ciò impone, evidentemente, non solo il dovere in capo all’operatore economico di informare la stazione appaltante di ogni variazione incidente in tal senso (anche in nome del generale principio di collaborazione e buona fede tra cittadini e pubblica amministrazione sancito dal comma 2-bis dell’articolo 1 della Legge n. 241/1990), ma anche il dovere in capo alla stessa stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo.

Viene, quindi, da chiedersi che validità abbiano i certificati a tal fine necessari? Ogni quanto tempo la stazione appaltante deve, pertanto, chiedere nuovamente detti certificati per avere certezza della continuità del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico?
Vediamolo insieme.

13 Mar 2025 di Gabriella Sparano

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Come si richiedono i certificati?

Se si escludono i requisiti speciali consistenti nell’iscrizione in determinati elenchi o albi professionali oppure nel possesso di determinate certificazioni (generalmente di libero accesso e consultazione presso gli enti competenti – per esempio, ordini professionali – e di agevole visibilità nella permanenza e nei termini di validità), la quasi totalità dei requisiti di carattere soggettivo è oggi verificabile tramite accesso al FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico 2.0 dell’ANAC.
Esso, infatti, è un repository che, grazie ai servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti ed all’inserimento in esso dei documenti di pertinenza dell’operatore economico (ad esempio, bilanci, certificati di regolare esecuzione, fatture, …), consente di acquisire tutte le certificazioni necessarie a verificare il possesso dei requisiti per l’intera durata del rapporto contrattuale pubblico.

E ciò ancor più dal prossimo 1° luglio, quando le stazioni appaltanti dovranno avvalersi esclusivamente del FVOE per il rilascio dei certificati del Casellario Giudiziale e dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici (Circolare del 13/12/2024, prot. m_dg.DAG.16/12/2024.0285122.U, del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni – del Ministero della Giustizia).
Ecco perché, quando si inoltra per la prima volta sul FVOE la richiesta di autorizzazione all’operatore economico oggetto della verifica, è consigliabile inserire, quale “Data fine autorizzazione” (ossia, la data di fine di validità dell’autorizzazione), un termine lungo, in grado di coprire anche la fase esecutiva dell’appalto o, ancora meglio, non inserirla affatto. L’informazione è, infatti, facoltativa e, in caso di mancata valorizzazione, il sistema assume una data fittizia al 31/12/2099, indicante che la richiesta di accesso non ha scadenza.

Quali sono i certificati a tal fine richiedibili?
Attualmente, i certificati acquisibili con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico sono i seguenti:
1) Certificato regolarità fiscale violazioni definitive (Agenzia delle Entrate);
2) Comunicazione antimafia (Ministero dell’Interno);
3) Dati reddituali società di persone (Agenzia delle Entrate);
4) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (Ministero della Giustizia);
5) Consistenza media personale (INPS);
6) DURC Inarcassa impresa (Inarcassa);
7) Estratto del Casellario informatico ANAC (ANAC);
8) Certificato integrale del casellario giudiziario (Ministero della Giustizia);
9) Costo complessivo personale (INPS);
10) DURC Inarcassa professionista (Inarcassa);
11) Visura al registro delle imprese (Unioncamere);
12) Dati reddituali impresa individuale (Ministero dell’Interno);
13) DURC in corso di validità (INPS);
14) Carichi fiscali pendenti (Agenzia delle Entrate);
15) Verifica esistenza prospetto informativo disabili (Ministero del Lavoro);
16) Verifica esistenza rapporto parità di genere (Agenzia delle Entrate, rectius Ministero del Lavoro);
17) Iscrizione White List antimafia (Ministero dell’Interno).

Che validità hanno questi certificati?
1) La comunicazione antimafia (richiedibile sul FVOE, che tuttavia indirizza alla BDNA per la effettiva acquisizione) ha una validità di 6 mesi dalla data dell’acquisizione. L’informazione antimafia che, invece, è richiedibile solo attraverso la BDNA, ha una validità di 12 mesi dalla data dell’acquisizione, a condizione che non vi siano stati cambiamenti nell’assetto societario o gestionale dell’impresa;
2) tutte le tipologie di DURC hanno una validità di 120 giorni dalla data di emissione;
3) i dati reddituali società di persone, la consistenza media personale, i dati reddituali impresa individuale ed il costo complessivo personale, non hanno un termine di validità fisso, essendo legati a dati e situazioni in continua evoluzione;
4) il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ha una validità di 6 mesi dal rilascio;
5) l’estratto del Casellario informatico ANAC non ha una propria scadenza quale certificato a sé stante, ma la validità delle sue annotazioni è legata alle informazioni stesse, alla loro natura e tipologia;
6) il certificato integrale del Casellario giudiziario ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio;
7) la visura al Registro delle Imprese ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio;
8) il certificato dei carichi fiscali pendenti non ha una durata definita, ma, dato il suo contenuto (appunto, i carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria), è consigliabile richiederlo quando è effettivamente necessario, poiché le informazioni possono evidentemente cambiare rapidamente;
9) la certificazione di ottemperanza relativa al collocamento obbligatorio disabili ex Legge n. 68/1999 ha una validità di 6 mesi, in assenza di modifiche dell’assetto occupazionale dell’impresa che si riflettano sulla normativa relativa al collocamento obbligatorio;
10) il rapporto parità di genere al 31 dicembre di ogni anno ha una cadenza biennale. La sua trasmissione deve essere ripetuta al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio;
11) l’iscrizione alla White List antimafia è valida per 12 mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

E il Certificato di regolarità fiscale violazioni definitive?

Preliminarmente, va tenuta presente la differenza che esiste tra il “Certificato di regolarità fiscale violazioni definitive” emesso dall’ANAC a mezzo il FVOE e il “Certificato dell’articolo 17-bis del Decreto legislativo n. 241/1997”, cosiddetto DURF – Documento Unico di Regolarità Fiscale.
Il primo, infatti, attesta l’assenza di violazioni fiscali definitive da parte di un operatore economico ed è un documento che contribuisce a verificare la regolarità fiscale complessiva di un’azienda.
Il secondo, invece, attesta la sussistenza dei requisiti necessari per disapplicare l’obbligo del committente di versare le ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati nell’appalto, e si concentra sulla regolarità nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e assimilati. Si concentra, quindi, sulle ritenute fiscali del personale impiegato in un appalto.
Per il primo non è espressamente indicato un termine di validità.
Il secondo ha una validità di 4 mesi.

In conclusione?

Dalla suddetta articolazione e varietà di documenti e certificati, con validità differenti (quando previste) o senza una scadenza definita, emerge come le stazioni appaltanti, se volessero adempiere puntualmente all’obbligo di verificare con continuità la permanenza dei requisiti, dovrebbero effettuare continui controlli, programmati in base alle scadenze documentali via via compiute.
Più facile a dirsi che a farsi.

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