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IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA

Il Ddl salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale. Negli articoli precedenti abbiamo ricostruito la storia delle indagini ed inchieste della magistratura che è intervenuta emettendo una serie di ordinanze di sospensione dei lavori con innumerevoli sequestri dei cantieri dove sono state realizzati interventi di presunta natura abusiva: https://diariodiac.it/milano-capitale-delle-costruzioni-in-italia-storia-e-cronistoria-del-caso-milano/. Al fine di fornire un quadro normativo chiaro e di certezza giuridica, che consenta di superare le ambiguità interpretative e di rilanciare lo sviluppo urbanistico della città, il Parlamento ha introdotto una serie di disposizioni con il carattere di interpretazione autentica. Ne ho parlato in quest’articolo: https://diariodiac.it/labirinti-9/. Per comprendere l’evoluzione normativa della tipologia ricostruttiva in Italia e del perché si è arrivati al DDL “salva Milano/Italia”, abbiamo ripercorso la storia delle definizioni di “ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva” in Italia:  https://diariodiac.it/il-salva-milano-e-salva-italia-evoluzione-normativa-del-concetto-di-ristrutturazione-edilizia-conservativa-e-ricostruttiva/. Ed abbiamo illustrato i motivi del perché la magistratura penale ed amministrativa sia giunta all’epilogo della vicenda Milano con l’emissione di una serie di ordinanze che hanno portato ai vari sequestri dei cantieri giudiziari: https://diariodiac.it/salva-milano-italia-il-discrimine-tra-nuova-costruzione-e-ristrutturazione-edilizia-dellarticolo-3-comma-1-lettera-d-del-tue/.

L’articolo di questa settimana, entra nel dettaglio delle motivazioni per cui i GIP di Milano hanno ritenuto emanare ordinanze di sequestro dei cantieri edili in corso di costruzione.

REF RICERCHE

Sono loro gli Stati che possiedono oltre la metà del parco circolante elettrico nel Vecchio Continente e, inoltre, superata una determinata soglia di diffusione, il numero di punti di ricarica pubblici installati non cresce di pari passo con le auto. A settembre scorso, nel nostro Paese, se ne contavano 60.339 (+28% sul 2023) ma per via di una domanda di servizio ancora bassa i costi di investimento non risultano ancora ammortizzati.

RETE IRENE

“Adesso l’edificio potrà vivere altri 90 anni” spiega l’Architetto Piergiorgio Capelli a Diario Diac. Ma la fine del Superbonus rappresenta un’incognita per questo tipo di interventi.

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO

IL NUOVO CORRETTIVO

Mazzetti (Forza Italia): “Opportuno ascoltare le indicazioni della filiera. Bisogna andare sempre di più verso una distinzione tra lavori e servizi, ma, fino a quando saranno disciplinati dallo stesso codice, dovranno averne norme comuni e uniformi, senza penalizzazioni”

IL DECRETO DEL MIM

Venti comuni coinvolti al nord, diciannove al centro e nelle isole, diciotto al sud. Il testo, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, prevede che “la rendicontazione dell’intervento – finanziato con le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille – deve essere conclusa entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori riportata nel certificato di ultimazione dei lavori”. La responsabilità degli interventi è esclusivamente degli enti beneficiari.

I dati Eurostat sul 3° trimestre

Cresce il costo del lavoro orario in Europa nel terzo trimestre dell’anno. E’ il settore delle costruzioni a registrare l’aumento più alto, +5% nella zona euro,  rispetto a industria e servizi. L’Italia mostra un aumento del 5,4%, il valore più alto rispetto alle principali economie europee. Per le costruzioni, il dato italiano, +4,8%, è inferiore alla media europea ma è il dato più alto nel confronto con Germania, Francia e Spagna.

NASCE DIGITAL ACE

Il polo di innovazione digitale sarà sostenuto dal Mimit e guidato dalla Fondazione Pico. Grazie a queste risorse, le imprese potranno accedere gratuitamente al percorso di innovazione per le fasi di assessment e post-assessment. Nel primo caso, per valutare la maturità digitale dell’impresa; nel secondo, per proporre alle imprese una roadmap strategica personalizzata e guidarle in un percorso di trasformazione.

AFFIDABILITà DELLE OFFERTE E DISCREZIONALITà DELLA STAZIONE APPALTANTE

La giornata

  • Bankitalia: a ottobre il debito pubblico sfiora il tetto dei 3 mila miliardi
  • Meloni: “Il 2025 anno decisivo per il Piano Mattei”
  • Di Franco (Fillea): “Il Salva-Milano non è la rigenerazione urbana che vogliamo”
  • Dal 18 dicembre la piattaforma SIISL apre a cittadini e imprese e diventa un marketplace del lavoro
  • Palermo (Acea): “2,5 miliardi di investimenti in 5 anni sulla rete idrica di Roma”

Le principali novità introdotte alla nozione di ristrutturazione edilizia dal Dl 76/2020 e prima ancora dal Dl 69/2013 hanno fatto sorgere una serie di dubbi interpretativi ed incertezze applicative, dovuti essenzialmente ad alcune criticità del testo normativo.

Tra le varie problematiche oggetto di aperta discussione, particolare attenzione meritano le questioni inerenti alla esatta delimitazione del perimetro della ristrutturazione c.d. “ricostruttiva”. Ci si è chiesto, invero, quali siano le innovazioni, in termini di volumetria ed area di sedime, che possono essere apportate al patrimonio edilizio esistente affinché si possa ragionevolmente rimanere ancorati ad un concetto di ristrutturazione

Energy Performance Contract

Il contratto EPC, predisposto dagli uffici della Ragioneria di Stato e condiviso con Anac ed Enea, è uno strumento cui possono ricorrere gli enti proprietari di immobili pubblici che intendono effettuare interventi di riqualificazione energetica con finanziamenti privati.

Come in tutti i contratti di partenariato pubblico privato, le regole a cui fare riferimento sono quelle di derivazione eurounitaria e, nel caso dei contratti di EPC, alle Linee Guida EPEC “A Guide to the statistical Treatment of Energy Performance Contracts”, del Maggio 2018. Inoltre, nell’ambito della legislazione italiana, il riferimento è il Codice dei Contratti che all’art. 200 disciplina questo particolare contratto di partenariato pubblico privato.

Le Linee Guida EPEC approfondiscono il tema della proprietà economica dell’asset: “The purpose of the Rules is to establish which party to the EPC is the economic owner of the measures comprising capital expenditure (e.g. construction works, equipment) that are implemented under the EPC (the EPC assets). The economic owner is the party that bears most of the risks and has the right to most of the rewards associated with those assets”. Il proprietario economico è, quindi, la parte che sopporta la maggior parte dei rischi e ha diritto alla maggior parte dei benefici associati a tali Asset. Proprietà economica che non va confusa con la proprietà giuridica, che rimane saldamente in capo all’ente pubblico.

Il richiamato art. 200 del Codice dei contratti stabilisce che: “Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’Operatore Economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi”; pertanto la remunerazione dell’Operatore Economico è direttamente proporzionale al risparmio conseguito. Nel caso degli EPC quindi il Servizio di prestazione energetica è costituito anche da una componente di lavori, che non viene reso ad utenti esterni: la garanzia del risparmio, infatti, è nei confronti del medesimo ente concedente e, all’operatore privato, deve essere allocato non solo il rischio di costruzione e di disponibilità, ma anche il rischio di performance (risparmio energetico)  a cui sono agganciati i ricavi.

Proiezioni macroeconomiche

Secondo le ultime stime della Banca d’Italia, la crescita, corretta per effetti di calendario, non dovrebbe andare oltre il +0,5%. Si tratta di un dato rivisto leggermente al ribasso rispetto alle proiezioni di ottobre – +0,6% – e in linea con le previsioni di Istat e Ocse. Pesa, in particolare, il rallentamento degli investimenti con lo stop degli incentivi all’edilizia che verrebbe solo in parte attenuato dal positivo impatto degli investimenti del Pnrr. E per gli investimenti nelle costruzioni si prospetta un triennio di contrazione.

Il Global Outlook

L’anno prossimo si prospetta, nel complesso, positivo per il settore a livello globale. Gli importanti backlog delle aziende consentono di affrontare e gestire le numerose incognite che, comunque, ci sono all’orizzonte. I rischi sono quelli legati alla geopolitica, al nuovo corso negli Usa con la presidenza Trump, all’aumento dei prezzi dei materiali. Sfide che soprattutto i grandi contractors dovrebbero essere in grado di fronteggiare;  più esposte invece le aziende più piccole

ecco iL TESTO DEL PARERE, oggi il voto sia a Montecitorio che al Senato

Il parere depositato vemerdì a Palazzo Madama sulle questioni fondamentali fiancheggia il testo già noto di Montecitorio. L’ultimo dubbio riguarda se mantenere la modifica alla revisione prezzi come condizione (e non solo l’osservazione) per il parere favorevole. Le osservazioni della maggioranza alla Camera sono salite a 52, ma non ci sono “condizioni”. Sul meccanismo revisionale in alternativa alla soppressione della franchigia si propone una franchigia al 2% con una rivalutazione aumentata al 90%. Per lo stand still si propone un compromesso a 32 giorni, mentre sugli accordi quadro si propone di “assicurare all’affidatario una congrua percentuale dell’importo complessivo dell’accordo stesso e di indicare il termine di stipula del relativo contratto attuativo”. Proposta anche la soppressione della rilevanza ai fini dell’illecito professionale delle penali di importo pari o superiore del 2%. Accolta anche la richiesta delle imprese sulla possibilità per l’appaltatore di utilizzare i lavori subappaltati ai fini della qualificazione. Tentativo anche su concorrenza e trasparenza con il rafforzamento degli obblighi di pre-informazioni “anche al fine di consentire agli operatori economici di trasmettere alle stazioi appaltanti eventuali manifestazioni di interesse a partecipare alle procedure negoziate senza bando”.

LA NOTIZIA

Grande professionista, animo nobile

di Giorgio Santilli

Addio a Sergio Bruno, dopo l’Alitalia e l’Iri aveva scelto la sfida della costruzione dell’Autorità dei Trasporti

Sergio Bruno ci ha lasciati sabato 11 gennaio. Ne ha dato notizia l’Autorità di regolazione dei Trasporti di cui Sergio era il responsabile della comunicazione e stampa fin dal 2014, anno successivo a quello della sua costituzione. Aveva accettato la sfida difficile della comunicazione di un’Autorità che era allora tutta da costruire e che, se oggi è nota a gran parte degli italiani, è anche per merito suo. Con Andrea Camanzi prima e con Nicola Zaccheo poi aveva soprattutto spiegato ai media e all’opinione pubblica come una buona ed efficiente regolazione dei trasporti potesse portare benefici non solo al sistema della mobilità, ma anche e soprattutto agli utenti.

Appalti Istruzioni per l’uso / 11

di Gabriella Sparano

Completamente ignorato dal Correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, nonostante le modifiche proposte da alcune iniziative parlamentari che lo hanno preceduto, il cosiddetto “quinto d’obbligo” è rimasto confermato nelle prescrizioni contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice. Ciononostante, continua a creare qualche dubbio operativo alle stazioni appaltanti.

Vediamo, quindi, di cosa si tratta e cosa comporta effettivamente.

Cos’è il quinto d’obbligo? È la misura massima, pari al 20 per cento dell’importo del contratto, entro la quale la prestazione in appalto può aumentare o diminuire in corso di esecuzione, obbligando di fatto l’appaltatore ad adeguarsi mantenendo ferme le condizioni contrattuali e senza poter ricorrere alla risoluzione contrattuale. Da qui, appunto, l’espressione “quinto d’obbligo”, la cui previsione e disciplina sono contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice 36, a mente del quale “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Editoriale

L'editoriale

di Giorgio Santilli

Nell’agenda dell’anno nuovo ci potrebbe stare un correttivo-bis entro aprile per risolvere il nodo dei servizi. Salvini pensa anche alla riforma della legge urbanistica. Meglio una riflessione sul testo unificato per la rigenerazione urbana, per cui serve anche un laboratorio nuovo

L'intervento

di Angelo Ciribini

Il correttivo al codice degli appalti (decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) introduce, all’art. 82 del codice 36/2023 l’articolo 82-bis, dedicato all’accordo di collaborazione. Questo accordo plurilaterale dalle origini anglosassoni, pur non sostituendo i contratti pubblici correlati né integrandone i contenuti, nel Regno Unito, ad esempio, ha presentato, negli scorsi anni, una certa prossimità al BIM (Building Information Modelling), dal codice meglio rivisitato nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, specialmente a opera della School of Construction Law del King’s College. Il tema era stato poi, recentemente, trasferito nel contesto italiano dal lombardo Centro Interateneo CCLM (Centre of Construction Law and Management), nell’ottica dell’Alliancing.

IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 13

di Salvatore Di Bacco

Il Ddl salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale. Negli articoli precedenti abbiamo ricostruito la storia delle indagini ed inchieste della magistratura che è intervenuta emettendo una serie di ordinanze di sospensione dei lavori con innumerevoli sequestri dei cantieri dove sono state realizzati interventi di presunta natura abusiva: https://diariodiac.it/milano-capitale-delle-costruzioni-in-italia-storia-e-cronistoria-del-caso-milano/. Al fine di fornire un quadro normativo chiaro e di certezza giuridica, che consenta di superare le ambiguità interpretative e di rilanciare lo sviluppo urbanistico della città, il Parlamento ha introdotto una serie di disposizioni con il carattere di interpretazione autentica. Ne ho parlato in quest’articolo: https://diariodiac.it/labirinti-9/. Per comprendere l’evoluzione normativa della tipologia ricostruttiva in Italia e del perché si è arrivati al DDL “salva Milano/Italia”, abbiamo ripercorso la storia delle definizioni di “ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva” in Italia:  https://diariodiac.it/il-salva-milano-e-salva-italia-evoluzione-normativa-del-concetto-di-ristrutturazione-edilizia-conservativa-e-ricostruttiva/. Ed abbiamo illustrato i motivi del perché la magistratura penale ed amministrativa sia giunta all’epilogo della vicenda Milano con l’emissione di una serie di ordinanze che hanno portato ai vari sequestri dei cantieri giudiziari: https://diariodiac.it/salva-milano-italia-il-discrimine-tra-nuova-costruzione-e-ristrutturazione-edilizia-dellarticolo-3-comma-1-lettera-d-del-tue/.

L’articolo di questa settimana, entra nel dettaglio delle motivazioni per cui i GIP di Milano hanno ritenuto emanare ordinanze di sequestro dei cantieri edili in corso di costruzione.

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